Sentenza 11 marzo 2003
Massime • 1
Ai sensi degli artt. 2 e 6 del R.D. 28.3.1929, n.499 (contenente "disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province"), il conflitto insorto nell'ipotesi di alienazione per atto tra vivi dello stesso immobile a più soggetti va risolto in favore di colui che per primo abbia richiesto l'iscrizione nel libro fondiario, indipendentemente dallo stato soggettivo di buona o mala fede del medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/03/2003, n. 3552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3552 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA TO - Presidente -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - rel. Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT GI, RA RI, RA NT, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che li difende unitamente all'avvocato ALBERTO PASQUALI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ZZ GI, RI TE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ELEONORA PIMENTEL 2, presso lo studio dell'avvocato MICHELE COSTA, che li difende unitamente all'avvocato MAURO POJER, giusta delega in atti;
-
- controricorrenti -
- avverso la sentenza n. 47/99 Corte d'Appello di TRENTO sezione distaccata di BOLZANO, depositata il 08/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4/11/02 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato ALBINI Carlo, per delega dell'Avv. MANZI Luigi depositata in udienza, difensore dei ricorrenti che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato COSTA Michele, difensore dei resistenti che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 4.11.92 i coniugi IA e ND RU convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Bolzano GI e RI AT e TO GR, per sentir accertare la proprietà esclusiva del vano cantina facente parte della p.m. 7 della p.ed. 876/1 in P.T. 2405/11 C.C. Gries;
dichiararsi che la p.m.
2 comprende anche l'intercapedine sita nel sottotetto, accertarsi l'inesistenza di una servitù di passo a carico del giroscale a favore della p.m.
1. Esponevano gli attori di essere proprietari di un appartamento sito nel Condominio di via Zara 8, tavolarmente costruito dalla p.m. 2, nonché dall'annessa cantina e dal cortile di uso condominiale (p.m. 7), in virtù di atto di compravendita dd. 29.05.90, ma di aver scoperto all'atto dell'acquisto che il possesso della cantina era del signor TO GR e che gli AT avevano un diritto di servitù tavolarmente riconosciuto a favore della soffitta che essi ritenevano parte integrante della p.m.
2. Si costituivano in giudizio i convenuti, avanzando domanda riconvenzionale per la comproprietà della soffitta (4 piano) e del cortile, che avevano natura di parte comune e funzione condominiale;
precisavano di aver acquistato i rispettivi appartamenti con contratto 11.7.89 e che all'epoca non era ancora depositato il piano di divisione, che dava origine alla p.m. 7.
Con comparsa di riassunzione dd. 18.11.92 notificata il 23.11.92 GI e RI AT e TO GR convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Bolzano ND e IA RU, Franco Longhino, nella sua qualità di direttore dei lavori e l'impresa Giovanni Ciech di Bronzolo per sentir condannare i detti convenuti al ripristino dello status quo ante, previa restituzione delle parti condominiali di cui si erano appropriati, al risanamento a regola d'arte della parte del fabbricato danneggiato e alla ricostruzione dell'edificio a norma di legge e sentir condannare altresì i convenuti in solido al risarcimento dei danni nella misura di L. 14.900.000, con interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il Presidente del Tribunale disponeva la riunione delle due cause. Il Tribunale di Bolzano, con sentenza in data 22.1.98, condannava TO GR a rilasciare la cantina p.m. 7, dichiarava che l'intercapedine posta sotto il tetto era parte comune dell'edificio, condannava i RU a pagare a GI AT e RI GR in AT l'importo di L. 10.500.000, con gli interessi dal 20.3.95 al saldo e dichiarava compensate tra le parti le spese del giudizio. Avverso tale sentenza proponevano appello gli odierni ricorrenti. Con sentenza in data 8.04.1999, la Corte di appello di Trento respingeva l'appello condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali.
