Sentenza 22 luglio 2002
Massime • 2
L'autentica notarile di un atto fa fede fino a querela di falso della conformità dell'atto al suo originale, purché essa sia redatta con le modalità previste dalla legge, ovvero sia stata annotata sul repertorio e rechi il numero progressivo, il nome delle parti, l'onorario del notaio, e la firma notarile su ciascun foglio dell'atto.
Il detentore qualificato del bene, ovvero chi detenga la cosa nell'interesse proprio in forza di un titolo contrattuale anche atipico, è legittimato a proporre l'azione di reintegra nel possesso anche nei confronti dello stesso possessore, dovendosi escludere per contro che la legittimazione attiva sia estesa a qualsiasi detentore, purché non sia tale per ragioni di servizio o di ospitalità.
Commentario • 1
- 1. Tribunale di Catania, Ord. del 13.02.2014 ( Azione di reintegrazione nel possesso – Legittimazione attiva dell’assegnatario di alloggio popolare – Sussistenza)Antonio Sciacca · https://www.diritto.it/ · 26 febbraio 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/07/2002, n. 10676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10676 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE - Consigliere -
Dott. SERGIO DEL CORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EL RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. TOMMASO D'AQUINO 104, presso lo studio dell'avvocato DE BERARDINIS D., difeso dagli avvocati PECORARO CARMELO, GIOVANNI DI LI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA NC in proprio e nella qualità di Amm.re della IA s.r.l., LA TT in proprio e nella qualità di socio accomandatario della s.a.s. ABBADIA ARDENGHESCA di TO AT & C., elettivamente domiciliati in ROMA V.LE DEGLI AMMIRAGLI 119, presso lo studio dell'avvocato CARPENTIERI A., difesi dall'avvocato NATALE GAETANO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
TR EL, DI LI ET;
- intimati -
nonché contro
AM OL, AM LU;
- intimati con integrazione del contraddittorio -
avverso la sentenza n. 563/98 del Tribunale di GROSSETO, depositata il 22/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/01 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 1168 C.C., CA AN esponeva che egli era stato violentemente spogliato dal possesso di un'ampia tenuta sita in Civitella Paganico, di proprietà della S.a.s. Abbadia Ardenghesca;
pertanto adiva il Pretore di Grosseto per essere reintegrato nel pieno possesso della tenuta in questione. L'attore assumeva che, durante la sera del giorno 10.8.1992, AT AN, AT TO, TR IE, Di ME PI, che non era neppure socio della società, NO OL e NO IG, soci della S.r.l. IA, avevano preteso di entrare nella villa patronale e, di fronte al suo diniego, avevano abbattuto il portone di ingresso della villa, prendendone violentemente possesso. Successivamente, il ricorrente rilevava che i suddetti avevano provveduto a cambiare tutte le serrature dell'azienda, impedendo l'accesso a chiunque.
Il Pretore di Grosseto, in data 18.8.1992, con provvedimento inaudita altera parte, ordinava ai suddetti di reintegrare il ricorrente nel possesso dell'intera azienda, ivi annessi fabbricati rurali e villa padronale, mediante consegna di tutte le chiavi delle serrature da essi sostituite e rimozione delle chiusure in tutta l'area dell'azienda.
Il provvedimento veniva motivato dal fatto che il CA appariva detentore qualificato del fondo, in virtù del contratto di affitto di azienda del 27.12.90, nonché sulla ritenuta improrogabile necessità di accudire tutti gli animali presenti all'interno della riserva, nonché sull'esigenza di porre l'azienda medesima in condizioni di ricevere la Commissione Regionale incaricata del rilascio delle autorizzazioni per le riserve faunistico venatorie. Si costituivano in giudizio AT AN e AT TO in proprio e nella qualità di legali rappresentanti della S.r.l. IA e della S.a.s. Ardenghesca;
gli altri convenuti rimanevano contumaci. Veniva sentito il ricorrente e venivano assunte diverse testimonianze;
i convenuti rilevavano la natura simulata del contratto di affitto e producevano controdichiarazione scritta immediatamente disconosciuta dal ricorrente.
