Sentenza 13 aprile 1999
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ. il trasferimento a titolo particolare nel corso del processo del diritto controverso non fa venire meno l'interesse ad agire in capo all'originario attore e il processo prosegue tra le parti originarie, dando luogo ad una sostituzione processuale del dante causa di modo che la sentenza spiega i suoi effetti nei confronti dell'avente causa sostituito (nella specie, la S.C. ha annullato la decisione del giudice d'appello che, per avere l'attore alienato il bene nel corso di un giudizio possessorio teso ad ottenere il rispetto delle distanze, aveva ritenuto la sopravvenuta carenza d'interesse ad agire).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/04/1999, n. 3623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3623 |
| Data del deposito : | 13 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NZ BALDSARRE - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI - rel. Consigliere -
Dott. SE BOSELLI - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. Francesca TROMBETTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
HE AR IT, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DI TRASTEVERE 40, presso lo studio dell'avvocato PIETRO DI STEFANO, che la difende, delega in atti;
- ricorrente -
contro
IL IA, AR CE, AR US IO, AR NA TA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PRISCIANO 67, presso lo studio dell'avvocato CARLO MAGGI, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
per la cassazione della sentenza del tribunale di VELLETRI emessa il 01.03.1996, dep. il 22.04.1996, n. 440;
udita, alla pubblica udienza del 05.11.1998, la relazione del consigliere dott. Franco PONTORIERI;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di ALBANO del 30 dicembre 1983, HE IS, premesso di essere proprietaria, unitamente al marito IT NZ, di un terreno in MARINO, località Colle Picchione, con sovrastante fabbricato, confinante con quello dei coniugi AR IO e IL IA;
- che tali terreni, secondo il piano regolatore del Comune, ricadono in zona agricola con limiti all'edificazione da effettuarsi, in ogni caso, con distacchi dal confine, mentre i predetti confinanti stavano edificando a distanza non regolamentare;
tutto ciò premesso, ottenuta, inaudita altera parte, la sospensione dei lavori, chiedeva, la cessazione definitiva dello spoglio perpetrato in suo danno.
Costituendosi in giudizio, i convenuti eccepivano l'incompetenza per materia del pretore deducendo che fosse competente il tribunale di VELLETRI davanti al quale era pendente un giudizio petitorio tra le stesse parti;
l' inammissibilità del ricorso per difetto del possesso pacifico ed esclusivo da almeno un anno;
l' infondatezza della domanda perché l'edificazione era stata eseguita previo accordo con la controparte.
Ammessa ed espletata una consulenza tecnica, la causa, interrotta per la morte di AR IO, veniva riassunta nei confronti degli eredi di lui e decisa con sentenza del 10 maggio 1990,con la quale il pretore adito accoglieva la domanda e condannava i convenuti all' arretramento della costruzione a metri 15 dal confine. Proposto appello dalla IL e dagli eredi di AR IO, AR NZ, AR SE NI e AR NA TA, mentre rimaneva contumace AR RI, e costituitasi anche in questo grado la HE che concludeva per il rigetto dell' impugnazione, il tribunale di VELLETRI, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda e compensava per intero fra le parti le spese del giudizio.
Affermava il tribunale, per quanto qui interessa, che, avendo la HE insistito in secondo grado soltanto per l'arretramento della nuova costruzione con richiesta di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ella aveva così perduto l' interesse ad ottenere l' accoglimento di siffatte domande avendo, nelle more del giudizio, alienato il bene, tenuto conto che l' interesse ad agire, quale condizione dell' azione, avrebbe dovuto persistere sino al momento della decisione.
Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso la HE adducendo un unico motivo, ullustrato da memoria. IL IA ed i AR hanno resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l' unico motivo di ricorso, la HE, denunziando violazione e falsa applicazione della norma di cui all' art. 111 c.p.c. in relazione agli artt. 872 e 873 c.c. ed alle norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di MARINO sulla distanza dal confine di ml. 15, lamenta che erroneamente il tribunale di VELLETRIha ritenuto che, avendo venduto l' immobile nel corso del giudizio,
sia venuto meno il suo interesse ad agire ed ha, per questo, rigettato la domanda di reintegra nel possesso.
Il rilievo è fondato.
A norma dell' art. 111 c.p.c. - che concerne non la capacità al processo - legitimatio ad processum - ma la titolarità attiva e passiva dell' azione (legitimatio ad causam )- l' alienazione del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare non fa venir meno l' interesse ad agire in capo all' originario attore, onde il rapporto .processuale prosegue tra le parti originarie (Cass. 7413/83). La disciplina dettata dal comma 1^ dell' art. 111 c.p.c.
costituisce, infatti, espressione del principio generale secondo il quale gli effetti sostanziali della domanda giudiziale continuano ad essere rilevanti sul piano processuale nonostante le modificazioni eventualmente intervenute nella titolarità del diritto controverso e trova applicazione anche nel caso in cui il mutamento della titolarità di tale diritto si ricolleghi alla alienazione del bene alla cui tutela è stata esperita l' azione.
Il trasferimento a titolo particolare nel corso del processo del diritto controverso non spiega, adunque, alcun effetto sul rapporto processuale che continua a svolgersi tra le parti originarie, dandosi luogo ad una sostituzione processuale del dante causa, tanto che la sentenza spiega piena efficacia nei confronti dell' avente causa sostituito, pur se pronunziata senza la sua partecipazione al giudizio.
È pur vero che, a seguito del trasferimento a titolo particolare vengono a scindersi la titolarità del diritto controverso dalla titolarità dell' azione processuale, ma perché il diritto sostanziale possa incidere sulle vicende processuali è necessario che esso si estingua o subisca modifiche incompatibili con il mantenimento del diritto in capo al titolare (Così Cass., 7.8.1990 n. 7970). Erroneamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto che fosse venuta meno nella CECCHITELLI la legittimazione a proseguire nel giudizio a seguito del trasferimento dell' immobile a terzi ed il ricorso va, pertanto, accolto con rinvio della causa ad altra sezione del tribunale di VELLETRI che si uniformerà al seguente principio:
"Il trasferimento a titolo particolare, nel corso del processo, del diritto controverso non spiega alcun effetto sul rapporto processuale che continua a svolgersi tra le parti originarie, dandosi luogo, ad una sostituzione processuale del dante causa, ove non espressamente estromesso su consenso delle altre parti, sicché la sentenza spiega efficacia nei confronti dell' avente causa sostituito, pur se pronunciata senza la sua partecipazione al giudizio".
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione del tribunale di VELLETRI che provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 5 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 1999