Osservava la Corte tridentina che con il primo motivo di gravame veniva sollecitato il potere di correzione di errori materiali contenuti nella sentenza impugnata di spettanza del giudice di appello in virtù dell'effetto devolutivo del gravame. Peraltro, nelle conclusioni non risultava precisata la domanda di correzione, su cui pertanto non veniva emessa una formale pronuncia nel dispositivo e tanto in relazione all'intervenuto pagamento dell'importo liquidato in sentenza ed alla conseguente mancanza di concreto interesse degli appellanti alla correzione dell'errore. Anche il secondo motivo era infondato, in quanto la disciplina generale sui libri fondiari (r.d. 28.3.1929 n.499) prevede, a modificazione di quanto è disposto dal codice civile, che il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sui beni immobili non si acquistano per atto tra vivi se non con l'iscrizione del diritto nel libro fondiario (art. 2, 1^ comma) e che agli effetti dell'esercizio dell'azione di rivendicazione della proprietà o di altri diritti reali, colui al cui nome sia iscritto un diritto nel libro fondiario si presume, fino a prova contraria, titolare del diritto stesso di fronte a chiunque opponga un diritto non iscritto (art. 6 cpv). Pertanto, a fronte dell'acquisto dell'appartamento con annessa cantina da parte del GR avvenuto con atto pubblico tavolarmente iscritto in data 27.11.1990 sub G.N. 7660/9, prevaleva l'acquisto della p.m., costituita con domanda del 5.9.1989 sub G.N. 5641/89, avvenuto con contratto di compravendita tavolarmente iscritto in data 30.5.1990 sub G.N. 3872/90.
Le ulteriori considerazioni svolte si appalesevano irrilevanti rispetto all'azione di rivendicazione esercitata, coinvolgendo tutta al più la responsabilità personale di terzi, eventualmente esposti a domande risarcitorie del GR.
Si deduceva poi che ai sensi dell'art. 1117 c.c. il cortile è di proprietà comune qualora non risulti diversamente dal titolo, con richiamo a quanto precisato al precedente motivo a proposito della p.m. 7, costituita successivamente al contratto di compravendita stipulato da essi appellanti con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento dell'acquisto.
Quanto alla proprietà del cortile in capo ai coniugi RU, si rilevava dall'estratto tavolare del 9.3.1995, che lo stesso comprovava l'intavolazione a ND RU e IA RI della p.m. 7 costituita, oltre che dalla cantina al piano scantinato, da un ripostiglio, un garage, una tettoia ed un cortile al piano terra.
Pertanto il cortile non era parte comune dell'edificio condominiale, il contrario risultando dal titolo.
Si deduceva poi l'omessa motivazione in ordine alla posizione del direttore dei lavori e dell'impresa costruttrice, pur osservando l'ininfluenza della circostanza, in quanto vi è una responsabilità solidale del committente del direttore dei lavori e dell'impresa costruttrice;
al riguardo, si osservava che la domanda formulata conclusivamente alla causa (R.G. 4543/1992) promossa dagli allora appellanti riguardava l'accertamento dell'illegittima ed arbitraria esecuzione dei lavori da parte dei convenuti e la loro condanna, nella qualità di committenti, mentre non risultava domanda di alcun genere, ne' di accertamento ne' di condanna, nei confronti del direttore dei lavori e/o dell'impresa costruttrice. Quanto alla richiesta di rivalutazione monetaria, si rilevava che gli interessi legali al saggio del 10% decorrente dal 16.12.1990 al 31.12.1996 e del 5% dall'1.1.97 a tutto l'anno 1989 risultano compensativi della svalutazione monetaria, notoriamente ridottasi in questi ultimi anni, in difetto di prova rigorosa del maggior danno ex art. 1224 cpv c.c. non fornita dai creditori richiedenti. Infine, i primi giudici avevano correttamente valutato la reciproca soccombenza, sostanzialmente equivalente, in relazione all'accoglimento ed alla reiezione di una domanda per parte, mentre la servitù di passo non era stata confermata, come asserivano gli allora appellanti, bensì era stata ritenuta inesistente. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione basato su due motivi ed illustrato anche con memoria, RI GR AT e TO GR;
resistono con controricorso i coniugi RU. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione di norme di diritto (solo successivamente identificabili con ragionevole approssimazione) in relazione all'art. 360, 2^ c.
cpc.
