Sentenza 25 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2001, n. 10153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10153 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA D CASSA10153 0 1 Oggetto Nullità della vendita e riscatto agrario Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16693/99 Presidente Dott. Ugo FAVARA Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Cron. 22761 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Dott. Donato CALABRESE Rel. Consigliere Rep.3404 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere Ud.20/02/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE perlight 4G 3000 sul ricorso proposto da: 2001 FA OR OS, elettivamente domiciliato in il IL CANCELLIERE ROMA VIA P DE CRISTOFARO 46, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO PICCIALUTI, difeso dall'avvocato CAN ANTONIO CASSARINO, con studio in studio in 97015 in MODICA, VIA CASTELLO N.28, giusta delega in atti;
- ricorrente -
DF021881
contro
AD OS, AT EL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL COLOSSEO 23, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BORROMETI, che li difende, 2001 giusta delega in atti;
358 controricorrenti nonchè
contro
AG CH;
- intimato avversO la sentenza n. 114/99 della Corte d'Appello di CATANIA, SEZIONE PROMISCUA emessa il 30/12/1998, depositata il 26/02/99; RG.649/1993, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/01 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO th Con atto di citazione notificato in data 5.7.1984 i coniugi RO IO e VA AR esponevano, per quanto più direttamente interessa: che nel novembre 1979 AG MI aveva stipulato con RA O- ro IO un preliminare di vendita di un terreno sito in contrada Calamenzana in agro di Ragusa Ibla per il prezzo di L. 6.000.000%;B di avere essi istanti esercita- to il diritto di prelazione anche con un giudizio a tal fine promosso, ma di non avere potuto acquistare il terreno in quanto il AG aveva risolto il prelimi- nare col RA, d'accordo con lo stesso, al quale aveva [poi] conces SO in affitto il medesimo terreno;
che, 2 successivamente, con rogito per Notaio Calabrese dell'11.8.1988 il AG aveva venduto al RA tale terreno per il prezzo di L. 6.000.000; che risultava di tutta evidenza la collusione tra venditore e acquirente onde impedire l'esercizio del diritto di prelazione e conseguente riscatto da parte di essi coniugi, proprie- tari di terreno limitrofo con quello alienato;
ciò pre- messo, convenivano RA RO IO davanti al Tribunale di Modica, chiedendo che fosse dichiarato nullo e comunque inopponibile ad essi attori il con- tratto di affitto tra AG e RA e riconosciuto il loro diritto di riscatto del terreno de quo. de Costituitosi in giudizio, il convenuto contestava la fondatezza della domanda e deduceva di essere stato affittuario del terreno dal 2.11.1979 all'11.8.1983 e di avere esercitato il diritto di prelazione a seguito della comunicazione della stipula di un preliminare di vendita in data 12.7.1983 tra AG MI e BA TO. Svolta l'istruttoria e disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del AG, l'adito tribunale con sentenza dell'1.8.1992 rigettava la do- manda. Proposto gravame dai coniugi RO e VA, la Corte d'appello di Catania con sentenza del 26.2.1999, 3 in riforma della decisione di prime cure, accoglieva la domanda dei detti coniugi, trasferendo in capo agli stessi il fondo in oggetto e dando gli altri consequen- ziali provvedimenti del caso, nonché provvedeva in or- dine alle spese come da relativo dispositivo. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione RA RO IO, affidando l'impugnazione a due motivi. Hanno resistito con controricorso RO IO e VA AR. L'altro intimato AG MI non ha svolto di- fese. Sono state depositate memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., omessa e, comunque, insufficiente mo- tivazione e omessa pronuncia su un punto decisivo, OV- vero sulla eccepita nullità del contratto di affitto AG-RA. Il ricorrente assume, peraltro, la con- traddittorietà tra l'avere il giudice d'appello ritenu- to il contratto di affitto vero e reale e la rilevata sua nullità. La censura va disattesa. Il ricorrente manca di interesse (avendolo semmai i coniugi RO e VA -costituendo un capo della lo- 4 ro domanda- che però non se ne sono doluti) a lamentar- si che il giudice d'appello non sia pervenuto ad una espressa declaratoria di nullità del contratto d'affitto, né incidendo la mancanza di tale espressa declaratoria sulla accoglibilità della domanda. di ri- scatto, essendo stata tale nullità comunque ritenuta e ad essa si è fatto riferimento. Infondata