Sentenza 12 giugno 2008
Massime • 1
È abnorme l'ordinanza del giudice delle indagini preliminari che, nel rigettare la richiesta di archiviazione disponendo indagini suppletive, ordini al pubblico ministero di richiedere l'incidente probatorio per svolgere un accertamento peritale, atteso che così facendo il giudice si surroga all'organo dell'accusa, cui è rimessa in via esclusiva la scelta in ordine all'attivazione di tale procedura.
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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18758/22 ha affermato che rientra tra i poteri del giudice delle indagini preliminari quello di effettuare un controllo completo sulle indagini svolte dal pubblico ministero, non limitato, sotto il profilo oggettivo, alle imputazioni iscritte nel registro delle notizie di reato e, sotto il profilo soggettivo, alle persone indagate ed iscritte nel relativo registro. Ne consegue che, se le valutazioni del giudice non concordano con le richieste conclusive del pubblico ministero, questi potrà essere invitato a compiere nuove indagini e, se tali indagini devono estendersi a persone non ancora indagate, il giudice ne potrà ordinare l'iscrizione nel …
Leggi di più… - 2. Delimitazione poteri del Gip e rigetto richiesta archiviazioneRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 26 febbraio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/06/2008, n. 27566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27566 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 12/06/2008
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 1399
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 000715/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ER AN, N. IL 05/01/1967;
avverso ORDINANZA del 26/06/2007 GIP TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAMPANATO GRAZIANA;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. DE SANDRO NN AR, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
ER IZ, indagata insieme ad altri per il reato di omicidio colposo, ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza con cui in data 26.6.2007 il GIP del Tribunale di Roma, in sede di udienza fissata per trattare la richiesta di archiviazione del PM, ha ordinato al PM di svolgere a sensi dell'art. 409 c.p.p., comma 4, indagini suppletive e di richiedere la perizia medico legale nelle forme dell'incidente probatorio a sensi dell'art. 392 c.p.p., comma 2, avente ad oggetto l'esame della documentazione clinica riguardante la malattia ed il decesso di RE NN AR, nonché l'esame delle relazioni dei consulenti tecnici del PM, delle difese degli indagati e della difesa delle persone offese. Con il primo motivo la ricorrente sottolinea che il Pm aveva già svolto indagini suppletive ordinate dal GIP, per cui la richiesta di archiviazione in esame veniva formulata per la seconda volta. A seguito di opposizione delle parti offese il Gip valutava la necessità della perizia d'ufficio, trovandosi di fronte a tre diverse conclusioni dei vari consulenti intervenuti. Con tale disposizione, tuttavia, compiva un atto abnorme in quanto doveva limitarsi a fissare un termine per nuove indagini oppure disporre che il Pm formulasse l'imputazione, mentre non poteva assumere la direzione del procedimento incidentale, decidendo la natura e le modalità delle ulteriori indagini.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione contenuta nell'ordinanza impugnata a fondamento della richiesta di perizia perché a seguito del primo termine per nuove indagini il Pm dispose una consulenza integrativa, per cui non tre sono le prospettive presenti nel procedimento, ma solo due:
quella degli indagati e quella del Pm.
Il P.G ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Il ricorso è fondato e l'ordinanza in oggetto va annullata, essendo abnorme quanto meno sotto l'aspetto strutturale.
Di fronte alle perplessità scaturenti dalle diverse conclusioni dei consulenti tecnici circa la responsabilità degli imputati il GIP, a seguito della richiesta di archiviazione del Pm e dell'opposizione della parte offesa aveva due strade percorribili: indicare l'espletamento di nuove indagini oppure ordinare al PM di formulare l'imputazione.
Non poteva invece indicare al PM le modalità esecutive di dette indagini che nel caso di specie si sono tradotte nella richiesta di incidente probatorio, scelta che rientra nell'esclusiva prerogativa del PM.
Il Gip, surrogandosi all'organo dell'accusa, assumendo in sostanza la direzione delle indagini ha compiuto un'attività che non rientra nella sua competenza e che può definirsi abnorme, per cui l'ordinanza va annullata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2008
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2008