Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/01/2004, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - rel. Consigliere -
Dott. MAIORANO F.sco - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CE LU, RO NI ST, NA NI, DI ER, ON CI, DI IA GR, tutti elettivamente domiciliati in Lovere, Gradinata Camuna n. 4, presso l'avv. NI Ponte che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avvocati Pilerio Spadafora, Giuseppe Fabiani e Umberto Picciotto che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- intimato -
avverso la sentenza n. 422/2001, decisa il 21 giugno 2001 e pubblicata il 4 luglio 2001, resa dal Tribunale di Bergamo nel procedimento n. 45/99 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18 settembre 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 11 gennaio 1999 l'INPS proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Bergamo n. 637/98 in data 9 ottobre 1998, con la quale era stata accolta la domanda degli odierni ricorrenti intesa ad ottenere il pagamento del TFR a carico dell'Istituto. Con sentenza n. 422/2001 in data 21 giugno - 4 luglio 2001, il gravame veniva accolto nella contumacia degli appellati e la domanda degli stessi veniva respinta.
Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente non risulta notificata, propongono ricorso per Cassazione CE LU, RO NI ST, NA NI, DI ER, ON CI, DI IA GR, con atto notificato in data 19 novembre 2001, sulla base di un unico motivo.
L'INPS resiste con controricorso notificato in data 28 dicembre 2001. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 epe, la violazione o falsa applicazione dell'art. 435 cpc. Si segnala al riguardo che l'udienza di discussione sull'appello è stata fissata dal Presidente del Tribunale per il 29 giugno 2000 e il ricorso e relativo decreto sono stati notificati. Seguiva decreto di anticipazione di udienza al 4 maggio 2000, anch'esso notificato. Le udienze venivano peraltro sospese con provvedimento cumulativo e quindi veniva emesso decreto di rifissazione per il 21 giugno 2001, non notificato.
Assumono i ricorrenti di non aver presenziato all'udienza per non aver avuto notizia della data di trattazione del procedimento e di essere stati perciò dichiarati contumaci, mentre il Collegio di merito avrebbe dovuto ordinare nuova notificazione. La censura non appare fondata.
Invero la vocatio in ius si è perfezionata con la notifica del ricorso in appello, del decreto di fissazione dell'udienza e del successivo provvedimento di anticipazione.
Iniziava quindi a decorrere il termine finale previsto all'art. 436 epe per la costituzione degli appellati e nessun effetto poteva avere allo scopo il decreto di sospensione delle udienze, provvedimento anomalo e non previsto dal codice di rito, operante quale mero impedimento di fatto solo in relazione agli oneri connessi all'espletamento dell'udienza, non certo a quelli connessi a adempimenti che richiedono solamente l'accesso alle cancellerie, quale appunto la costituzione in giudizio degli appellati. Il nuovo decreto, col quale veniva fissata l'udienza di comparizione, disponeva in effetti la mera comunicazione alle parti costituite e non si vede per qual ragione doveva esser notificato a chi non aveva ritenuto di costituirsi nei termini di rito.
La contumacia risulta quindi ben dichiarata e il procedimento si è svolto nel pieno rispetto dei diritti della difesa.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Non ravvisandosi gli estremi della manifesta infondatezza e temerarietà della pretesa, nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio di legittimità, in applicazione dell'art. 152 disposizioni attuazione Codice Procedura Civile.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004