Sentenza 2 novembre 2016
Massime • 1
È abnorme l'ordinanza del giudice delle indagini preliminari che, nel rigettare la richiesta di archiviazione di un procedimento a carico di ignoti, ordini al pubblico ministero di richiedere l'incidente probatorio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/11/2016, n. 51093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51093 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2016 |
Testo completo
5 1 0 9 3 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO DEL 02/11/2016 SENTENZA 1958 N. Composta dagli ill.mi sig.ri: FRANCO FIANDANESE Presidente - ANTONIO PRESTIPINO -Consigliere - REGISTRO GENERALE UGO DE CRESCIENZO -Consigliere N.27760/2016 IGNAZIO PARDO Rel. Consigliere - GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA Sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI VICENZA, nei confronti di: IGNOTI avverso l'ordinanza del 15/06/2015 del GIP TRIBUNALE di VICENZA sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. IGNAZIO PARDO lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto RITENUTO IN FATTO 1.1 Con ordinanza in data 15 giugno 2015 Il Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Vicenza, a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla locale Procura della Repubblica, ordinava la prosecuzione delle indagini relative al conto corrente bancario intrattenuto dalla Valfred s.r.l. con l'Istituto Veneto Banca al fine di accertare l'esistenza di tassi usurari disponendo incidente probatorio all'esito del quale identificare i funzionari responsabili. 1 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso il P.M. del Tribunale di Vicenza deducendo abnormità strutturale del provvedimento poiché era stato ordinato disporsi l'incidente probatorio nei riguardi di ignoti rimandando ad un momento successivo l'iscrizione ed individuazione degli indagati.
1.3 Con parere ritualmente depositato il Procuratore Generale chiedeva il rigetto del ricorso, non configurando l'ordinanza del G.I.P. un provvedimento abnorme in relazione alla natura delle indagini richieste ed alla possibilità di anticipare l'individuazione dei responsabili rispetto al successivo compimento dell'atto istruttorio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
2.1 Ed infatti, in tema di rigetto della richiesta di archiviazione ed indicazione di nuove indagini, questa Corte ha avuto modo di stabilire che è abnorme l'ordinanza del giudice delle indagini preliminari che, nel rigettare la richiesta di archiviazione disponendo indagini suppletive, ordini al pubblico ministero di richiedere l'incidente probatorio per svolgere un accertamento peritale, atteso che così facendo il giudice si surroga all'organo dell'accusa, cui è rimessa in via esclusiva la scelta in ordine all'attivazione di tale procedura (Sez. 4, n. 27566 del 12/06/2008, Rv. 240739); in altra pronuncia nella quale si era analogamente concluso per l'abnormità di siffatto provvedimento, si era rilevato come ove non ritenga di accogliere la richiesta di archiviazione, il giudice può solo ordinare la formulazione dell'imputazione o indicare al P.M. le nuove indagini ritenute necessarie, così definendo il procedimento incidentale. Nella specie l'abnormità è stata ravvisata sia sotto profilo strutturale, non potendo il giudice imporre natura e modalità delle indagini in guisa da condurle personalmente, sia sotto il profilo funzionale, determinandosi una stasi non superabile in caso di mancata attivazione delle parti sollecitate (Sez. 6, n. 900 del 02/12/2004, Rv. 230762). E poiché in materia di provvedimenti del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di archiviazione, le disposizioni contenute nell'art. 409, comma quarto e 5 cod.proc.pen., devono formare oggetto di rigorosa interpretazione, al fine di evitare qualsiasi ingerenza dell'organo giudicante nella sfera di autonomia della pubblica accusa (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, Rv. 257787), il provvedimento con il quale il GIP respingendo la richiesta di archiviazione ordini al PM di procedere ad incidente probatorio in un procedimento a carico di ignoti deve essere qualificato come atto abnorme e ciò sia perchè dispone la prosecuzione delle indagini mediante uno specifico mezzo di prova che deve essere assunto dallo stesso giudice, così sostituendo lo stesso all'unico titolare dell'azione penale, sia perchè impone lo svolgimento di un atto che prevede l'assunzione in contraddittorio di una prova in un procedimento in cui non risultano ancora individuati gli indagati. Alla luce delle predette considerazioni deve pertanto disporsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e disporsi la restituzione degli atti al Tribunale di Vicenza per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
2 M Annulla senza rinvio il provvedimento Tribunale di Vicenza. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 2 novembre 2016 wald IL CONSIGLIERE EST Dott. Ignazio Pardo impugnato e dispone la trasmissione degli atti al IL PRESIDENTE Dott. Franco Fiandanese franco fandary DECOS IN CANCELLERIA WE DEALE 30 NOV 2016 schereCANCEL Claudia el 3