Sentenza 18 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/04/2001, n. 5696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5696 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
1 5 69 6/0 1 Reg. gen. N° 18080/1998 Udienza del 9 gennaio 2001, Oggetto: risoluzione contrat comp ALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dai Sigg.ri Magistrati: Oron 12264 Rep. 2065 Presidente Dott. MARIO SPADONE Consigliere rel. Dott. UGO RIGGIO Dott. MATTEO IACUBINO Consigliere Dott. GIOVANNI SETTIMJ Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere CORT CUPREMAIN CASSAZIONE 5.3 COPIE ha pronunciato la seguente: Richieste copia s dal Sig IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L.6000 sul ricorso proposto da: il 18 RENO CARNI s.r.l.. in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente LIRE 3000 CANCELLERIA domiciliata in Roma. via Monte delle Gioie n. 13, presso lo studio dell'avv. Ceroline Caterina Valensise, che la difende, unitamente all'avv. Adriano Sciascia, come da procura in atti CG509271
- ricorrente -
1509272
contro
PLASMON DIETETICI ALIMENTARI s.r.l. (già s.p.a.). in persona dell'avv. Pietro NImeo, procuratore generale per atto notaio M. Mezzanotte del 23 aprile 1991. elettivamente domiciliata in Roma, via Girolamo da Carpi n. 6, 18060:1998 EN NI s.r.l. MO Dietetici Alimentari s.r.l. Udienza del 9 gennaio 2001. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 17/01 MONTE SUPREMA DI CASSAZIO UFFICIO COPIE Richiesta copla studi Gal Sig. ATEMS is per diritti L.6002 il 72 66.c IL CANCELLIERE presso l'avv. Furio Tartaglia, che la difende unitamente all'avv. Carlo Alberto Facchino, come da procura in atti LIRE 1000 CANCELLERIA
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 16 aprile 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 gennaio 2001 AS217564 dal Relatore Cons. Ugo Riggio: LIRE 1000 CANCELLERIA Udito l'avv. Adriano Sciascia e l'avv. Furio Tartaglia;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto P. G. dott. Marco Pivetti. che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi 1°. 2°, 5°, 6°, 7° e 8° ed il AS217554 rigetto dei motivi 3° e 4°. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -Pronunciando sulle domande proposte dalla Plada MO Dietetici Alimentari s.p.a. nei confronti della EN NI s.r.l., volte ad ottenere la √] LIRE 1000 risoluzione di taluni contratti di acquisto di carni destinate alla produzione di CANCELLERIA omogeneizzati e risultate inquinate da estrogeni, nonché la condanna della venditrice EN alla restituzione del prezzo ed al risarcimento dei danni da AS217553 liquidarsi in separato giudizio, il Tribunale di Milano, con sentenza in data 21 LIRE 1000 gennaio 1993, accertava l'appartenenza effettiva delle carni inquinate alle partite CANCELLER vendute dalla EN;
affermava la sussistenza dei presupposti dell'invocata risoluzione dei contratti, negando ogni rilievo sia alla circostanza che le carni in questione potessero essere state fornite alla EN da eventuali allevatori disonesti. AS217553 sia a quella che la presenza di estrogeni non fosse stata riscontrata in tutto il quantitativo fornito con i contratti, sia alla circostanza che le carni suddette LIRE 1000 CANCELLERIA avessero già subito un processo di trasformazione;
affermava, ancora, l'effettiva DIRITTI 18060/1998 EN NI s.r.l. MO Dietetici Alimentari s.r.l. AS217574 Udienza del 9 gennaio 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 3 ravvisabilità, nella sfera della MO, di danni;
dichiarava, conseguentemente. la risoluzione dei contratti e condannava la EN al pagamento della somma di £. 1.696.785.542, a titolo di restituzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede. Avverso detta sentenza la società EN proponeva gravame, sostenendo che la ricostruzione della vicenda operata dal tribunale si poneva in stridente contrasto con gli accertamenti e la decisione del Pretore penale di Latina, il quale aveva prosciolto i rappresentanti delle ditte fornitrici delle carni ed aveva invece individuato i responsabili dell'immissione in commercio di sostanze alimentari alterate proprio in taluni dirigenti della MO;
