Sentenza 19 giugno 1999
Massime • 1
La documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti per fruire del diritto alla sospensione del versamento dei contributi previdenziali, a norma dell'art. 4 bis del D.L. 22 novembre 1991 n. 369, conv. in legge 22 gennaio 1992 n. 17 (imprese con più di cinquecento dipendenti, che abbiano una significativa presenza nei paesi dell'Europa centrale e balcanica, nonché nell'Unione delle Repubbliche Sovietiche, dimostrata da importazioni o esportazioni non inferiori al dieci per cento, rispettivamente della media degli acquisti o del fatturato negli anni 1989 e 1990) - che, in mancanza di specifiche indicazioni ad opera della legge, spetta all'Inps di verificare - non può essere ravvisata nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in quanto proveniente dalla stessa società richiedente il beneficio, che ha invece l'onere, come prescritto in tema di sgravi contributivi, di provarne il fatto costitutivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/1999, n. 6172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6172 |
| Data del deposito : | 19 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ettore MERCURIO - Presidente -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - rel. Consigliere -
Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIO FONZO, CLEMENTINA PULLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EDITORIALE STAMPA TRIESTINA S.P.A.;
- Intimata -
avverso la sentenza n. 280/96 del Tribunale di TRIESTE, depositata il 15/04/96 R.G.N. 25/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/99 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato CORETTI per delega FONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 69/93 il Pretore di Trieste, su richiesta dell'Inps, intimava alla soc. p.a. Editoriale Stampa Triestina, di versare la somma di L. 84.311.263 per contributi omessi e somme aggiuntive inerenti al mese di febbraio 1992, oltre ad accessori e spese di causa.
Proponeva opposizione la società intimata deducendo di essersi avvalsa del beneficio concesso dall'art 4bis del d.l. n. 369/91, convertito in legge n. 17/92, sospendendo così i pagamenti dei contributi nel periodo indicato, presentando però le relative denuncie mensili, comprovando di aver diritto al benefici invocati e pagando infine quanto dovuto in sei ratei mensili a decorrere dal luglio 1992. La società inoltre lamentava l'applicazione, da parte dell'Inps, delle sanzioni per tardato pagamento secondo i più rigorosi canoni di cui all'art. 4, lett. a) della legge n. 48/88 anziché quelli, più corretti, dell'art. 4,lett.b) della stessa legge.
L'Istituto opposto si costituiva dando atto che la somma spettante a titolo di contributi, e di cui al monitorio era stata già versata dall'opponente prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, ma aggiungeva che, in ogni caso erano dovute le sanzioni per il ritardato pagamento, e che l'art. 4bis citato era contrastante con gli artt. 3,41, e 97 Cost. nella parte in cui non specificava a quale autorità spettasse il controllo dell'esistenza delle condizioni per il beneficio del differimento.
Con sentenza n.107/95 il Pretore adito annullava il decreto opposto condannando l'Inps alle spese di causa.
Su appello dell'Istituto previdenziale, il Tribunale di Trieste, con sentenza notificata il 16.5.1996, confermava la pronuncia pretorile ponendo a carico dell'appellante le spese del grado. Osservava il Tribunale che in mancanza di specificazioni di sorta, l'att.4 bis citato va inteso nel senso che la competenza per il controllo dei requisiti necessari per il godimento dei benefici ivi previsti spettava all'Inps medesimo, disponendo questo, di un proprio servizio ispettivo. Del resto, l'interpretazione proposta dall'Istituto, avrebbe reso di fatto non funzionante la norma, attesi i ristretti margini di tempo di operatività della medesima. Il Tribunale, infine, riteneva inconsistente il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 4bis manifestato dall'appellante. Una volta documentato l'avvenuto pagamento della sorte capitale - per il quale il decreto era stato revocato - la società aveva posto l'Inps perfettamente in grado di autodeterminarsi, fornendo allo stesso la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio idonea a comprovare l'esistenza delle condizioni necessarie per ottenere il beneficio in questione.
