Sentenza 17 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/01/2002, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2002 |
Testo completo
C.C. 62294 REPUBBLICA0 0453/02 IN NOME DEL PO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico. PAPA Presidente R.G.N. 22109/98+ : Dott. Aldo CECCHERINI 1602/99 Consigliere Dott..Salvatore DI PALMA Cron.1091 Consigliere Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Ud. 28/06/2001 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi Ricorso notificato SENTENZA prima dell'entrata in vigore della sui ricorsi proposti da: Legge n. 133/1999 Termine utile - AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro per impugnare Inizio decorrenza data notifica pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei sentenza all'Uf- ficio Sent. Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Corte Cost. n. 525/2000. difende perGenerale dello Stato che la rappresenta e legge - ricorrente ски
contro
FALLIMENTO AUTOMOBILI GIURATO EC. S.A.S., in persona del curatore fallimentare pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Molin, elettivamente studiodomiciliata in Roma, Via Cesi, 72, presso lo dell'avv. Titta Castagnino, giusta mandato in calce al 0 3 6 1 controricorso. ww Controricorrente-Ricorrente incidentale w Cassazione della sentenza n. 110/25/98 resa per la Commissione Tributaria Regionale di Venezia in dalla data 11-06-1998, depositata il 24-09-1998 e notificata in data 08-10-1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 giugno 2001 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per l'inammissibilità, ed in subordine per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio Distrettuale delle II.DD. di San Donà di Piave, sulla base dei risultati della verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza, notificava alla "Automobili Giuriato & C. s.a.s.", relativamente agli anni 1988 e 1989, due distinti avvisi, con i quali determinava il relativo reddito, ai fini ILOR, rispettivamente in L. 163.110.000 per il primo anno, ed in L. 24.965.828, per il secondo. Tali atti venivano impugnati, e l'adita Commissione Tributaria Provinciale accoglieva i relativi ricorsi, ' giusta decisione n.25/02/95. L'appello, proposto dall'Ufficio, veniva respinto dalla Commissione Tributaria Regionale di Venezia, che l'Ufficio avesse nella considerazione ricorso al metodo di illegittimamente fatto accertamento induttivo, in presenza di fattispecie che, invece, giustificava un accertamento analitico, e che, quindi, correttamente, i giudici di primo grado, ne avevano disposto l'annullamento. Con ricorso notificato il 9-12-1998 il Ministero delle Finanze ha chiesto la cassazione della decisione di appello, con un mezzo. La Curatela Fallimentare, con controricorso notificato il 16-01-1999 ha chiesto dichiararsi inammissibile e, comunque, rigettarsi l'impugnazione, e con contestuale ricorso incidentale condizionato ha chiesto cassarsi l'impugnata decisione per illegittimità dell'accertamento, per violazione dell'art. 42 DPR n. 600/1973. سان MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso di che trattasi, in applicazione delle norme di legge vigenti ed applicabili, e del consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale (Cass. n.4502 del 15-5-1996; n.115 del 4-1-1995; n.2722 dell'8-3- 1995), Va dichiarato inammissibile in quanto proposto dopo la scadenza del prescritto termine. 3 La decisione della C.T.R., infatti, risulta notificata all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di San Donà di Piave, nella via Battisti, 95 di San Donà di Piave, in data 8 ottobre 1998. Tale notifica, non risultando l'Ufficio difeso in appello dall'Avvocatura dello Stato, a ritenersi l'unica rituale E valida ai fini dell'inizio della decorrenza del termine breve per impugnare, previsto dal secondo comma dell'art.325 C.p.C., avendo, la Corte Costituzionale, con sent. n.525 del 15-22/11/2000, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma I°, della Legge 13-05-1999 n.133, nella parte in cui estende, anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore, l'efficacia dell'interpretazione autentica, da essa dettata, dell'art.38, comma 2°, del Decr. Legs. 31-12-1992 n.546. Attesa l'irrilevanza delle altre notifiche effettuate, ски in data 6-10-1998, presso l'Avvocatura Distrettuale di Venezia, ed in data 10-10-1998, presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, il termine utile per notificare il ricorso veniva, quindi, a scadenza il 7- 12-1998. Il ricorso risulta, per contro, notificato in data 9- 12-1998, e cioè allorquando la decisione era passata in giudicato. Il preliminare rilievo di inammissibilità del ricorso proposto dal controricorrente, è, pertanto, fondato, e va adottata coerente pronuncia. Resta, per l'effetto, assorbito il ricorso incidentale condizionato, ed ogni altra doglianza. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 28 Giugno 2001. Il Presidente Dott. Enrico Papa ما شده La EstensoreIl Consigliere - Relatore Dott Ant Di Blasicute IL CANCELLIERE CT Arnaldo Casano овь Са ль DEPOSITATO IN ELLERIA. 17 GEM. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 Amaldo Casano 5