Sentenza 27 marzo 2003
Massime • 1
Per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità in favore degli operai agricoli occorre accertare l'esistenza oltre che del requisito assicurativo e di quello sanitario anche del requisito contributivo il quale, per gli operai agricoli, ex art. 9, R.D. n. 636 del 1939, cui rinvia l'art. 4, primo comma, legge n. 222 del 1984, richiede che l'assicurato abbia cinque anni di contribuzione (cosiddetto requisito 'fisso') ed 810 contributi giornalieri nel quinquennio precedente la domanda (cosiddetto 'requisito mobile'); il requisito contributivo - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 355 del 1989, in analogia a quanto disposto dall'art. 149, disp. att. cod. proc. civ., per il requisito sanitario - può perfezionarsi anche successivamente alla presentazione della domanda amministrativa e nel corso del successivo contenzioso giudiziale, sempre che si accerti l'avvenuto perfezionamento sia del requisito cosiddetto 'fisso' che del requisito cosiddetto 'mobile'.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2003, n. 4674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4674 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - rel. Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI NT, rappresentato e difeso per mandato a margine dall'avv. Angelo Di Fede e con lui elettivamente domiciliato in Roma al viale delle Milizie n.22 presso l'avv. Igor Turco;
- ricorrente -
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS;
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 803 del 9.12.1999, reg. gen. n. 803 del 1998.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 febbraio 2003 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per raccoglimento del ricorso;
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Agrigento ha accolto l'appello dell'INPS nei confronti di AL IA rigettando la sua domanda di assegno di invalidità per mancanza del requisito contributivo ed. mobile di 810 giornate di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda. Osserva in motivazione che i tre requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale devono coesistere al momento della domanda o dopo di essa sino alla pronuncia giudiziale. Nella specie, invece, il requisito contributivo mobile era stato raggiunto nel novembre 1989, ma non era presente quello sanitario, che si era realizzato solo nell'aprile del 1992, quando però era venuto meno il requisito contributivo mobile.
Sicché, alla data della domanda amministrativa del 20.5.1992 e successivamente, erano presenti solo i requisiti sanitario e dei cinque anni di contribuzione, ma non quello degli 810 giorni di contribuzione nell'ultimo quinquennio.
Propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo lo AL, l'INPS non si è costituito.
Con l'unico motivo l'assicurato, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 4 della legge n. 222 del 1984, 149 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. e 12 delle disposizioni sulla legge in generale, contesta che la legge richieda la contemporanea presenza dei tre requisiti, rilevando come la legge all'art. 149 disp. att. c.p.c. e Corte Costituzionale, con sentenza n. 355 del 1989, consentano il sopravvenire di essi in un momento successivo. La censura è infondata.
L'art. 4 della legge n. 222 del 1984 all'art. 4, 1^ comma, per i requisiti di contribuzione fa rinvio all'art. 9 del R.D. n. 636 del 1939, come modificato dalla legge n. 218 del 1952, che modifica ulteriormente nel secondo comma prevedendo per gli operai agricoli l'elevazione del contributo mobile a 810 giornate.
I requisiti contributivi per gli operai agricoli risultano quindi essere di cinque anni di contribuzione (art. 9 citato, primo comma n. 2,lettera a) e che sussistano nel quinquennio precedente la domanda di pensione... 810 contributi giornalieri (art. 9 e successive mod., primo comma n. 2 lettera B).
La contemporaneità della sussistenza dei requisiti è richiesta quindi dalla lettera della legge che fissa un momento di individuazione del requisito, che per questa ragione è detto mobile, con riferimento al momento della domanda amministrativa, nel quale dovevano sussistere anche i requisiti sanitario e di contribuzione complessiva. La possibilità che il requisito di contribuzione mobile sopraggiunga nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario, prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 355 del 1989, in analogia a quanto disposto dall'art. 149 disp. att. c.p.c. per il requisito sanitario, non esclude il principio che per il sorgere del diritto occorra la presenza, al momento della domanda o successivamente nel corso dei procedimenti giudiziari ed amministrativo contemporanea dei tre requisiti. Tale esigenza è connaturata al concetto di requisito costitutivo, cioè di un fatto la cui presenza attuale è necessaria perché sorga il diritto.
La circostanza che nel 1989 lo AL raggiunse entrambi i requisiti contributivi secondo la sopra trascritta lettera della legge, anche come modificata dalla sentenza della Corte costituzionale citata, è irrilevante rispetto alla domanda amministrativa del 1992, e lo è anche rispetto alla precedente domanda amministrativa del 1987 in quanto nel 1989 mancava il requisito sanitario, che sopravvenne nell'aprile del 1992, quando però era venuto meno il requisito contributivo mobile. Il ricorso va pertanto rigettato.
Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità essendo il ricorrente soccombente e l'intimato non costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2003