Cass. civ., sez. II, sentenza 22/07/2002, n. 10676
CASS
Sentenza 22 luglio 2002

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L'autentica notarile di un atto fa fede fino a querela di falso della conformità dell'atto al suo originale, purché essa sia redatta con le modalità previste dalla legge, ovvero sia stata annotata sul repertorio e rechi il numero progressivo, il nome delle parti, l'onorario del notaio, e la firma notarile su ciascun foglio dell'atto.

Il detentore qualificato del bene, ovvero chi detenga la cosa nell'interesse proprio in forza di un titolo contrattuale anche atipico, è legittimato a proporre l'azione di reintegra nel possesso anche nei confronti dello stesso possessore, dovendosi escludere per contro che la legittimazione attiva sia estesa a qualsiasi detentore, purché non sia tale per ragioni di servizio o di ospitalità.

Commentario1

  • 1Tribunale di Catania, Ord. del 13.02.2014 ( Azione di reintegrazione nel possesso – Legittimazione attiva dell’assegnatario di alloggio popolare – Sussistenza)
    Antonio Sciacca · https://www.diritto.it/ · 26 febbraio 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 22/07/2002, n. 10676
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10676
Data del deposito : 22 luglio 2002

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