Avverso detta sentenza l'Istituto ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L'intimata società non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo - deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 4bis della legge 22.1.1992, n. 17; 3 del d.l. 12.9.1983, n. 463, convertito in legge 11.11.1963, n. 638; e 4 della legge 4.1.1983, n. 15, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione
- lamenta l'istituto che erroneamente la sentenza impugnata ha indicato nell'Inps l'autorità competente alla verifica del presupposto di cui all'art. 4 bis citato, costituito, appunto, dall'esistenza di "una significativa presenza nel paesi dell'Europa centrale e balcanica, nonché nell'Unione delle Repubbliche sovietiche socialiste, dimostrata da importazioni ed esportazioni non inferiori al 10%, rispettivamente, nella media degli acquisti o del fatturato negli anni 1989 e 1990".
Aggiunge l'Istituto che l'art.3 della legge n.638/83 - il quale individua espressamente i poteri dei funzionari dell'Inps - non prevede alcuna competenza del genere, e non a caso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nella nota dell'11.10.1995, prot. n.6/ps/56220 ha comunicato che le autorità di cui al secondo comma dell'art. 4bis "potrebbero essere individuate in organi del Ministero del commercio con l'estero".
In ogni caso - si osserva - la società intimata, nel presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per dimostrare il possesso dei requisiti indicati dalla legge, non ha rispettato l'art. 4bis che richiede una documentazione idonea a comprovare importazioni ed esportazioni nella misura e con riferimento ai periodi sopra citati.
Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito indicati. Deve premettersi che il d.l. 22.11.1991, n. 369, convertito, con modificazioni, nella legge 22.1.1992, n. 17, ha disposto una serie di interventi di sostegno a favore delle provincie di Trieste, e Gorizia, nonché di alcuni comuni della provincia di Udine, colpiti dagli effetti della crisi politico-istituzionale jugoslava. In particolare, l'art. 1 del citato d.l. ha stabilito che "a decorrere dal periodo di paga in corso al mese di novembre 1991, nelle provincie di Trieste e Gorizia...per i datori di lavoro privati dei settori commerciale, dell'artigianato, dei trasporti terrestri e dei servizi restano sospesi fino al 31 maggio 1992 i versamenti dei contributi previdenziale e assistenziali per la quota a carico dei datori di lavoro medesimi. Sono altresì sospesi i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali relativi alle assicurazioni sociali dei titolari delle imprese appartenenti ai settori indicati dovuti nel mesi di gennaio ed aprile 1992. Il recupero delle predette somme avverrà in sei rate mensili senza aggravio di interessi ed altri oneri, a decorrere dal mese di luglio 1992".
Il comma Ibis dell'art.
1 - aggiunto in sede di conversione - ha previsto un ulteriore beneficio consistente nella possibilità di regolarizzare, in un massimo di sei rate mensili, senza aggravio di interessi ed altri oneri, a decorrere dal luglio 1992, i contributi previdenziali ed assistenziali, di cui al comma precedente, non versati nel periodo 1.8.1991-24.11.1991. Ulteriori agevolazioni sono state previste - a favore degli stessi soggetti - in materia fiscale dagli artt. 3 e 4.
L'art. 4bis ha esteso tutti questi benefici alle imprese industriali collocate negli stessi territori indicati nell'art. 1, "con più di cinquecento dipendenti, che abbiano una significativa presenza nei paesi dell'Europa centrale e balcanica, nonché nell'Unione delle Repubbliche Sovietiche, dimostrata da importazioni o esportazioni non inferiori al dieci per cento, rispettivamente, della media degli acquisti o del fatturato negli anni 1989 e 1990". La concessione di tali benefici è stata espressamente subordinata "alla presentazione, alle autorità preposte al controllo, della documentazione idonea a comprovare il raggiungimento della percentuale" predetta.
Ciò posto, va anzitutto disattesa, perché non fondata, la censura riguardante l'interpretazione dell'art. 4bis della legge n.17 del 1992, e in particolare la questione dell'individuazione delle
"autorità preposte al controllo", così indicate nel secondo comma di tale disposizione.
È invero corretta l'interpretazione enunciata al riguardo dal Tribunale.
