Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1292
CASS
Sentenza 29 gennaio 2003

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In tema di locazione di immobili, è manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 6, legge n. 841 del 1973, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, Cost., nella parte in cui dispone che il credito del locatore per il pagamento degli oneri accessori posti a carico del conduttore (art. 9, legge n. 392 del 1978) si prescrive nel termine di due anni; non sussiste, infatti, una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina stabilita dall'art. 2948, n. 3, cod. civ., che fissa in cinque anni il termine di prescrizione del credito per le pigioni delle case, trattandosi di situazioni non omologhe, in quanto il credito per oneri accessori ha ad oggetto somme di importo variabile in relazione alla concreta erogazione dei servizi e la relativa spesa è confortata da una specifica documentazione, ed, inoltre, la fissazione di un più breve termine di prescrizione è giustificata dall'esigenza di contenere le relative contestazioni in un lasso temporale ragionevolmente breve.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1292
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1292
Data del deposito : 29 gennaio 2003

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