Sentenza 13 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2001, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA. OPOL ITA NO0.04.22/0 1IN AZIONE LA CORTE S Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro dei ferroviari Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Angelo GRIECO R.G.N. 6152/98 Cron. 736 Dott. Mario PUTATURO DONATI Consigliere Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rep. - Rel. Consigliere- Dott. Federico ROSELLI Ud.06/10/00 Consigliere Dott. Giovanni MAMMONE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENT ENZA 628 Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 IEROPOLI VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, 13 GEN. 2001 IL LL VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato SPINOSO SALMERI NAPOLITANI, rappresentato e difeso dall'avvocato POLIMENI DOMENICO, giusta delega in CANCELLERIA atti;
- ricorrente CED
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI CORITE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale Rilasciata copia legale al Sig. NAPOLITAN pro tempore, elettivamente domiciliatorappresentante per diritti L. ------------11 - 5 FEB 2001= 2000 in ROMA, VIA G. DA CARPI 6, rappresentato e difeso IL CANCEL dall'avvocato TARTAGLIA FURIO, giusta delega in atti;
1033 thy -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 62/97 del Tribunale di REGGIO CALABRIA, depositata il 03/05/97 R.G.N. 208/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/00 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato FALCONE per delega POLIMENI TOSCANO;
udito l'Avvocato TARTAGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ORAZIO FRAZZINI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al Sig. Vantag e per diritti L. 1.03-200 IL LL . -2- H 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 10 giugno 1992 al Pretore di Reggio Calabria, IN OL esponeva di avere lavorato alle dipendenze dell'Ente Ferrovie dello Stato con la qualifica di applicato di seconda area ma di avere svolto in realtà le mansioni superiori di segretario di quarta area, onde chiedeva accertarsi il suo diritto al relativo l'Ente al pagamento inquadramento e condannarsi delle differenze retributive. Costituitosi il convenuto, la domanda veniva accolta dal Pretore con decisione del 19 ottobre 1995, riformata però con sentenza 3 maggio 1997 dal Tribunale, che rigettava la domanda osservando che la pretesa, superiore qualifica di segretario comportava la compilazione "in autonomia operativa" di stampati vari per fornitura di materiali di cancelleria, la compilazione di buoni di prelievo, nonché la distribuzione di assegni bancari per il pagamento del personale e la compilazione dei ruoli per la chiusura dei pagamenti. Le mansioni di livello più elevato dallo risultavano appunto quelle relative al OL pagamento del personale. Trattandosi però di assegni bancari già interamente compilati, egli Dy 3 doveva soltanto compiere un riscontro di conformità con un elenco in suo possesso, segnalando eventuali Compito meramente esecutivo e non difformità. l'attività di "valutazione contabile" integrante ovvero di autonomia operativa richiesta dal contratto collettivo per la qualifica di segretario. Di fronte al difetto di tale requisito non rilevava che lo OL percepisse una speciale indennità per l'attività svolta 0 che questa attività fosse stata successivamente affidata ad un segretario. Contro questa sentenza ricorre per cassazione lo OL. Resiste con controricorso la s.p.a. Ferrovie dello Stato, succeduta all'Ente. MOTIVI DELLA DECISIONE lamenta laCol primo motivo il ricorrente violazione degli artt. 75 e 77 cod. proc. civ., osservando che l'atto di appello venne sottoscritto da un difensore della s.p.a. Ferrovie dello Stato nominato da un procuratore "speciale" della società, di cui non risultavano i poteri, sṭante la mancata produzione del relativo documento di inammissibilità procura notarile. La conseguente dell'appello sarebbe rilevabile in ogni stato e 4 Hy grado del giudizio e quindi anche in cassazione. Col secondo motivo il ricorrente, invocando gli artt. 75, 77 e 83 cod. proc. civ., sostiene ancora l'inammissibilità dell'appello, e quindi la nullità della sentenza qui impugnata, affermando