il tribunale, inoltre, non aveva tenuto conto del fatto che la trasformazione delle carni senza i prescritti controlli aveva comportato, comunque, l'inottemperanza della MO ad una precisa norma legislativa, con evidente impossibilità della stessa di pretendere la restituzione del prezzo o il risarcimento del danno, mentre una trasformazione della merce avvenuta dopo l'effettuazione dei controlli implicava, fatalmente, quell'accettazione della cosa, negata invece, senza alcuna ragione, dal tribunale: infine, nel prezzo delle carni era stata inclusa, senza alcuna motivazione, anche l'i.v.a., e la condanna generica di essa EN al risarcimento dei danni, con liquidazione degli stessi in altra sede, era stata disposta illegittimamente, in quanto chiesta dalla MO soltanto nelle conclusioni definitive. La società appellata, costituitasi, chiedeva il rigetto del gravame e la Corte di appello di Milano, con sentenza in data 16 aprile 1997, confermava la decisione del tribunale. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva dal Sig. SARTAGUA per diritti L. 28000-8 18060/1998 EN NI s.r.l. MO Dietetici Alimentari s.r.l Udienza del 9 gennaio 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. II 4 61111.2001 IL CANCELLIERE 4 Rilevava la corte che la vicenda penale scaturita dagli stessi fatti della presente causa era irrilevante ai fini della decisione, sia perché la pronuncia penale LIRE 2000 CANCELLERIA del pretore non faceva stato in questa sede. sia perché eventuali fatti aventi rilevanza penale commessi in sede di preparazione e commercializzazione delle carni inquinate non potevano influire sui diversi profili di responsabilità fatti BE139941 valere nel presente giudizio. Osservava poi che doveva escludersi che la MO avesse effettuato i BE139942 doverosi controlli sulla carne prima della sua lavorazione e commercializzazione AX167074 (controlli che avrebbero necessariamente implicato l'accettazione della merce), in quanto mancava ogni prova al riguardo, ed anzi i gravi e prevedibili contraccolpi र्जु commerciali subiti da detta società inducevano a presumere che gli stessi fossero stati del tutto omessi. In ogni caso. trattandosi di controlli prescritti a garanzia della salute del consumatore e non certo degli interessi del produttore o del commerciante. la relativa omissione poteva avere rilevanza solo ai fini del risarcimento dei danni, e non anche della risoluzione dei contratti, per la quale veniva in rilievo il naturale confidare dell'acquirente delle carni e l'operatività della garanzia per i vizi persino nell'ipotesi di mancanza di colpa della venditrice (colpa invece richiesta per gli effetti risarcitori). LIRE 2000 Contestando poi le contrarie argomentazioni della EN NI la corte CANCELLERIA d'appello rilevava che la c.t.u., sulla base di elementi accuratamente riscontrati e mai efficacemente smentiti, aveva individuato proprio nelle carni fornite da tale società la presenza di estrogeni, in base non solo alla prova biologica, ma anche al BE139943 metodo radioimmunologico. a più elevata sensibilità. Osservava altresì che la BE139344 preclusione dell'azione di risoluzione è ricollegabile solo alla volontà AX167075 18060/1998 EN NI s.r.l. MO Dietetici Alimentari s.r.l. Udienza del 9 gennaio 2001. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 105 dell'acquirente di accettare la cosa comprata nonostante la conosciuta presenza di vizi, ma questa non era desumibile dalla mera utilizzazione della merce da parte della MO. Inoltre era irrilevante l'impossibilità di restituzione della merce, trattandosi di carne che andava messa a disposizione dell'autorità competente per la sua distruzione. Circa la doglianza relativa all'inclusione dell'IVA nella somma da restituire alla MO la corte osservava poi che era pacifico che detta società ne aveva corrisposto l'ammontare alla venditrice unitamente al prezzo della carne per cui, in assenza di qualsiasi certezza circa il recupero della imposta in questione, non poteva che confermarsi la decisione del tribunale. Quanto alla condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, la corte rilevava che, sebbene la stessa fosse stata richiesta dalla MO solo con le conclusioni definitive, tuttavia la EN NI aveva accettato il contraddittorio, essendosi limitata a chiedere la declaratoria di infondatezza delle avverse domande, con il rigetto di ogni avversa istanza. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza la EN NI, in base a otto motivi di ricorso, cui resiste la MO Dietetici Alimentari s.r.l. (già s.p.a.) con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunziando la contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia la ricorrente sostiene che non sarebbe possibile identificare il procedimento logico - giuridico in base al quale la corte è pervenuta alla decisione di cui alla sentenza impugnata poiché, dopo avere escluso che la pronuncia resa dal giudice in sede penale potesse avere influenza nel presente 18060/1998 EN NI s.r.l. MO Dietetici Alimentari s.r.l. Udienza del 9 gennaio 2001. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 6 giudizio, non ha considerato che quasi tutta la documentazione in base alla quale era stata decisa la controversia in primo grado era stata tratta proprio dagli atti del procedimento penale. Inoltre la corte d'appello aveva dato per scontato che tutte le forniture di carne effettuate dalla EN NI nell'arco di due anni fossero inquinate da estrogeni, sebbene la consulenza tecnica avesse preso in esame un solo piccolo quantitativo di carne, conservato per molti anni e più volte scongelato e ricongelato. La EN NI lamenta poi l'omesso esame di punti decisivi della controversia, per non avere la corte di merito preso in considerazione un documento regolarmente prodotto e siglato con il n. 90, relativo al dissequestro di un notevole quantitativo di carne di vitello congelata, oggetto di analisi presso i 4 1 laboratori dello stabilimento della MO e risultata regolare, tanto che venne impiegata per la produzione di omogeneizzati. Inoltre la carne fornita nei due anni relativi alla presente controversia era stata acquistata dalla MO in base a quattro distinti contratti di vendita a consegne differite per cui, come tante volte affermato dalla giurisprudenza, ogni singola prestazione doveva considerarsi distinta ed autonoma rispetto alle altre. In tale contesto la decisione della corte d'appello di considerare tutte le forniture di carne come un unicum costituiva una incongruenza logico - giuridica. I due motivi, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente e vanno entrambi disattesi. Orbene, la affermazione circa l'irrilevanza della decisione del giudice penale sulla presenta controversia non è affatto in contrasto, come sostiene la ricorrente, con l'utilizzazione della documentazione acquisita in quel processo 18060/1998 EN NI s.r.l. MO Dietetici Alimentari s.r.l. Udienza del 9 gennaio 2001. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 7 anche per le decisioni prese nel presente giudizio civile. in quanto gli stessi elementi di fatto possono avere distinte valenze, a seconda del tipo di indagine che il giudice è tenuto ad effettuare. In altri termini. è evidente che l'omissione delle prescritte analisi sulla carne, finalizzata alla tutela dei consumatori, prima della sua lavorazione e trasformazione in omogeneizzati da immettere sul mercato, ben può integrare ipotesi di reato a carico dei dirigenti della società acquirente, ma al tempo stesso la fornitura di carne risultata inidonea all'uso cui era destinata può costituire causa di risoluzione del contratto di compravendita. Per quanto riguarda poi le modalità di prelievo dei campioni di carne per l'esecuzione della consulenza tecnica la ricorrente sottopone a questa Corte questioni di merito che non possono avere ingresso nel giudizio di legittimità, anche perché implicanti necessariamente delle indagini di fatto, e comunque, in base alla chiara elencazione dei motivi di appello che si rinviene alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, trattasi di doglianze nuove, in quanto non risultano essere state sottoposte al giudice di secondo grado (né la ricorrente denunzia l'incompletezza di detta elencazione o comunque l'omesso esame di qualcuno dei motivi di appello). In base a tali considerazioni risulta improponibile anche la questione della fornitura differita dei quantitativi di carne oggetto dei quattro contratti di vendita intercorsi tra le parti, che non figura neppur essa nel riepilogo dei motivi di appello fatto dal giudice di secondo grado. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia poi la contraddittorietà della motivazione sotto altro profilo, rilevando che la corte, dopo avere correttamente osservato che la trasformazione delle carni avvenuta dopo l'effettuazione dei 18060/1998 EN NI s.r.l. MO Dietetici Alimentari s.r.l. Udienza del 9 gennaio 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 8 doverosi controlli da parte dell'acquirente avrebbe necessariamente implicato l'accettazione delle stesse, ha escluso che tali controlli fossero stati effettuati, senza considerare che il direttore dello stabilimento della MO di Latina aveva invece dichiarato che prima di impiegare le carni si attendeva l'esito delle analisi che venivano eseguite presso un laboratorio della stessa società sito a Milano, e che comunque non era possibile ipotizzare che un'azienda di tale importanza nell'arco di due anni non avesse effettuato alcun controllo sulle carni acquistate. Verosimilmente, invece, pur avendo le analisi dato esito positivo, la MO aveva ugualmente utilizzato le carni per evitare contestazioni con le ditte fornitrici che avrebbero interrotto l'affluenza della merce necessaria alla produzione di पी जी omogeneizzati. Denunziando poi con il quarto motivo - la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e 1492 c.c. la società ricorrente rileva che la MO non aveva mai affermato di avere omesso i dovuti controlli sulle carni acquistate, ed anzi aveva più volte affermato proprio il contrario, sostenendo che la mancata individuazione degli ormoni nelle carni si spiegava con il fatto che nelle strutture pubbliche era stato introdotto un metodo analitico grandemente innovativo, in grado di individuare persino degli infinitesimali quantitativi di estrogeni. Tale assunto aveva trovato però smentita da parte del c.t.u. I due motivi, attinenti agli stessi argomenti, vanno esaminati congiuntamente e disattesi entrambi. Non sussiste infatti la denunciata contraddittorietà della motivazione della sentenza, poiché la corte in realtà ha solo ipotizzato che fossero stati effettuati i dovuti controlli da parte della MO sulla qualità della carne 18060:1998 EN NI s.r.l. MO Dietetici Alimentari s.r.l. Udienza del 9 gennaio 2001. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 9 acquistata, per evidenziare che in tale caso, dopo la trasformazione della carne, non sarebbe stato possibile sollevare contestazioni sulle qualità della merce. Subito dopo ha però escluso che tali controlli avessero avuto luogo in base ad argomentazioni esaurienti e prive di qualsiasi illogicità, e cioè sia perché non vi erano prove appaganti circa la loro effettuazione, sia perché era da presumere che se la MO avesse effettuato detti controlli, non avrebbe commercializzato il prodotto, poiché non avrebbe accettato il rischio di esporsi alle gravi e prevedibili conseguenze di fatto verificatesi. Il riferimento della ricorrente alle dichiarazioni rese dal direttore dello stabilimento di Latina giustamente non è stata considerata una prova esauriente, in quanto proveniente da persona che aveva interesse a non evidenziare r e responsabilità personali. Così pure il fatto che la MO. affermando di avere i v effettuato i controlli, avesse cercato di sostenere che gli ormoni non erano stati rintracciati nelle carni, poiché solo le strutture pubbliche disponevano di un metodo di ricerca più avanzato, non è stato ritenuto rilevante dai giudici di merito, poiché si trattava di affermazioni finalizzate unicamente a sminuire eventuali responsabilità penali dei propri dirigenti. Con il quinto motivo si denuncia ancora l'omessa motivazione su altro punto decisivo della controversia. per avere la corte di merito, dopo l'enunciazione del corretto principio secondo cui per l'operatività della garanzia da vizi non è richiesta la colpa della venditrice, mentre invece tale colpa è richiesta agli effetti risarcitori, condannato la EN NI al risarcimento dei danni, sia pure da liquidarsi in separato giudizio, senza alcun cenno di motivazione. 