Sentenza 21 dicembre 2018
Massime • 1
In tema di legittimo impedimento dell'imputato, è legittimo il provvedimento con il quale il giudice, acquisito il certificato medico prodotto dal difensore, valuti, anche indipendentemente da verifiche fiscali e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza debitamente esposte nella motivazione, l'insussistenza di una condizione tale da comportare l'impossibilità per l'imputato di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di rinvio avanzata per impossibilità di deambulazione, atteso che, come desumibile dalla stessa certificazione medica prodotta, l'imputato aveva solo difficoltà ad appoggiare un piede in terra e tale condizione non poteva ritenersi impeditiva perché rimediabile con appositi ausili).
Commentario • 1
- 1. Concorso di persone nel reato: irrilevante la mera vicinanza ambientale senza un apporto causale concreto (Cass. Pen. n. 29372/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 agosto 2025
Con la sentenza 5 agosto 2025, n. 29372, la Sezione feriale della Corte di cassazione torna a presidiare i confini applicativi dell'art. 110 c.p., riaffermando un principio di garanzia: la responsabilità concorsuale presuppone un contributo causale — materiale o morale — effettivo, consapevole e volontario, dotato di un'incidenza apprezzabile nella realizzazione del fatto tipico. La Suprema Corte scandisce con nettezza la distinzione tra: partecipazione materiale, che implica lo svolgimento di condotte tipiche o atipiche ma idonee, in termini di nesso causale, a concorrere alla produzione dell'evento; contributo morale, riconducibile all'istigazione o al rafforzamento del proposito …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/12/2018, n. 13102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13102 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2018 |
Testo completo
13 102-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - Sent. n. sez. 2613/2018 FAUSTO IZZO UP 21/12/2018- UGO BELLINI R.G.N. 30037/2018 ALESSANDRO RANALDI MARIAROSARIA BRUNO Relatore - DANIELE CENCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FA FE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/07/2017 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' il difensore presente si riporta ai motivi e deposita nomina ex art.102 cpp RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 10/7/2017, Corte d'Appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Roma con cui FA EL, ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 189, comma 6 e comma 7 cod. strada era condannato, ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena di mesi dieci di reclusione, con beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore che deduce quanto segue. Primo motivo: l'esponente censura l'ordinanza con cui il Tribunale ha rigettato l'istanza di rinvio proposta per legittimo impedimento dell'imputato, lamentando violazione di legge in relazione all'art. 178 cod. proc. pen. All'uopo rappresenta che l'imputato ha sempre presenziato a tutte le udienze dibattimentali di primo grado e del grado di appello, dando così dimostrazione di voler attivamente partecipare al giudizio. Per l'udienza del 2/3/2015 era previsto il suo esame. L'imputato faceva pervenire certificato medico dal quale risultava la sua assoluta impossibilità ad essere presente al dibattimento per la suddetta udienza che, peraltro, si svolgeva in una città diversa rispetto al luogo di abitazione dello stesso, poiché non in grado di deambulare come attestato dal predetto certificato medico. Nonostante tale legittimo impedimento, il Tribunale, senza alcuna verifica medica, disattendeva la richiesta di rinvio e ordinava procedersi oltre. La Corte d'Appello alla quale era stata sottoposta la questione, invocando la nullità della sentenza di primo grado, rigettava l'eccezione proposta ritenendo che la decisione del Tribunale, sebbene "indubbiamente rigorosa" non fosse viziata. Osserva la difesa che l'eccezione doveva essere accolta dalla Corte di Appello in quanto l'imputato era impedito a comparire per impossibilità a deambulare. Con riferimento al tema dell'impedimento a comparire dell'imputato il giudice, qualora intenda disattendere la certificazione medica della impossibilità a comparire "deve attenersi alla natura dell'infermità e valutarne il carattere impeditivo, potendo pervenire ad un giudizio negativo circa l'assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto, la rilevanza della patologia da cui si afferma colpito l'imputato" (Cass., Sez. Unite, n. 