Sentenza 29 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2003, n. 11677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11677 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto1 1 6 7 7/ 03 SEZ NE Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Stefano CICIRETTI R.G.N. 23129/01 Consigliere Cron. 25552 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Rep. Dott. Fernando LUPI Consigliere Ud. 26/02/03 Dott. Donato FIGURELLI - Rel. Consigliere Dott. Giovanni GIACALONE ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: LI EF AS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso 10 studio dell'avvocato G SANTE ASSENNATO, che la rappresenta e | difende, giusta delega in atti;
ricorrente contro in persona del Ministro pro MINISTERO DELL'INTERNO, tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente 2003 avverso la sentenza n. 29390/00 del Tribunale di ROMA, 1245 -1- depositata il 27/09/00 R.G. N. 59128/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Y udienza del 26/02/03 dal Consigliere Dott. Giovanni GIACALONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. Con sentenza del 2 novembre 1994, il Pretore di Roma respingeva il ricorso di FA UN Car- darelli, volto ad ottenere la condanna del Ministero dell'interno a corrisponderle l'indennità di accompa- gnamento. La decisione veniva confermata dal Tribunale di Roma, con sentenza del 27 settembre 2000, che riteneva infondate le censure mosse dall'appellante avverso le conclusioni del c.t.u. di primo grado, alla luce di quelle formulate dal consulente nominato in appello, nella cui relazione era stata posta alla Car-| darelli la diagnosi di "condizione pseudodemenziale di genesi fittizia, disturbo distimico di vecchia data, cardiosclerosi ipertensiva, obesità ed artrosi verte- brale. Aggiungeva il Tribunale che il c.t.u., premes- so che il fulcro del giudizio medico-legale era costi- tuito dal versante psichico, valutata la storia clinica, rappresentata dai ricoveri in strutture sanitarie, e predisposta una visita neuropsichiatrica, ha rilevato che la diagnosi di encefalopatia degenerativa pre- senile, formulata da alcuni sanitari non trovava al- cun riscontro documentale e che la patologia nevro- tica di base appariva, comunque, di tale severità da comportare la necessità di ricoveri nel passato e di 1 una terapia farmacologica. Pertanto, la condizione patologica di insieme, pur determinando una sensi- bile riduzione della validità della EL, non rea- lizzava e condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e tali conclusio- ni del c.t.u., coerenti con la documentazione acqui- sita agli atti, sorrette da adeguate valutazioni e d immuni da vizi logici, non risultavano infirmate da alcuna seria, specifica e convincente contestazione. Avverso tale pronunzia, ricorre per cassazione la EL, con unica, articolata censura;
resiste l'amministrazione dell'interno con controricorso. Motivi della decisione. La ricorrente, denunziando violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 1 I. n. 18 del 1980 e 1 I. n. 508 del 1988, nonché motivazione carente e contrad- dittoria, lamenta che il c.t.u. in appello e il Tribunale avrebbero erroneamente ancorato il danno esclusi- vamente ad una base organica e/o neurologica, mentre la condizione pseudodemenziale " di genesi fittizia basata sulle linee di un disturbo distimico di vecchia data" rappresentava pur sempre una malat- tia;
con la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto motivare perché detta incapacità (psichica e on organica) manifestatasi per anni, veniva definito 2 nel ricovero del 25.9.1991 "disturbo mnesico" di notevole rilevanza clinica e nella visita psichiatrica del 17.7.1991 come accertamento di "tipica tenden- za al deragliamento e alle risposte di traverso, con ipotesi di demenza senile". Censura, inoltre, la me- todologia impiegata dal c.t.u. in appello, che avreb- be maturato il proprio convincimento sulla base della relazione 27.7.1998 del prof. Marasco, il quale riferiva che la sua visita veniva effettuata senza che fosse esibita alcuna documentazione medica, così inducendo il sospetto che la negazione della base organica della patologia potesse essere dipesa dal mancato esame della documentazione medica, specie di quella attinente ai due ricoveri del 1991. La censura si rivela priva di pregio. Il Tribunale, invero, ha fatto corretta applicazione delle norme che regolano la concessione dell'indennità di accompagnamento. In particolare, recependo le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in appello, ha ritenuto che la con- dizione patologica d'insieme, valutata nella sua glo- balità, pur determinando una sensibile riduzione della validità della EL (che, si noti, in sede amministrativa è stata riconosciuta assolutamente invalida nel 1995), non realizzava tuttavia le condi- fore 3 zioni per il riconoscimento dell'indennità di accom- pagnamento. Quanto ai rilievi che si muovono alla sentenza impugnata nella parte in 'cui ha recepito le valuta- zioni diagnostiche formulate dal consulente tecnico nominato in appello, osserva la Corte che essi si ri- solvono in una generica contestazione delle affer- mazioni del c.t.u., e non sviluppano alcuna critica sul piano scientifico. Al riguardo, merita di essere confermata la giurisprudenza di questa Corte, se- condo cui, quando il giudice di merito, in un giudizio in materia di invalidità pensionabile, si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinché i lamentati errori e lacune della consulenza determi- nino un vizio di motivazione della sentenza denun- ziabile in cassazione, è necessario che siano ri- scontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o af- fermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già semplici difformità tra la valutazione del consu- lente, circa l'entità e l'incidenza del dato patologico, e quella della parte (Cass. 9 maggio 2001 n. 3519; Cass. 11 gennaio 2001 n. 225; Cass. 8 agosto 1998 n. 7798). Circa i pretesi vizi di motivazione, infine, va ri- chiamato e ribadito il costante orientamento secon- Love 4 t do cui quando il giudice del merito accoglie le con- clusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, l'obbligo della motivazione è soddisfatto dall richiamo alle argomentazioni accolte, senza la ne- cessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni delle parti, che devono considerarsi implicitamente disattese (Cass. n. 3519 del 2001, cit.; Cass 8 agosto 1998 n. 7806; Cass. 9 dicembre 1995 n. 12630). Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto. Nulla per le spese del giudizio di cassazione a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M
, Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Il 26 febbraio2003. | Presidente L'estensore tuCu m Liz ell feeni fix colourFees Avene sell IL CANCELLIERECANCELLIEHER Depositato in Cancelleria 29 LUG. 2003 oggi, IL CANCELLIERE Монve finst 5