Le doglianze svolte con questo mezzo sono in realtà molteplici;
si prendono le mosse dalla decisione con cui la Corte tridentina non ha ritenuto di accogliere l'istanza di correzione di errore materiale avanzata in appello in relazione alla mancata attribuzione (o meglio ripartizione) tra le parti aventi diritto delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno. Si assume ora che nella fattispecie non si ravviserebbero solo gli estremi della correzione ex art. 287 cpc per meri errori materiali, ma che vi sarebbero confusioni di nomi, date e circostanze di fatto e di diritto. La censura svolta in appello risulta articolata in modo da riguardare esclusivamente la mancata suddivisione dei danni tra gli aventi diritto. Sul punto, la Corte territoriale ha rilevato carenza di concreto interesse negli odierni ricorrenti, e la doglianza appare completamente generica in quanto non specifica adeguatamente la ripartizione tra i soggetti (tutti) aventi diritto, ne' indica dove sarebbe ravvisabile la confusione di nomi, date e circostanze. Tale censura appare perciò priva di pregio.
Ancora, si lamenta che la Corte territoriale si sarebbe limitata a prendere atto delle iscrizioni tavolari. Nello svolgere le proprie argomentazioni sul punto, i ricorrenti dimenticano che eventuali profili di irregolarità non coinvolgono la valenza delle iscrizioni, ma, ove sussistenti, responsabilità di singoli, da far valere autonomamente.
Dimenticano poi la particolare disciplina vigente nel territorio sulla pubblicità tavolare e cioè (art. 2) l'attribuzione di valore costitutivo al compimento della formalità pubblicitaria (similmente a quanto è prescritto, nel sistema generale, dalla norma dell'art. 2644 c.c., con riguardo a tutti gli altri diritti reali immobiliari:
quanto, invero, alle vicende di questi ultimi, il compimento della trascrizione è soltanto condizione di opponibilità nei confronti di terzi qualificati).
Dimenticano ancora che, attualmente, l'art. 6 viene interpretato nel senso che "nell'ipotesi di conflitto tra due aventi causà per atto tra vivi, dal medesimo autore non può prevalere l'acquirente non intavolato nei confronti di quello intavolato, anche se vi sia stato un comportamento non di buona fede o addirittura fraudolento del secondo acquirente (non intavolato)". In questo senso dopo molte decisioni conformi, Cass. 16.4.1981, n. 2308. Ulteriori considerazioni dedotte dall'art. 74 legge tavolare sono per la prima volta sollevate in questa sede e presuppongono accertamenti di fatto incompatibili con la sede di legittimità, come del resto le considerazioni (di fatto) afferenti alla iscrizione della p.m.
7. Detto motivo non può essere pertanto accolto.
Nel secondo motivo (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 360, n.5 cpc), in primo luogo si lamenta non "essere vero" che le domande siano state formulate soltanto nei confronti dei RU, sicché v'era omissione nel giudicare sulla richiesta di condanna del direttore dei lavori e dell'Impresa.
La sentenza impugnata, con un accertamento insindacabile in sede di legittimità, ha affermato in modo inequivoco che "non risultava domanda di alcun genere, ne' di accertamento, ne' di condanna" nei confronti di costoro. Ora, onere dei ricorrenti sarebbe stato quello di specificare in che senso e in che misura tale responsabilità consentiva di agire indifferentemente nei confronti di ciascuno dei soggetti interessati e non prova affatto che sia stata svolta una specifica richiesta nei confronti di costoro. Quanto alla richiesta di rivalutazione, poi, con motivazione indubbiamente coerente, la Corte territoriale ha ritenuto che l'ammontare degli interessi coprisse anche la richiesta rivalutazione;
l'argomentazione viene criticata rifacendosi al fatto che il tasso legale è oggi sceso sotto i livelli precedenti e che pertanto la ratio della decisione sarebbe carente.
Ma va rilevato che nella sentenza impugnata si era anche motivato nel senso che non era stato in alcun modo provato il maggior danno ex art. 1224 c.c.; tale argomentazione non è stata in alcun modo sottoposta a censura e, dato che essa è di per sè sufficiente a fondare la decisione, 9 non può essere infirmata da una qualunque valutazione del punto non esaminato (cfr. Cass. 16.1.1996, n. 301;
8.5.1985, n.2866).
Per ciò che concerne poi la questione afferente alle spese, la stessa è inammissibile;
stante che la condanna alle spese 0 comunque la regolamentazione di essa non è censurabile in cassazione se non nel caso di condanna della parte totalmente vittoriosa, cosa questa che non si è avuta certamente nel caso di specie (Cass. 19.11.1999, n. 12879). Anche tale motivo va pertanto respinto;
e con esso il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 2160,00 di cui 2.000,00 euro per onorari.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2003