36635 del 27.09.2005). Secondo motivo: vizio di motivazione. Secondo la prospettazione difensiva, la Corte d'appello nel confermare la responsabilità del ricorrente travisa i fatti, fondando la motivazione su una ricostruzione che si discosta dalle risultanze processuali, come emerge sia dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che da quelle rese dall'imputato in sede di interrogatorio innanzi al P.M. (il cui 2 verbale è stato acquisito a seguito del riferito mancato esame dibattimentale dell'imputato). Da tali atti risulterebbe quanto segue: subito dopo il lieve incidente occorso tra le vetture condotte dalle due parti, il ON (così come la persona offesa che lo precedeva in una situazione di traffico congestionato che non permetteva sorpassi) si è fermato per verificare quanto accaduto;
2) il FA ha atteso che la persona offesa verificasse i danni;
3) nell'assenza di danni visibili o, comunque, apprezzabili e in presenza di traffico congestionato che imponeva di sgomberare la carreggiata, si conveniva, di proseguire la marcia;
4) la persona offesa non dava segni o lamentava danni fisici, fino ad allontanarsi alla guida della sua vettura. La stessa persona offesa ha dichiarato che non vi erano danni visibili alle vetture, che non aveva sbattuto la testa e che non aveva lesioni, tanto che scese dalla sua vettura per controllare eventuali danni materiale al veicolo dalla stessa condotto. Del pari, sempre dalla deposizione della persona offesa, emerge che la stessa ha accusato dolore alla testa molto tempo dopo il fatto (circa 15 minuti) e solo allora ha deciso d'iniziativa di recarsi in ospedale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di doglianza sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato. Deve rilevarsi, quanto al primo motivo, che la Corte di merito ha fornito una spiegazione del tutto logica e coerente della ragione per cui non ha inteso accogliere la doglianza difensiva. Il ricorrente, si legge nella sentenza di appello, non era assolutamente impossibilitato a deambulare, in quanto non poteva poggiare un piede a terra. Questa condizione non poteva ritenersi assolutamente impeditiva essendo comunque consentito alla persona di camminare anche con appositi ausili, circostanza desumibile dalla stessa certificazione. Non era necessario, come indicato nel ricorso, disporre una visita medica (si veda in proposito Sez. 4, n. 7979 del 28/01/2014, Rv. 259287 - 01: "In tema di legittimo impedimento dell'imputato, è legittimo il provvedimento con il quale il giudice, acquisito il certificato medico prodotto dal difensore, valuti, anche indipendentemente da verifiche fiscali e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza debitamente esposte nella motivazione, l'insussistenza di una condizione tale da comportare l'impossibilità per l'imputato di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute. (Nel caso di specie, la patologia certificata dal Pronto Soccorso consisteva in un attacco d'asma, con dimissioni disposte dopo 42 minuti dal 3. B ricovero, senza alcuna specificazione in ordine all'impossibilità di presentarsi in udienza)". Essendo congrua la motivazione del rigetto adottata dal Tribunale e valutata dalla Corte di merito, non è censurabile in sede di legittimità la decisione dei giudici di merito di non accogliere la richiesta di rinvio avanzata dall'imputato (in argomento, si veda Sez. 2, n. 36879 del 31/03/2017, Rv. 271167 - 01: "In tema di impedimento a comparire dell'imputato, è sottratto al sindacato di legittimità il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta l'istanza di rinvio del dibattimento sulla base di una motivazione immune da vizi logici e giuridici con la quale si dà ragione del fatto che l'impedimento dedotto non riveste i caratteri di assolutezza richiesti dalla legge").
2. Il secondo motivo di ricorso attiene ad aspetti di merito che sfuggono al sindacato di legittimità. In esso si ripropongono le medesime censure che hanno formato oggetto di doglianza innanzi alla Corte di merito e che sono state disattese con congrua motivazione. E' principio non controverso quello in base al quale la Corte di Cassazione non può operare una rilettura» degli elementi in fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 20794501).
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In Roma, così deciso il 21 dicembre 2018 IV Presidente Il Consigliere estensore Mariarosaria Bryno FA ZZ Minisrosciention S A DEPOSITATO IN CANCELLERIA A 26 MAR 2019 C oggi,. IL FUNZION UDIZIARIO Dott.ssa Irene Caliendo 4