Sentenza 9 aprile 2008
Massime • 1
In tema di caccia, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nominate con decreto prefettizio, non spetta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria per il solo fatto che è alle medesime affidata, a norma dell'art. 6, comma secondo, della L. 20 luglio 2004, n. 189, la vigilanza sull'applicazione della citata legge e delle altre norme poste a tutela degli "animali da affezione", in quanto in tale categoria rientrano esclusivamente gli animali domestici o di compagnia con esclusione della fauna selvatica, non potendo essere attribuito al dato normativo un significato rimesso a criteri di valutazione meramente soggettiva. (Fattispecie in tema di sequestro probatorio di alcuni tordi eseguito da agenti di vigilanza volontaria della L.I.P.U.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2008, n. 23631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23631 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2008 |
Testo completo
2 36 3 1 /08 N. Sent. 413 N. 6136/2008 Reg. Gen.
C.C. del 9.4.2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE
composta dagli Ill.mi Signori:
Presidente Dott. Guido De Maio
Agostino Cordova Consigliere
Alfredo Maria Lombardi 66 Giulio Sarno 66 Santi Gazzarra
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'Avv. Franco Bonsanto, difensore di fiducia di OV Attilio, n. a
Maurage (Belgio) il 30.3.1954, avverso l'ordinanza in data 8.1.2008 del Tribunale di Verona, in funzione di giudice del riesame, con la quale è stato confermato il decreto di convalida del sequestro probatorio di alcuni tordi emesso dal P.M. in data 19.11.2007.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Franco Bonsanto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Verona, quale giudice del riesame, ha confermato il decreto di convalida del sequestro di fauna selvatica protetta, costituita da alcuni tordi, emesso dal
P.M. in data 19.11.2007 nei confronti di OV Attilio, indagato dei reati di cui agli art. 30 lett. h) della L. n. 157/1992, 349 e 471 c.p..
Il sequestro era stato eseguito da agenti di vigilanza volontaria dell'associazione LIPU.
Il Tribunale del riesame ha rigettato l'unico motivo di gravame avverso il provvedimento del P.M., con il quale era contestata la legittimità del sequestro sul rilievo che le guardie venatorie volontarie non esplicano funzioni di polizia giudiziaria. la
L'ordinanza, all'esito di una esaustiva disamina del quadro normativo che regola la materia, ha escluso che le guardie venatorie volontarie dipendenti dalla LIPU esplichino funzioni di polizia giudiziaria ai sensi degli art. 27 e 28 della L. 11.2.1992 n. 157 con la conseguente impossibilità, ai sensi delle disposizioni citate, di procedere al sequestro della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, secondo il disposto dell'art. 28, comma secondo, della medesima legge.
I giudici del riesame hanno, però, ritenuto che la predetta qualifica debba essere riconosciuta alle guardie venatorie volontarie ai sensi dell'art. 6 della L. 20.7.2004 n. 189.
Si è osservato in proposito che la disposizione citata, nell'attribuire alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche, compiti di vigilanza sul rispetto della legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali, contiene un implicito riferimento anche alla L. n. 157/1992; che, peraltro, pur risultando, ai sensi del predetto art. 6, l'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte dei dipendenti della associazioni protezionistiche limitato alla categoria degli animali da affezione, tale nozione deve essere interpretata in modo estensivo e, quindi, con riferimento non solo ai classici animali da compagnia dell'uomo (cani e gatti), ma anche agli altri animali cui l'uomo può affezionarsi e tenere in casa, quali tra le categorie dei volatili i classici canarini o cardellini.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagato, che la denuncia per violazione ed errata applicazione della L. 20.7.2004 n. 189, nonché degli art. 55 e 57 c.p.p..
Si premette che l'art. 57 c.p.p. non prevede un'investitura generalizzata delle funzioni di polizia giudiziaria nei confronti di tutte le persone che, sia pure incidentalmente, siano chiamate ad accertare reati, in quanto il terzo comma fa salve le disposizioni previste dalle leggi speciali in proposito.
Si osserva, quindi, che il tribunale del riesame ha correttamente interpretato le disposizioni della L.
n. 157/92, dovendosi escludere che le guardie di vigilanza volontaria esercitino funzioni di polizia giudiziaria ai sensi degli art. 27 e 28 della predetta legge;
che è palesemente errata, invece,
l'interpretazione dell'art. 6 della L. n. 189/2004 prospettata nel provvedimento impugnato.
Si osserva sul punto che la vigilanza sul rispetto della medesima legge e delle altre norme poste a tutela degli animali è attribuita anche alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche, ma limitatamente agli animali da affezione e nei limiti dei compiti ad essi attribuiti dai decreti prefettizi di nomina.
Si deduce, quindi, che il decreto prefettizio di nomina delle guardie giurate deve necessariamente attribuire alle medesime compiti di vigilanza nell'ambito della materia disciplinata dalla legge n.
189/04 e non anche compiti derivanti da altra fonte legislativa, quale la normativa statale che disciplina l'attività venatoria: che, peraltro, tale limite è stato testualmente ribadito da una circolare del Ministero dell'interno in data 15.10.2005; che inoltre l'ordinanza ha attribuito valore soggettivo alla nozione di animali da affezione, finendo con l'includere in detta categoria qualsiasi specie di animali in base ad una valutazione meramente individuale, che svuota di significato il limite e la 3
funzione propria della norma, e, peraltro, anche in violazione del criterio interpretativo derivante dal puntuale riferimento a determinate categorie di animali contenuto nella legge quadro 14.8.1991
n. 281 in materia di animali da affezione.
