Sentenza 2 dicembre 2004
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, in esito all'udienza camerale fissata a seguito di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, inviti la "parte più diligente" a promuovere un incidente probatorio, disponendo all'esito l'ulteriore prosecuzione del procedimento in camera di consiglio. (In motivazione la Corte ha rilevato che, ove non ritenga di accogliere la richiesta di archiviazione, il giudice può solo ordinare la formulazione dell'imputazione o indicare al P.M. le nuove indagini ritenute necessarie, così definendo il procedimento incidentale. Nella specie l'abnormità è stata ravvisata sia sotto il profilo strutturale, non potendo il giudice imporre natura e modalità delle indagini in guisa da condurle personalmente, sia sotto il profilo funzionale, determinandosi una stasi non superabile in caso di mancata attivazione delle parti sollecitate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2004, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2004 |
Testo completo
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900/05 N. di ruolo d'udienza: 6 Sent. n.7958 R.G. n. Udienza in camera di consiglio
6625/2004 del 2 dicembre 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
composta dai signori magistrati: dott. Renato Fulgenzi Presidente
dott. Giovanni de Roberto Consigliere
dott. Nicola Milo Consigliere
dott. Arturo Cortese Consigliere
dott. Giorgio Colla Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento nel procedimento di archiviazione a seguito di denuncia delle pp.oo. ID e RI UN
AO, nei confronti di EN AN, IN MO, GI AN,
RL TE, NU AT, IA FR, avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Trento del 9 gennaio 2004; udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Colla;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
Fatto e diritto
Con l'ordinanza in epigrafe, il Gip del Tribunale di Trento, investito dal P.m. della richiesta di archiviazione nel procedimento come sopra instaurato per gli ipotizzati reati di cui agli
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Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della
Repubblica deducendo l'abnormità del provvedimento adottato dal G.i.p., non rientrando nei suoi poteri il tipo di ordinanza assunto, giacché il G.i.p., nel procedimento incidentale a seguito della richiesta di archiviazione, non assume la direzione delle indagini, potendo solamente chiedere al P.m. l'espletamento di ulteriori investigazioni, ovvero di formulare direttamente l'imputazione e di esercitare l'azione penale, ma non già imporre determinate modalità di indagine e fissare una ulteriore udienza davanti a sé, in quanto, ove, in ipotesi, il P.m. non ritenga di aderire all'invito, ben potrebbe adottare determinazioni non sottoposte al vaglio del G.i.p., come per esempio quella di esercitare l'azione penale.
Il ricorso è fondato.
Il provvedimento adottato dal G.i.p. è abnorme sia sotto il profilo strutturale sia sotto quello funzionale. Sotto il primo aspetto si osserva che, a fronte della richiesta di archiviazione del P.m. e della opposizione della persona offesa, il G.i.p., se non reputi di aderire alla richiesta di archiviazione, ha due sole possibilità: ove ritenga necessarie ulteriori indagini, può indicarle al P.m., fissando il termine indispensabile per il compimento di esse (art. 409, comma quarto, c.p.p.), ovvero, nel caso non ritenga necessarie nuove indagini, può disporre con ordinanza che entro dieci giorni, il P.m. formuli l'imputazione, esercitando l'azione penale (art. 409, comma quinto, c.p.p.). Non può, invece, come ha fatto nel caso di specie, assumere la direzione del procedimento incidentale, decidendo la natura e le modalità delle ulteriori indagini e fissando una nuova udienza davanti a sé per il compimento della indagine disposta. Sotto il profilo funzionale, poi, è del tutto chiaro che il provvedimento adottato può condurre a una stasi irrimediabile del procedimento ove nessuna delle parti prenda l'iniziativa per la prosecuzione del giudizio nei termini indicati.
2 Del provvedimento impugnato va quindi disposto l'annullamento senza rinvio, con l'ordine di trasmissione degli atti al Tribunale di Trento per l'ulteriore corso del procedimento nei sensi suindicati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
Trento per l'ulteriore corso.
Roma, 2 dicembre 2004
II Presidente
Brugenzi Il Consigliere est.
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia делей Dep gettato in Cancelleria
18 GEN. 2005
LETLE C1 SUPER
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