Infatti, dalla lettera e dalla ratio della norma, connessa a quelle degli artt. 1,3 e 4 della stessa legge, si evince in maniera univoca che l'autorità cui spetta il controllo, ovvero la verifica della sussistenza delle condizioni e dei presupposti per la concessione dei benefici in questione - che riguardano, come si è detto, le più favorevoli modalità di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi alle assicurazioni sociali - dev'essere individuata, anche in difetto di più specifiche indicazioni che consentano di far riferimento ad altri enti amministrazioni, negli stessi enti destinatari dei versamenti contributivi - tra i quali, appunto l'Inps - ai quali compete di concedere, in presenza della "idonea" documentazione, i benefici stessi e correlativamente spetta quindi anche il compito di valutare l'idoneità probatoria e il merito della documentazione presentata dai datori di lavoro a dimostrazione della sussistenza del diretto agli anzidetti benefici.
Per quanto ora detto, va pure disattesa, perché manifestamente infondata, l'eccezione di illegittimità costituzionale dello stesso art 4bis sollevata in via subordinata dall'Istituto ricorrente, per il caso di ritenuta riferibilità all'Inps della citata disposizione. Non è, infatti, dato ritenere in alcun modo - ne' gli argomenti addotti in proposito nel ricorso appaiono idonei e conferenti in tal senso - che la disposizione in esame, interpretata come sopra detto, si ponga in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3Cost. ovvero con l'art. 41 Cost. (ove è stabilito che l'iniziativa economica privata non può essere svolta in contrasto con l'utilità sociale), ne' con l'art. 97 Cost., che prescrive un'organizzazione dei pubblici uffici idonea ad assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione.
Il ricorso merita invece accoglimento in relazione alla censura concernente l'interpretazione della medesima disposizione dell'art. 4bis sul punto della "documentazione idonea" a comprovare il possesso dei requisiti necessari per fruire dei benefici in questione, documentazione erroneamente ravvisata dal Tribunale nella sola dichiarazione sostitutiva di atto notorio proveniente dalla società destinataria dei benefici, ritenuta pertanto dallo stesso giudice esonerata da) pagamento di sanzioni.
Un tale iter argomentativo non tiene conto della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, prevista dalla legge n. 15 del 1968, ha attitudine certificativa e probatoria fino a contraria risultanza, nei confronti della P.A. ed in determinate attività o procedure amministrative, ma è priva di efficacia in sede giurisdizionale nelle liti tra privati, considerato che in questa sede alla parte non è dato trarre elementi di prova dalle sue stesse dichiarazioni (cfr. per tutte, Cass. SU.. n.10153/98 la quale cita, tra le altre, Cass. n. 298/96, in tema di prova dell'entità dei redditi al fini dell'applicabilità della legislazione vincolistica delle locazioni: Cass.. n. 3911/84, in tema di prova della qualità di coltivatore diretto al fini della proroga di un contratto agrario: Cass. n. 5995/91, in tema di prova dell'entità del reddito del danneggiato al fini della liquidazione del danno da invalidità permanente in una controversia tra privati, ecc.). Ciò è tanto più vero nell'ipotesi in esame, dal momento che la normativa sopra richiamata esige la produzione - ad iniziativa del richiedente non di elementi presuntivi, ne' di qualunque dato probatorio, comunque utile, ma di una "documentazione idonea a comprovare" il raggiungimento delle percentuali minime di import - export realizzate, nel periodo indicato, con i Paesi dell'Europa centrale, balcanica e dell'(allora) URSS.
Ed anche in applicazione del principio - affermato in più occasioni analoghe da questa Corte (cfr. sent. nn. 8014/90, 8211/95) - secondo cui in tema di sgravi contributivi a favore di determinate aziende, colui che ne invoca il diritto ha l'onere di provare i relativi fatti costitutivi, la sentenza impugnata deve sul punto da ultimo esaminato, essere cassata.
La causa va, pertanto rinviata ad altro giudice di pari grado, che si designa nel Tribunale di Udine, il quale procederà a nuovo esame in relazione alla censura accolta uniformandosi al principi di diritto prima enunciati ed effettuando gli accertamenti di fatto ritenuti occorrenti, e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità (art. 385 u.c. c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa al Tribunale di Udine, anche per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 1999