che il procuratore della società era comunque privo di legittimazione a poteri sostanziali ossia della nominare il difensore. I due motivi, da esaminare insieme per la loro connessione, non sono fondati. Circa la capacità processuale delle persone giuridiche e più precisamente circa la titolarità del potere di nominare un procuratore alle liti ex art. 83 cod. proc. civ. la giurisprudenza di questa Corte ha ormai raggiunto un punto fermo, giacchè con sentenza 8 maggio 1998 n.4666 le Sezioni unite, dopo avere affermato che il potere di rappresentanza processuale, con la relativa facoltà di nomina dei difensori, può essere conferito soltanto a chi sia investito anche di un potere ordine al rapporto dedotto in sostanziale in giudizio, hanno tuttavia escluso la necessità di specificare i rapporti in relazione ai quali è attribuita la rappresentanza sostanziale, ben darsi potendo un assetto organizzativo societario che ни 5 permetta la preposizione di alcuni procuratori a gruppi di rapporti solitamente controversi. Nel caso di specie le Sezioni unite ritennero l'ammissibilità di un ricorso della s.p.a. Ferrovie dello Stato sottoscritto da avvocati nominati da procuratori speciali a cui l'amministratore delegato aveva conferito il potere di rappresentare la società in tutti i giudizi, con tutti i "necessari poteri di rappresentanza processuale e sostanziale". La concreta fattispecie oggi dell'esame della Corte è identica, come risulta dalla procura prodotta in udienza dal difensore delle Ferrovie, col consenso della controparte, onde non resta che uniformarsi all'orientamento delle Sezioni unite. Col terzo motivo il ricorrente lamenta l'omessa insufficiente motivazione sul punto decisivo о costituito dall'esatta qualificazione delle mansioni da lui svolte. Il Tribunale avrebbe negato la qualifica di segretario omettendo di considerare le attività amministrativo-contabili relative alla gestione delle forniture e che comportavano la compilazione di alcuni modelli, "districandosi in una miriade di voci". Non sarebbe stata poi considerata l'attività di 6 ✓ly ritiro degli assegni bancari necessari a pagare il personale, ed i relativi controlli, negandosi erroneamente che l'attuale ricorrente fosse titolare di un conto di credito "quantomeno da gennaio 1990". Col quarto motivo egli denuncia ancora lacune di motivazione in ordine alla compilazione di un modello necessario per riscuotere un'indennità dovutagli. I due motivi, da esaminare congiuntamente, sono privi di fondamento. Nella sentenza impugnata il Tribunale non ha trascurato alcun aspetto della questione sottopostagli ma ha osservato, o c i r e d e F esercitando una discrezionalità di valutazione insindacabile in questa sede, che delle molteplici mansioni svolte dal lavoratore quelle di livello più elevato non superavano mai le attività di meramente esecutiva. Compilare muduli ednatura eseguire riscontri di conformità sono state I ritenute dal Tribunale attività non manuali bensì e tuttavia non presupponenti specifiche competenze o una particolare preparazione professionale, e tale giudizio non è* affatto dalle lacune logico argomentative lamentate dal ricorrente, che tende in realtà ad ottenere da questa Corte di 7 Ни legittimità nuovi, impossibili apprezzamenti di merito. Che poi le stesse attività siano state eseguite da persona che per un limitato periodo di tempo fu titolare di un conto di credito, è circostanza incensurabilmente ritenuta marginale, ossia non decisiva, dai giudici d'appello. Il quinto motivo è inammissibile poiché con esso il ricorrente non svolge una specifica doglianza (cfr. art. 366 n.4 cod. proc. civ.) ma si limita a riassumere i due motivi precedenti. Rigettato il ricorso, le spese possono essere compensate, considerate le alterne vicende delle fasi di merito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Presidenter la Gree Così deciso in Roma il 6 ottobre 2000 Il Aralarnea II Cons. estensore: Federico Palli el IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancellería Oggi, 13 GEN. 2001 ÉSENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA IL COLLABORATORE O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. ** DI CANCELLERIA DELLA LEGGE 11-8-73 N. 566 8