Sentenza 6 luglio 2017
Massime • 1
In tema di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in via incidentale dal Ministero della Giustizia, nel giudizio introdotto dall'impugnazione del detenuto avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 dal Tribunale di sorveglianza sul reclamo contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza, non essendo detto mezzo di impugnazione previsto da alcuna disposizione di legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2017, n. 41587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41587 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2017 |
Testo completo
4 15 87 -17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio del 06/07/2017 Registro generale n. 50384/2016 (n. 24) Sentenza n. 2542/2017 Composta dai Consiglieri: Dott. Mariastefania Di Tomassi Presidente Dott. Vincenzo Siani Dott. Gaetano Di Giuro Dott. Antonio Minchella Dott. Alessandro Centonze Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) IT IA, nato il [...]; -2) Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;
Avverso l'ordinanza n. 359/2016 emessa il 04/10/2016 dal Tribunale di sorveglianza di Trieste;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Paolo Canevelli, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
RILEVATO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Trieste rigettava il reclamo proposto da IA IT, avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Udine il 10/03/2016, con cui veniva riconosciuta la tutela risarcitoria per le condizioni detentive inumane, patite dal reclamante in violazione dell'art. 3 CEDU, che era stata attivata dal condannato ai sensi dell'art. 35-ter Ord. Pen., con conseguente riduzione della pena di 503 giorni. L'accoglimento dell'originario reclamo di IT, in particolare, riguardava i periodi di detenzione patiti presso la Casa circondariale di Taranto, in relazione al quale veniva riconosciuto il diritto alla riduzione di pena per 329 giorni, nonché presso la Casa circondariale di Napoli Poggioreale, in relazione al quale veniva riconosciuto il diritto alla riduzione di pena per 174 giorni.
2. Avverso tale ordinanza IA IT ricorreva per cassazione, deducendone la violazione di legge, in riferimento all'art. 3 CEDU. A sostegno delle sue deduzioni, finalizzate all'estensione del beneficio risarcitorio attivato davanti al Magistrato di sorveglianza di Udine, si ribadivano le censure poste a fondamento dell'originario reclamo, riguardanti le condizioni di detenzione patite da IT, che si ponevano in contrasto con la previsione dell'art. 3 CEDU, legittimando l'attivazione della procedura finalizzata all'ottenimento del beneficio riparatorio di cui all'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. Pen., che veniva supportata da un'analitica ricostruzione della giurisprudenza comunitaria consolidatasi nel corso degli anni. Queste ragioni imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Avverso tale ordinanza ricorreva per cassazione, in via incidentale, anche il Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, a- mezzo dell'Avvocatura dello Stato, deducendo tre motivi di ricorso. Con il primo motivo si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 35-ter e 69-bis Ord. Pen., con riferimento all'insussistenza del requisito dell'attualità del pregiudizio patito dal reclamante e alla competenza funzionale del Magistrato di sorveglianza di Udine che si era pronunciato sul reclamo di IT. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 35-ter Ord. Pen. e 2947 cod. civ., in conseguenza del riconoscimento della prescrizione del diritto al 2 risarcimento del danno per il periodo di cinque anni precedenti al deposito dell'originario reclamo. Con il terzo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 3 CEDU, così come interpretato dalla Corte EDU, in conseguenza del computo dello spazio a disposizione del singolo detenuto, indispensabile ai fini del riconoscimento della tutela risarcitoria attivata dall'IT. Queste ragioni imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi propositi, in via principale, da IA IT e, in via incidentale, dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria devono ritenersi inammissibili.
2. Occorre, innanzitutto, occuparsi del ricorso proposto, in via principale, da IA IT, finalizzato a ottenere l'estensione del beneficio risarcitorio attivato davanti al Magistrato di sorveglianza di Udine, concesso limitatamente a una riduzione di pena di 503 giorni, in relazione al quale si richiamavano le condizioni detentive patite dal ricorrente durante il trattamento carcerario, ritenute contrastanti con la previsione dell'art. 3 CEDU. Osserva, in proposito, il Collegio che le censure sollevate dal ricorrente attengono al merito della decisione impugnata, in relazione al quale la difesa di IT deduceva genericamente pur nel contesto di un'articolata ricostruzione della giurisprudenza comunitaria legittimante il riconoscimento delle sue pretese risarcitorie che le condizioni detentive patite dall'IT, così come prospettate nell'originaria istanza, integravano la violazione dell'art. 3 CEDU, concretizzando un trattamento inumano e degradante meritevole di risarcimento. Ne discende che il ricorrente faceva riferimento in termini generici alle condizioni inumane e degradanti patite durante l'esecuzione della pena, omettendo di fornire indicazioni specifiche su ciascuno dei periodi di detenzione censurati, con la conseguenza di rendere manifestamente infondato, già sotto questo profilo, il ricorso in esame, conformemente alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo la quale deve ritenersi inammissibile il reclamo proposto dal detenuto, ai sensi dell'art. 35-ter Ord. Pen., quando tale atto non indichi i periodi di detenzione, le strutture carcerarie e le precise ragioni inerenti alle specifiche condizioni detentive, in relazione ai quali si deduce un 3 trattamento penitenziario subito in violazione dell'art. 3 CEDU (Sez. 1, n. 22164 del 13/05/2015, Ferraro, Rv. 263613). A tali dirimenti considerazioni occorre aggiungere che il contenuto dell'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Udine il 10/03/2016 - così come richiamata dal Tribunale di sorveglianza di Trieste nelle pagine 1 e 2 del provvedimento impugnato si fondava un'analitica valutazione dell'intero trattamento carcerario patito da IT durante la sua detenzione, in conseguenza del quale gli riconosceva il diritto a ottenere una riduzione di pena per complessivi 503 giorni, riguardanti i periodi di detenzione patiti presso le case circondariali di Taranto e Napoli Poggioreale. Veniva, infatti, compiuta un'analitica ricostruzione dei periodi di detenzione patiti da IT presso tutte le strutture penitenziarie dove era stato allocato, comprendenti i penitenziari di Napoli Poggioreale, Taranto, Santa Maria Capua Vetere, Palermo Pagliarelli, Trapani, NO, Como e Voghera, rendendo l'assunto processuale dal quale muove la difesa del ricorrente a sostegno delle sue pretese risarcitorie destituito di fondamento e contrastante con la giurisprudenza che si è richiamata (Sez. 1, n. 22164 del 13/05/2015, Ferraro, cit.).
2.1. Queste considerazioni impongono di ritenere inammissibile il ricorso proposto da IA IT.
3. Analogo giudizio di inammissibilità deve essere espresso per il ricorso proposto, in via incidentale, dal Ministero della Giustizia Dipartimento - dell'Amministrazione penitenziaria. Osserva, in proposito, il Collegio che l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, come correttamente evidenziato a pagina 1 della requisitoria del incidentaleProcuratore generale, discende dal fatto che il ricorso in esame - non è previsto da alcuna disposizione di legge» e che per i mezzi di impugnazione vi è la regola della tassatività.
3.1. Queste considerazioni impongono di ribadire l'inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
4. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di ciascuno al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle ammende. 4 La condanna del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria discende dal fatto che tale soggetto pubblico, nel caso in esame, non assolve al ruolo di contraddittore necessario. Né è possibile richiamare in senso contrario la disposizione dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., atteso che il riferimento alla nozione di "parte privata", ivi contenuto, deve essere inteso estensivamente, riguardando tutti i soggetti processuali diversi dal pubblico ministero (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222265).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 06/07/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Mariastefanía Di Tomassi Alessandro Centonze Pertene Eman DEPOSITATA IN CANCELLERIA 12 SET 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 5