A seguito di ciò veniva nominato perito calligrafo per verificare l'autenticità o meno della sottoscrizione del CA sulla controdichiarazione;
il perito concludeva per la piena riconducibilità della firma contestata al CA. Successivamente il ricorrente proponeva querela di falso nei confronti del suddetto documento già oggetto di verificazione giudiziaria, insistendo per la sospensione del processo. La querela di falso veniva dichiarata inammissibile. Il Pretore di Grosseto, con sentenza del 29.6.1993, respingeva il ricorso promosso da CA AN e, per l'effetto, revocava tutti i contrari provvedimenti resi nel corso della fase interdittale;
qualificata la presenza i n giudizio della S.r-.l. IA alla stregua di intervento volontario, accoglieva la domanda riconvenzionale della S.à.s. Ardenghesca nei confronti del ricorrente CA, ordinandogli l'immediata restituzione, nelle mani del legale rappresentante di quest'ultima società, AT TO, dell'azienda agricola faunistica di circa 800 ettari, ubicata nel Comune di Civitella Paganico di proprietà della medesima Abbadia Ardenghesca;
disponeva la provvisoria esecuzione della sentenza, condannava il ricorrente alle spese ed inviava gli atti alla locale Procura della Repubblica.
Avverso tale sentenza CA AN proponeva due distinti appelli, poi riuniti.
Con sentenza in data 9.7 - 22.7.1998 il tribunale di Grosseto respingeva l'appello.
Contro tale sentenza CA AN ricorre per cassazione con cinque motivi di gravame;
resistono AT AN e AT TO con controricorso illustrato da memoria.
Con ordinanza in data 29.11.2000 questa Corte ordinava l'integrazione del contraddittorio nella presente causa nei confronti di OL e IG NO.
Il ricorrente provvedeva ad integrare il contraddittorio nei termini. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia: violazione dell'art. 1168, 2^ comma, cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.;
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte (art. 360 n. 5 C.P.C.); errata esclusione della natura di detentore qualificato dell'attore.
Deduce il ricorrente che il tribunale ha escluso la legittimazione attiva del CA all'azione di reintegra sul presupposto che il contratto di affitto di azienda in favore dello stesso CA doveva ritenersi simulato con conseguente negazione della qualità non solo di possessore ma anche di detentore qualificato da parte del menzionato CA, in violazione del disposto del 1168, 2^ co. c.c. e con vizio di omessa e contraddittoria motivazione. In realtà il motivo contiene differenti censure sotto vari profili. il primo aspetto evidenzia l'erronea applicazione del 1168, 20, che attribuisce la tutela per reintegra anche al semplice detentore, purché non per ragioni di servizio o di ospitalità, e non soltanto a chi sia detentore in forza di un contratto tipico (locazione, affitto o comodato). Inoltre sul punto la motivazione sarebbe carente o viziata, in quanto nessuna indagine ha compiuto il giudice di merito, una volta ritenuta la simulazione del contratto di affitto, in ordine ad altro eventuale rapporto contrattuale intrattenuto dal CA con la società Abbadia Ardenghesca e comunque in ordine all'inesistenza di un rapporto di servizio o di ospitalità. Tale doglianza è infondata. L'azione di reintegrazione è stata proposta dal CA proprio deducendo a fondamento delle legittimazione la detenzione del bene in forza di rapporto contrattuale di affitto di azienda. Pertanto correttamente il giudice di merito, in ossequio al principio della domanda, ha incentrato il proprio accertamento sulla prospettazione di fatto del ricorrente e non aveva l'onere, anzi aveva il divieto, pena la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di porre a base della domanda un diverso rapporto contrattuale non prospettato dal ricorrente, o di procedere ad accertamenti in fatto estranei all'oggetto della domanda. Inoltre l'affermazione che l'azione di reintegra spetti, ex art. 1168, 2^, c.c. a qualunque detentore, purché non per ragioni di servizio o di ospitalità, non è conforme all'orientamento reiterato della giurisprudenza della Cass., che invece distingue tra detenzione nell'interesse proprio del detentore (detenzione qualificata), in forza di rapporto contrattuale anche atipico, a cui spetta l'azione di reintegra verso i terzi ed anche verso il possessore (Cass. 98/490 8; 98/ 5314; 98/97/ 2028; 95/ 3700) e detenzione nell'interesse del possessore (detenzione non qualificata, quale quella del mandatario o del gestore), legittimato all'azione di reintegra verso i terzi, ma non verso il possessore (74/3276). A tale distinzione, del resto riconosciuta dallo stesso ricorrente nel prosieguo del motivo, con implicita rettifica della tesi della legittimazione di qualunque detentore purché non ospite o al servizio, si è ispirato il giudice di merito, escludendo nella specie il rapporto di affitto di azienda e conseguentemente la detenzione qualificata invocata dal ricorrente. Non è esatto che tribunale abbia identificato il detentore qualificato con colui che detiene in forza di un rapporto contrattuale di locazione o di affitto, è il ricorrente, invece, che ha invocato la propria detenzione qualificata.
Neppure può condividersi l'assunto del ricorrente che il tribunale non abbia motivato sull'inesistenza del rapporto di servizio o di ospitalità, per dedurne la legittimazione dello stesso CA. Ribadito che a fronte della domanda formulata, imperniata sulla detenzione qualificata in forza di affitto di azienda, il giudice non aveva l'onere di indagare e motivare su differenti situazioni di fatto, va comunque osservato che il tribunale ha compiutamente esaminato il fatto, facendo specifico riferimento nella motivazione alle complessive risultanze processuali (testimonianze e documenti;
pagg. 15-18) per trarne la conclusione che il CA non aveva nè la detenzione qualificata (nei termini da lui stesso esposti) ne' il possesso del bene, ne' la detenzione non qualificata (v. pag. 16). Nello stesso motivo, con altra prospettazione, si deduce che dalla stessa controdichiarazione, in base alla quale è stata dichiarata la simulazione del contratto di affitto e da altre dichiarazioni contrattuali si evince che il CA deteneva il bene anche nel proprio interesse e comunque in base ad un rapporto obbligatorio che lo rendeva detentore qualificato.
Questa censura è inammissibile perché nuova, non formulata nei gradi di merito, e si traduce in una censura di merito sull'interpretazione del contratto, senza indicazione dei criteri legali di interpretazione violati e senza indicare specifici vizi di motivazione.
Ugualmente motivo nuovo costituisce la censura che nella specie i concedenti avrebbero dovuto agire con azione personale di restituzione in forza del rapporto obbligatorio esistente;
lo stesso ricorrente ammette (pag. 9) di aver proposto tale doglianza solo nella comparsa conclusionale in appello e quindi tardivamente. Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2702, 2704, 2719, 2700 cod. civ. e dell'art. 14, 4^ comma, legge n. 15/1968, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti;
errata interpretazione dell'autentica notarile del contratto di affitto intervenuta in data 27.12.1990 con conseguente sua idoneità a comprovare la data certa del contratto di affitto.
È un complesso motivo in cui si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto non attendibile e comunque non fidefaciente la certificazione di conformità all'originale apposta dal notaio in data 27.12.1990 su copia della scrittura di controdichiarazione parimenti datata 27.12.1990, ma asseritamente redatta in epoca successiva e registrata il 19.6.1992. Il motivo è infondato. La censura cade su un punto non decisivo. La questione decisiva, che non è stata oggetto di censura e sulla quale si è così formato il giudicato, è che detta controdichiarazione è autentica e sottoscritta dal CA, che pure ne aveva disconosciuta la sottoscrizione. Tanto basta per ritenere simulato il contratto di affitto di azienda ed escludere la detenzione qualificata del CA ai fini dell'azione di reintegra. La questione dell'autenticità della data apposta sull'autentica del notaio è particolare secondario, perché l'assunto ritenuto dai giudici di merito è che le due scritture sono state concepite e redatte nel 1991 e retrodatate al 27.12.1990 per precostituire un titolo opponibile alla paventata vendita dell'immobile a prezzo di favore. La tesi del ricorrente è nel senso che l'eventuale prova documentale (autentica del notaio in data 27.12.1990), che la controdichiarazione risalga effettivamente al 27.12.1990, renderebbe non credibile la tesi che le scritture siano state retrodatate per opporre un titolo alla vendita e farebbero dubitare dell'autenticità della controdichiarazione, autenticità comunque ormai non più contestabile.
Il motivo è infondato. Va condiviso l'avviso del giudice di merito per il quale la data dell'autentica non fa pubblica fede perché l'autentica è palesemente irregolare e quindi non fa fede fino a querela di falso e non è necessaria la relativa querela, nella specie non proposta, per disattenderla. Infatti ex artt. 1 e 2 RD 1937/1666 l'autentica di copia da parte del notaio deve essere annotata sul repertorio, con il numero progressivo, il nome delle parti, l'onorario del notaio (come confermato da Cass. 1975/ 2073), formalità che il giudice di merito ha accertato non essere state effettuate, così come risulta accertata la mancanza della firma notarile su ogni foglio (art. 14 L. 1968/15) e sul punto non c'è impugnazione, essendosi parte ricorrente limitata a negare la necessità di tali incombenti. Non essendo stata redatta con le prescritte formalità l'autentica del notaio ex art. 2699 non fa pubblica fede e può essere disattesa. Il giudice di merito ha comunque accertato che la copia autenticata già conteneva i timbri della registrazione del 1992 e non è condivisibile la tesi che la copia sia stata autenticata il 27.12.1990 e la scrittura sia stata poi registrata nel 1992, poiché l'art. 66 del T.U. 1986/131 fa divieto al notaio di rilasciare copie conformi ad atti non registrati.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 12, 34 e 36 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 2 c.p.p.; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto essenziale della controversia sollevato dalla parte incompetenza del pretore circa l'accertamento della simulazione del contratto in relazione alla decisione di restituzione dell'azienda.
Il ricorrente si duole dell'accoglimento della domanda riconvenzionale di restituzione del fondo, perché domanda tardiva, eccedente la competenza per valore del pretore.
La censura è infondata. Va confermata la tesi del tribunale, secondo cui la domanda di restituzione è stata formulata dalla società Ardenghesca interveniente volontaria ed è quindi tempestiva;
e non è stata proposta eccezione di intempestività della domanda. Circa l'incompetenza va confermata valutazione del tribunale che l'accertamento della simulazione era meramente incidentale per verificare la posizione del CA (possessore o detentore qualificato), ai fini della verifica della legittimazione all'azione di reintegra e quindi non costituiva accertamento con efficacia di giudicato, rilevante ex art. 34 c.p.c. per rimessione degli atti al giudice superiore;
quanto alla restituzione essa è stata chiesta non in forza del rapporto contrattuale, ma in conseguenza del venir meno dei presupposti per la concessa reintegra in via provvisoria. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 277, in relazione all'art. 359, e dell'art. 342 c.p. c. (tantum devolutum quantum appellatur), in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.;
omessa motivazione su un punto fondamentale rilevato dalla parte;
mancata pronuncia su un motivo di appello, relativo alla esclusiva legittimazione passiva dei convenuti in proprio e non quali legali rappresentanti delle società e alla carenza di legittimazione ad intervenire delle due società.
Deduce il ricorrente che il tribunale non ha sulla legittimazì one delle società Ardenghesca, questione specificamente sollevata in appello, e che non ha valutato che il ricorrente era detentore qualificato verso coloro che avevano effettuato lo spoglio senza essere rappresentanti della società.
La censura è infondata.
El accertato nel merito (e la sentenza impugnata ne dà ampiamente atto) che la tenuta era di proprietà e nel possesso della società Abbadia Ardenghesca, la quale si è costituita in giudizio con atto di intervento volontario, come i giudici di merito riconoscono nelle loro sentenze. Quanto alla detenzione qualificata contro i soggetti che non rappresentavano la società, la questione resta superata dall'accertamento che il CA non aveva neppure la detenzione della tenuta.
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia omessa motivazione su un punto essenziale della controversia rilevato dalla parte, in ordine all'azione di restituzione proposta dall'interveniente. Deduce il ricorrente che il tribunale non ha esaminato la censura, svolta solo in comparsa conclusionale, sull'infondatezza nel merito della domanda di restituzione della tenuta, per non essersi verificate le condizioni previste nella controscrittura. Il motivo è infondato.
La domanda era stata proposta solo in conclusionale ed era quindi tardiva e non poteva essere presa in considerazione dal giudice di appello. Non ricorre il vizio di omessa motivazione. La restituzione non è stata richiesta in forza della controscrittura, ma per il venir meno dei presupposti della reintegra. Con il detto motivo, pertanto, in questa sede si introducono censure di fatto inammissibili.
Rigettato il ricorso, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2002