Cass. pen., sez. III, sentenza 11/03/2008, n. 14747
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Sentenza 11 marzo 2008

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In tema di gestione dei rifiuti, nel caso in cui l'area sulla quale i rifiuti si trovano in stato di abbandono sia sottoposta a sequestro giudiziario, il proprietario (od il possessore) della medesima che sia destinatario dell'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti deve richiedere al giudice l'autorizzazione ad accedervi onde provvedere alla rimozione, diversamente configurandosi la contravvenzione prevista dall'art. 14, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, oggi sostituito dall'art. 192, comma terzo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha conseguentemente escluso che il sequestro costituisca causa di inesigibilità della condotta normativamente richiesta).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/03/2008, n. 14747
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14747
    Data del deposito : 11 marzo 2008

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