Sentenza 14 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2001, n. 3703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3703 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE SIRRÓ03 703 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto VORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA - Presidente R.G.N. 4393/98 Consigliere Cron.7759 Dott. Guglielmo SCIARELLI Dott. Guido VIDIRI - Rel. Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 30/01/01 Consigliere Dott. Pasquale PICONE ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: NE LA, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati LOJODICE OSCAR, LOJODICE NICOLA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2001 controricorrente avversO la sentenza n. 567/97 del Tribunale di BARI, 501 -1- depositata il 19/02/97 R.G.N. 1326/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/01 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BONAJUTO che ha concluso per ricorso e per l'accoglimento del primo motivo del l'inammissibilità del secondo motivo. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato in data 25 febbraio 1991, EL LA, nella qualità di moglie ed erede di ES ON, riconosciuto invalido al 100% con 1 diritto alla indennità di accompagnamento, chiedeva condannarsi il Ministero dell'Interno a corrisponderle le indennità maturate in favore del de cuius, oltre interessi legali e vittorie di spese. Il Pretore di Bari con sentenza del 20 ottobre 1994 dichiarava cessata la materia del contendere in merito alla sorta capitale, essendo avvenuto il pagamento di IO DH " quanto dovuto da parte del Ministero e condannava, invece, il Ministero a corrispondere alla ricorrente gli interessi legali sulla somma corrisposta in ritardo. A seguito di gravame da parte del Ministero, il Tribunale di Bari,con sentenza del 19 febbraio 1997, accoglieva in parte l'appello ed, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannava il Ministero al pagamento, in favore della EL degli interessi legali sugli arretrati relativi alla indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo;
condannava altresì il Ministero alla metà delle spese del grado, dichiarando compensata la restante metà. 1 Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava in motivazione che, non essendo stata impugnata la sentenza pretorile nella parte in cui aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere dalla EL, doveva ritenersi passata in giudicato detta statuizione. Risultando però incerto il momento in cui detto pagamento era stato effettuato (la P.A. invitata a fornire la prova della data di detto pagamento non aveva ottemperato a tale invito), il Ministero andava condannato al pagamento degli interessi legali sugli arretrati relativi alla indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda LO IC giudiziale sino al momento dell'adempimento se questo era postumo rispetto alla stessa domanda. Se, invece, il pagamento risaliva ad epoca antecedente nulla doveva per gli interessi in quanto l'infondatezza della domanda per la sorta capitale travolgeva anche la domanda accessoria. In tali sensi doveva essere interpretato il dispositivo della decisione. In relazione,infine, alle spese del grado il Tribunale precisava che "dato l'esito dell'appello" era giusto riconoscere alla EL la metà di dette spese. Avverso tale sentenza LA EL propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso il Ministero dell'Interno. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente deduce omessa e/o contraddittoria motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge 11 luglio 1973 n. 533 e degli artt. 1219 e 1224 c.c. In particolare deduce il ricorrente che il Tribunale ha errato nel liquidare gli interessi solo a partire dalla domanda giudiziale sino al soddisfo, disapplicando il disposto dell'art.7 della legge n. 533 del 1973, secondo cui l'inutile decorso di 120 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa determina la costituzione in mora dell'Istituto previdenziale, IS t. den con il suo conseguente obbligo della corresponsione degli interessi. Ne conseguiva che essendo stato provato documentalmente che la domanda amministrativa era stata presentata dal ES ON il 21 luglio 1986 era dal 120 giorno da tale data che erano dovuti gli interessi legali in favore della EL, con differimento di tale decorrenza al momento dei singoli ratei successivi alla scadenza stessa. Il motivo è fondato e, pertanto, va accolto. La sentenza si incentra sul passaggio in giudicato della statuizione di cessazione della materia del contendere pronunziata dal