CASS
Sentenza 6 febbraio 2023
Sentenza 6 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2023, n. 5033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5033 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HI RE nato a [...] il [...]; avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Torino del 08/03/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IA DI RD, che ha chiesto il rigetto del ricorso . Penale Sent. Sez. 1 Num. 5033 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 21/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con il decreto in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile, a norma dell'art.666, comma secondo, cod. proc. pen., l'istanza di risarcimento ai sensi dell d.l. n.92/2014, proposta da OR SA, con riferimento a periodi di detenzione precedentemente espiati. In particolare, il Magistrato di sorveglianza ha osservato che su identico oggetto si era già pronunciato, con una ordinanza di accoglimento, il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta in data 1 dicembre 2017 con il riconoscimento del risarcimento di natura pecuniaria per euro 4.504,00 (relativo a 563 giorni di carcerazione inumana) e che il SA aveva reiterato la richiesta con l'intento di convertire il già riconosciuto risarcimento di natura pecuniaria (da lui non ancora ricevuto) nella diversa modalità della riduzione della pena espianda, nonostante sulla originaria richiesta accolta si fosse ormai formato il giudicato. Infine, ha precisato che comunque una eventuale richiesta di modifica della sopra indicata ordinanza avrebbe dovuto essere indirizzata al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta che l'aveva pronunciata. 2. Avverso il predetto decreto OR SA, per mezzo dell'avv. Carmelo Terranova, propone impugnazione affidata a due motivi. 2.1. Con il primo sostiene che la competenza sulla sua istanza appartiene al Magistrato di sorveglianza di Torino, ai sensi dell'art.677 cod. proc. pen., in considerazione del fatto che egli, al momento della richiesta, si trovava ristretto presso la Casa circondariale di Asti. 2.2. Con il secondo lamenta il vizio di motivazione apparente poiché il Magistrato di sorveglianza non avrebbe spiegato le ragioni per le quali ha negato la conversione del danno patito per la carcerazione inumana e degradante (per il quale il SA aveva già ottenuto il risarcimento) in riduzione della pena espianda. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Al riguardo deve evidenziarsi che il ricorrente non censura l'utilizzazione della forma del decreto da parte del Magistrato di sorveglianza, il quale non si è dichiarato incompetente ma, come visto, ha dichiarato inammissibile la richiesta. 2.1. Passando al secondo motivo, la Corte rileva che esso risulta inammissibile poiché il SA non si confronta con il ragionamento posto a fondamento del 2 decreto impugnato;
invero, il Magistrato di sorveglianza ha correttamente osservato che sulla istanza di conversione del danno in riduzione della pena espianda si era ormai formato il giudicato a seguito dell'esplicito rigetto di tale richiesta, contenuto a pagina 4 della ordinanza del Tribunale di Caltanissetta dell'i dicembre 2017, essendo stata interamente espiata la pena per la quale egli aveva avanzato la richiesta di cui si tratta. 2.2. Come noto, infatti, il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, di talché risulta irrilevante il successivo riconoscimento della continuazione tra una nuova condanna e quella per la quale era stato riconosciuto il risarcimento ex art.35-ter Ord. pen. In ogni caso, va ribadito il principio espresso in sede di legittimità secondo cui «In materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, è inammissibile il ricorso volto ad ottenere il ristoro nella forma c.d. specifica della riduzione di pena, anziché in quella monetaria, per il pregiudizio subìto durante l'esecuzione di un titolo diverso da quello in esecuzione al momento della domanda, qualora l'esecuzione pregressa sia del tutto slegata da quella in corso (Sez. 1, n. 54862 del 17/01/2018, Molluso, Rv. 274971; Sez. 1, n. 31042, del 02/10/2020, Di Trapani, Rv. 279798). 