Si aggiunge che la fauna selvatica non rientra per definizione tra gli animali da affezione e che in proposito è errato il riferimento dell'ordinanza ai canarini, trattandosi di uccelli che non fanno parte della fauna selvatica italiana.
Si osserva, infine, che modifica dell'art. 6 della L. n. 189/2004 forma oggetto di un apposito disegno di legge, diretto ad eliminare il riferimento della norma alle sole categorie degli animali da affezione, a conferma della erroneità della interpretazione estensiva di tale nozione nei termini indicati nel provvedimento del riesame.
Il ricorso è fondato.
E' stato più volte ribadito, anche dal più recente indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, con riferimento alle disposizioni contenute nella legge 11 febbraio 1992 n. 157 sulla caccia, che
“Le guardie volontarie delle associazioni venatorie e di protezione ambientale non rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria anche se ad esse è affidata la vigilanza sulla applicazione della L. 11 febbraio 1992 n. 157 sulla caccia, con la conseguenza che alle stesse non è consentito di operareil sequestro delle armi, della fauna e dei mezzi di caccia che spetta, ex art. 28 della citata legge ai soli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria." (sez. III, 27.2.2007 n. 15074, Zangola,
RV 236339; e giurisprudenza precedente conforme: sez. III, 199804408, Negro, RV 209862; sez.
III, 199601519, P.M. in proc. Masucci, RV 205449 con un'unica pronuncia difforme (sez. III,
21.2.2006 n. 6454, RV 233561), che può ritenersi definitivamente superata).
Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dal citato indirizzo interpretativo, assolutamente maggioritario, considerato il chiaro significato del dato testuale contenuto negli art. 27 e 28 della L.
11.2.1992 n. 157, che attribuiscono alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e di protezione ambientali nazionali (art. 27, primo comma lett. b) compiti di vigilanza sull'applicazione della citata legge sulla caccia e delle leggi regionali attinenti alla materia venatoria, con il conseguente potere di chiedere a chi viene trovato nell'esercizio o in attitudine all'esercizio dell'attività venatoria la esibizione della licenza di porto di fucile per uso caccia, del tesserino di cui all'art. 12, comma 12, del contrassegnò della polizza di assicurazione, nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata (art. 28, comma prima), mentre riservano ai soli ufficiali ed agenti che esercitano funzione di polizia giudiziaria il potere di procedere - nei casi previsti dalla legge citata (art. 30) al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (art. 28, comma
2).
k Consegue, pertanto, alla luce della normativa riportata, che alle guardie volontarie dell'associazione venatoria e di protezione ambientale non spetta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria per il solo fatto che alle stesse è affidata la vigilanza sull'applicazione della L. n. 157 del 1992.
3 Parimenti, non può attribuirsi la qualifica di agente di polizia giudiziaria alla citate guardie volontarie per il fatto che le stesse, nell'ambito dei poteri di vigilanza sopra elencati, possono prendere notizia dei reati attinenti all'attività venatoria, non integrando tale attività la vasta gamma di funzioni elencate dall'art. 55 c.p.p. ai fini del riconoscimento della qualifica di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, secondo il disposto dell'art. 57, terzo comma, c.p.p., che si riferisce alle attribuzioni di compiti propri della polizia giudiziaria contenuti nelle leggi speciali.
Anche alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 6 della L. 20.7.2004 n. 189 non può, però, pervenirsi a soluzione diversa in relazione alla vigilanza sull'attività venatoria (cfr. recentemente negli stessi termini: sez. III, 13.2.2008 n. 13608, P.M. in proc. Tubini).
L'art. 6, comma secondo, della legge citata, attribuisce alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute compiti di vigilanza, ai sensi degli art. 55 e 57
c.p.p., sul rispetto della medesima legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, “con riguardo agli animali da affezione".
Non appare dubbio, pertanto, considerato il chiaro tenore letterale anche di tale norma, che funzioni di polizia giudiziaria ex art. 55 e 57 c.p.p., possono essere attribuite alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, da un lato nei limiti delle finalità proprie della predetta legge, che contiene "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate” e delle altre norme relative alla protezione degli animali (es. D. Lgs 27.1.1992 n. 116); dall'altro con esclusivo riferimento alla categoria degli "animali da affezione".
Orbene, in detta categoria non possono farsi rientrare animali diversi da quelli che ne fanno parte secondo l'accezione comune del termine e, cioè, i classici animali domestici o di compagnia.
Va esclusa, quindi, per definizione da detta categoria la fauna selvatica, non potendo essere attribuito al dato normativo un significato rimesso a criteri di valutazione meramente soggettiva.
Poiché le guardie volontarie che hanno operato il sequestro probatorio non avevano la qualifica di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, consegue la illegittimità della misura adottata, perché eseguita in violazione delle norme di cui agli art. 354 e 355 c.p.p..
Vanno annullati, pertanto, senza rinvio sia l'ordinanza del Tribunale di Verona, sia il provvedimento di convalida del sequestro probatorio emesso dal P.M..
Peraltro, trattandosi di specie appartenente alla fauna selvatica protetta, non può essere disposta la restituzione dei tordi in sequestro al ricorrente, bensì all'ente pubblico competente.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché il decreto di convalida del sequestro emesso dal P.M. in data 19.11.2007 e ordina la restituzione di quanto in sequestro all'Ente pubblico competente.
4 Cosi deciso in Roma nella
IL CANCELLIERE
5
Camera di Consiglio del 9.4.2008.
IL PRESIDENTE
Деше IL CONSIGLIERE RELATORE
DEPOSITATA IN CAMPINSE
1 1 GIU, 2008 IL CANCELLIERE C1
Paolo Mensurat •