è, poi, la censura di contraddittorietà della motivazione, atteso che l'essere stato il con- tratto voluto dalle parti non esclude che esso non fos- se finalizzato ad eludere la legge, ed anzi la nullità colpisce proprio contratti effettivamente voluti e non simulati. Lamentando altresì il ricorrente omessa e, comun- insufficiente motivazione, devesi ribadire che il que, vizio di omessa motivazione della sentenza ricorre quando il giudice di merito omette di indicare gli ele- menti da cui ha tratto il proprio convincimento e il vizio di insufficiente motivazione sussiste quando la motivazione rivela, nel suo insieme, un'obiettiva defi- cienza del criterio logico che ha condotto il giudice del merito alla formazione del proprio convincimento, e non già nel caso -in entrambe le ipotesi di valutazio- ne degli elementi di causa in senso difforme da quello preteso dalla parte. 5 Ora, nella specie, la Corte di merito è pervenuta alla ritenuta nullità del contratto di affitto stipula- to tra AG MI e RA RO IO in ra- gione della illiceità della causa di detto contratto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1418, comma 2, 1343 e 1344 C.C., con un iter argomentativo lineare ed adeguato, osservando, nello specifico, che la sequenza dei negozi ripassati tra il AG e il RA realizzatqsi con la risoluzione del preliminare del 27.9.1979 e la stipula del contratto d'affitto del medesimo fondo per tre anni evidenziava l'intento de- gli stessi volto ad eludere l'esercizio del diritto di prelazione da parte di RO IO, creando una si- tuazione tale da far maturare in capo al RA un di- ritto di prelazione poziore rispetto a quello dello poneva impedimento RO, per cui non si RO all'esercizio da parte di del diritto di riscatto. Col secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., omessa e, comunque, insufficiente motivazione ed erronea applicazione dell'art. 1344. Il ricorrente sostiene che è mancata, da parte della Corte d'appello, la ricerca della volontà delle parti di fro- dare la legge, che è alla base della corretta applica- zione dell'art. 1344, essendosi data per presupposta la collusione. Nel caso, secondo il ricorrente, il con- 6 tratto di affitto che lo riguarda rispondeva alla reale volontà delle parti, come dimostrato dalle clausole dello stesso e dai comportamenti delle parti medesime. Anche questa censura è da disattendere, poiché la Corte territoriale catanese, con valutazione di merito insindacabile in questa sede, attesa l'adeguatezza e correttezza della sua motivazione, ha ritenuto di rin- venire gli estremi del negozio in frode alla legge alla stregua dell'insieme della vicenda di specie, nel senso che un primo preliminare di vendita tra AG e Bra- fa venne risolto d'accordo tra loro, ciò che frustrò il diritto di prelazione fatto valere dagli attuali con- troricorrenti;
lo stesso giorno (22.11.1979) in cui venne risolto tale preliminare fu stipulato (sempre tra il AG e il BA), altro contratto, cioè (quello) di affitto, per la durata di tre anni;
in data 11.8.1983 BA RO acquistò da AG il fondo in questione, in ordine al preliminare di vendita sti- pulato il 12.7.1983 con BA TO. Nel giudizio della Corte da tutto questo derivava cioè la presenza di elementi presuntivi che, per la loro qualità, inducevano а ritenere il carattere frau- dolento del contratto d'affitto, sicché, trattandosi di iter logico motivazionale congruo, le doglianze propo- ste dal ricorrente si traducono, in definitiva, in cen- 7 sure di fatto, inammissibili in questa sede, dal momen- to che egli finisce per prospettare una diversa rico- struzione dei fatti, lamentando una difformità della sue deduzioni ed at- decisione di merito rispetto alle 250.000 tese. 109T 45.6T ₤10000 considerati, sembra, Privo di rilevanza, ai fini TOT290.000 d'altronde, il richiamo della legge n. 203/1982, non risultando essersi fatta questione dell'applicazione della stessa e dovendo il fatto che il BA abbia in- teso acquistare, anziché godere della maggiore durata del contratto di affitto stabilita da detta legge, far- - . 4 discrezionale scelta si rientrare nella sfera della dello stesso BA RO. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Le spese del giudizio di Cassazione seguono le re- gole della soccombenza e sono liquidate in favore dei resistenti come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te alle spese, liquidate in L.218.000 * oltre ono- V rari, liquidati in L.
1.500.000. L E D Così deciso, il 20.2.2001. S E IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Ugo faraig donato Calatese IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 8