3.3. In sostanza, l'avvenuta espiazione della pena determina, stante l'univoco tenore letterale della norma contenuta all'art. 35 ter, comma 3, ord. pen., la possibilità di chiedere il solo ristoro nella forma monetaria. Non risulta, in effetti, possibile ammettere, in mancanza di una specifica disposizione di segno inverso, che il successivo inizio di un nuovo periodo di detenzione, slegato dal primo, comporti la restituzione dell'interessato della possibilità giuridica di richiedere il ristoro nella c.d. forma specifica per la precedente detenzione. Siffatto principio, per il quale la discontinuità tra le fasi esecutive deve ritenersi preclusiva della richiesta di decurtazione della pena da imputare al titolo di esecuzione per il pregiudizio imputabile alla cessata espiazione di un titolo diverso trova unico limite nel caso in cui il detenuto, che richieda il rimedio risarcitorio di cui all'art. 35 ter ord. pen. per la restrizione degradante subita in esecuzione di un titolo diverso da quello in espiazione al tempo della domanda, stia espiando il nuovo titolo senza soluzione di continuità con il precedente nell'ambito di una esecuzione unificata in un provvedimento di cumulo di pene. Nell'ipotesi appena enunciata, il detenuto può adire il Magistrato di sorveglianza per ottenere il rimedio compensativo della riduzione della pena. Diversamente se, come nel caso in esame, l'espiazione di un nuovo titolo non avviene in continuità con il precedente, sussistendo cesura temporale tra la precedente esecuzione - in cui si assume essersi verificata la violazione - e quella 3 in corso al momento della domanda, il reclamante potrà richiedere ed ottenere unicamente il rimedio avente ad oggetto il ristoro monetario. Ritenere, infatti, che l'interessato possa ottenere una riduzione di pena imputabile al trattamento degradante subito nel corso di una precedente esecuzione, ormai esaurita e non unificata a quella attuale, contrasta con la correlazione che deve necessariamente sussistere tra esecuzione e titolo di riferimento e interferisce con la disciplina della fungibilità che non ammette crediti di pena spendibili in relazione a contegni di rilevanza penale non ancora posti in essere. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P. Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2022.
udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IA DI RD, che ha chiesto il rigetto del ricorso . Penale Sent. Sez. 1 Num. 5033 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 21/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con il decreto in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile, a norma dell'art.666, comma secondo, cod. proc. pen., l'istanza di risarcimento ai sensi dell d.l. n.92/2014, proposta da OR SA, con riferimento a periodi di detenzione precedentemente espiati. In particolare, il Magistrato di sorveglianza ha osservato che su identico oggetto si era già pronunciato, con una ordinanza di accoglimento, il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta in data 1 dicembre 2017 con il riconoscimento del risarcimento di natura pecuniaria per euro 4.504,00 (relativo a 563 giorni di carcerazione inumana) e che il SA aveva reiterato la richiesta con l'intento di convertire il già riconosciuto risarcimento di natura pecuniaria (da lui non ancora ricevuto) nella diversa modalità della riduzione della pena espianda, nonostante sulla originaria richiesta accolta si fosse ormai formato il giudicato. Infine, ha precisato che comunque una eventuale richiesta di modifica della sopra indicata ordinanza avrebbe dovuto essere indirizzata al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta che l'aveva pronunciata. 2. Avverso il predetto decreto OR SA, per mezzo dell'avv. Carmelo Terranova, propone impugnazione affidata a due motivi. 2.1. Con il primo sostiene che la competenza sulla sua istanza appartiene al Magistrato di sorveglianza di Torino, ai sensi dell'art.677 cod. proc. pen., in considerazione del fatto che egli, al momento della richiesta, si trovava ristretto presso la Casa circondariale di Asti. 2.2. Con il secondo lamenta il vizio di motivazione apparente poiché il Magistrato di sorveglianza non avrebbe spiegato le ragioni per le quali ha negato la conversione del danno patito per la carcerazione inumana e degradante (per il quale il SA aveva già ottenuto il risarcimento) in riduzione della pena espianda. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Al riguardo deve evidenziarsi che il ricorrente non censura l'utilizzazione della forma del decreto da parte del Magistrato di sorveglianza, il quale non si è dichiarato incompetente ma, come visto, ha dichiarato inammissibile la richiesta. 2.1. Passando al secondo motivo, la Corte rileva che esso risulta inammissibile poiché il SA non si confronta con il ragionamento posto a fondamento del 2 decreto impugnato;
invero, il Magistrato di sorveglianza ha correttamente osservato che sulla istanza di conversione del danno in riduzione della pena espianda si era ormai formato il giudicato a seguito dell'esplicito rigetto di tale richiesta, contenuto a pagina 4 della ordinanza del Tribunale di Caltanissetta dell'i dicembre 2017, essendo stata interamente espiata la pena per la quale egli aveva avanzato la richiesta di cui si tratta. 2.2. Come noto, infatti, il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, di talché risulta irrilevante il successivo riconoscimento della continuazione tra una nuova condanna e quella per la quale era stato riconosciuto il risarcimento ex art.35-ter Ord. pen. In ogni caso, va ribadito il principio espresso in sede di legittimità secondo cui «In materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, è inammissibile il ricorso volto ad ottenere il ristoro nella forma c.d. specifica della riduzione di pena, anziché in quella monetaria, per il pregiudizio subìto durante l'esecuzione di un titolo diverso da quello in esecuzione al momento della domanda, qualora l'esecuzione pregressa sia del tutto slegata da quella in corso (Sez. 1, n. 54862 del 17/01/2018, Molluso, Rv. 274971; Sez. 1, n. 31042, del 02/10/2020, Di Trapani, Rv. 279798). 3.3. In sostanza, l'avvenuta espiazione della pena determina, stante l'univoco tenore letterale della norma contenuta all'art. 35 ter, comma 3, ord. pen., la possibilità di chiedere il solo ristoro nella forma monetaria. Non risulta, in effetti, possibile ammettere, in mancanza di una specifica disposizione di segno inverso, che il successivo inizio di un nuovo periodo di detenzione, slegato dal primo, comporti la restituzione dell'interessato della possibilità giuridica di richiedere il ristoro nella c.d. forma specifica per la precedente detenzione. Siffatto principio, per il quale la discontinuità tra le fasi esecutive deve ritenersi preclusiva della richiesta di decurtazione della pena da imputare al titolo di esecuzione per il pregiudizio imputabile alla cessata espiazione di un titolo diverso trova unico limite nel caso in cui il detenuto, che richieda il rimedio risarcitorio di cui all'art. 35 ter ord. pen. per la restrizione degradante subita in esecuzione di un titolo diverso da quello in espiazione al tempo della domanda, stia espiando il nuovo titolo senza soluzione di continuità con il precedente nell'ambito di una esecuzione unificata in un provvedimento di cumulo di pene. Nell'ipotesi appena enunciata, il detenuto può adire il Magistrato di sorveglianza per ottenere il rimedio compensativo della riduzione della pena. Diversamente se, come nel caso in esame, l'espiazione di un nuovo titolo non avviene in continuità con il precedente, sussistendo cesura temporale tra la precedente esecuzione - in cui si assume essersi verificata la violazione - e quella 3 in corso al momento della domanda, il reclamante potrà richiedere ed ottenere unicamente il rimedio avente ad oggetto il ristoro monetario. Ritenere, infatti, che l'interessato possa ottenere una riduzione di pena imputabile al trattamento degradante subito nel corso di una precedente esecuzione, ormai esaurita e non unificata a quella attuale, contrasta con la correlazione che deve necessariamente sussistere tra esecuzione e titolo di riferimento e interferisce con la disciplina della fungibilità che non ammette crediti di pena spendibili in relazione a contegni di rilevanza penale non ancora posti in essere. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P. Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2022.