giudice di primo grado per il pagamento della sorte capitale che il Ministero 3 asserva risalire ad epoca precedente al deposito del ricorso introduttivo della lite, e sulla ulteriore affermazione, conseguenziale a tale assunto, che non poteva essere dal EL contestata la data del pagamento in assenza di un appello incidentale. Orbene, il ricorrente con il richiedere gli interessi e la rivalutazione dal centoventunesimo giorno successivo alla domanda amministrativa del 21 luglio 1986 e cioè da epoca anteriore al ricorso di primo grado in applicazione del disposto dell'art. 7 della legge n. 533 del 1973 finisce per censurare la parte in cui il Tribunale, sul presupposto del TS VI passaggio in giudicato della cessazione della materia del contendere, sposta il termine iniziale per la decorrenza degli interessi fissandolo ad epoca successiva alla domanda giudiziale. Su tale punto la decisione del Tribunale si presenta erronea. Di recente la Corte di cassazione, riunita a Sezioni unite, ha statuito che la pronunzia di "cessazione della materia del contendere" costituisce in seno al rito contenzioso ordinario (priva al riguardo di qualsivoglia espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario) una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, 4 contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passati in cosa giudicata e, dall'altro, la sua di Gusto Ковил inidoneità ad acquistare efficaciaassoluta giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, tale efficacia di giudicato al solo limitandosi meno dell'interesse alla aspetto del venir prosecuzione del giudizio(con l'ulteriore conseguenza che il giudicato può dirsi formato solo su tale circostanza, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa;
cfr. in tali sensi : Cass., Sez. Un., 28 settembre 2000 n. 1048). Sotto altro versante va, poi, evidenziato, come la sentenza si presenti censurabile anche perchè, mentre nel dispositivo riconosce incondizionatamente alla EL il diritto agli interessi sugli arretrati 5 relativi alla indennità di accompagnamento a decorrere dalla "domanda giudiziale e sino al soddisfo", nella motivazione, invece, con argomentazioni contraddittorie e poco chiare, opera in relazione al suddetto diritto agli interessi una distinzione attinente a due ipotetiche situazioni con riferimento al momento del pagamento della sorta capitale, facendo derivare la negazione od il riconoscimento del suddetto diritto agli interessi a seconda che il pagamento sia intervenuto in epoca Juisto Violen antecedente o successiva alla domanda giudiziale. L'accoglimento del primo motivo di ricorso porta all'assorbimento del secondo, con il quale la EL denunzia insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione nonchè violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. per avere il Tribunale, senza valida ragione, proceduto alla fornire una compensazione della metà delle spese del grado di appello. Per concludere, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va, alla stregua del disposto dell'art. 384 c.p.c., rimessa ad un diverso giudice d'appello, che si designa nella Corte d'appello di Bari, la quale procederà ad un 6 nuovo esame della controversia tenendo presenti i principi fissati da questa Corte, che ha più volte statuito che la prescrizione decennale del credito, avente ad oggetto la rivalutazione e gli interessi legali sui ratei corrisposti in ritardo di una prestazione assistenziale dovuta agli invalidi civili(prescrizione decennale applicabile in mancanza della liquidità del credito per il non completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa, secondo la peculiare disciplina al riguardo Violue quilo applicabile ai fini della prescrizione dei ratei di prestazioni previdenziali o assistenziali) decorre, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 c.C., salvo che l'ente erogatore abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori(cfr. al riguardo: Cass.8 aprile 1999 n. 3437). Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione. 7
P.Q.M.
la ricorso eCorte accoglie il primo motivo del dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bari anche per le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 30 gennaio 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE длиноwisho Violuci M. Hillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 14 MAR. 2001 oggi, IL CANCELLIERE 3 3 0 1 5 A I . S . T D S N R , A A T O ' , 3 L L 7 L A L - S O E 8 E - B D P 1 I S I 1 D I S N N A E E G T S G O S I G O A A E P D * L M O E I , T A T O A I L R D R L T I E E S D I T D G N O E E R S E 8