18060/1998 EN NI s.r.l. MO Dietetici Alimentari s.r.l. Udienza del 9 gennaio 2001. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 10 Con il motivo successivo viene denunziata la violazione degli artt. 116 c.p.c. e 1494 c.c., per avere la corte di appello emesso pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni, sebbene dalla documentazione acquisita al giudizio penale risultasse la totale assenza di colpa della EN NI, non essendo la stessa tenuta ad effettuare controlli approfonditi sulle carni commercializzate. La ricorrente lamenta poi l'omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, per non avere la corte di merito tenuto conto del precetto scaturente dall'art. 1227 c.c., secondo il quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Nella specie era stato fatto rilevare che la MO aveva omesso i dovuti controlli sulla qualità della carne, e quindi si era sottratta a tale obbligo. Ciò nonostante la corte di merito aveva emesso condanna al risarcimento di danni. Infine, con l'ottavo motivo, la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 116 c.p.c. e 1227 c.c.. per le stesse ragioni di cui al motivo precedente. I quattro motivi che precedono, tutti attinenti alla condanna della ricorrente al risarcimento dei danni, vanno esaminati congiuntamente e ritenuti inammissibili. Effettivamente la corte di appello, infatti, non ha motivato in ordine alla erroneità o meno della condanna della EN NI al risarcimento dei danni da liquidare in altra sede, pronunciata dal tribunale. Tuttavia non si tratta una omissione o di un difetto di motivazione, ma semplicemente della conseguenza della mancata impugnazione da parte dell'attuale ricorrente secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata di tale statuizione della sentenza di primo grado. 18060/1998 EN NI s.r.l. MO Dietetici Alimentari s.r.l. Udienza del 9 gennaio 2001. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 11 Infatti, alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, in cui sono dettagliatamente elencate le censure mosse dalla EN NI alla sentenza di primo grado, l'unico riferimento a tale argomento è quello contenuto nell'ultimo motivo, con il quale l'appellante aveva lamentato che "la condanna generica di essa EN al risarcimento dei danni, con liquidazione dei danni medesimi in altra sede, era stata disposta illegittimamente, in quanto chiesta dalla Plada soltanto nel formulare le conclusioni definitive e concessa dal tribunale malgrado l'opposizione (qui riproposta) dell'altra parte". Orbene, a tale censura la corte di appello ha risposto con argomentazioni esposte alle pagine 13 e 14 della sentenza, delle quali non occorre occuparsi perché non sono state fatte oggetto di censura in questa sede, e nulla ha rilevato in ordine alla sussistenza dell'elemento della colpa da parte della venditrice della carne perché non si trattava di un argomento ricompreso nei motivi di impugnazione. Peraltro, non può nemmeno ipotizzarsi una omissione della sentenza nella elencazione dei motivi di appello, poiché il ricorso non muove alcuna censura in proposito, e quindi l'accenno al requisito della colpa, indispensabile agli effetti risarcitori (pag. 11 della sentenza) costituisce solo un argomento rafforzativo delle ragioni in base alle quali la corte ha ritenuto che la risoluzione del contratto era stata pronunziata correttamente. L'infondatezza o inammissibilità di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
18060:1998 EN NI s.r.l. MO Dietetici Alimentari s.r.l. Udienza del 9 gennaio 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 12 rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in £. 415.000 oltre a £. 20.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 gennaio 2001. Ugo Hisagio est, Идо $ Theate бражень IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 2001 18 60000 310000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in cala MAG. 2001 Serie 4 23866 versate £. 310.000 al n. (lire trecentodiecimila p. li Dirigento A Sorvizi (Dott.ssa Maria G I FILIPPO) Il Responsabile Sezi Giudiziari (Dr. M. RACCHINI DELL 18060/1998 EN NI s.r.l. MO Dietetici Alimentari s.r.l. Udienza del 9 gennaio 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio.