CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2026, n. 21228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21228 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: LU AL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/12/2025 della Corte d'appello di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale UI GI, che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata nel preambolo, la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’istanza di rescissione del giudicato proposta, ex art. 629-bis cod. proc. pen., da AL LU con riguardo alla sentenza irrevocabile dalla stessa Corte di appello in, che lo aveva condannato alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione per i delitti di cui agli artt. 216 e 217 della l. fall.. A ragione della decisione osserva che non sussistono i presupposti per accogliere la richiesta in quanto la notificazione al condannato del decreto citazione per il giudizio di rinvio - disposto dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione del 28 marzo 2024 - definito con la sentenza di cui è stata chiesta la revoca, è stata eseguita regolarmente al domicilio eletto presso l'avv. Carlo GL e il condannato non ha fornito prova di non essere stato informato dello svolgimento del processo e dell'emissione della sentenza e dell'impossibilità di proporre impugnazione. Risulta, infatti, che il dispositivo della sentenza è stato comunicato ad uno dei due Penale Sent. Sez. 1 Num. 21228 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 20/05/2026 difensori di fiducia nonché domiciliatario, avv. Carlo GL. Contrariamente alla prospettazione difensiva il documentato scambio di mail fra l’avv. GL e l’altro difensore di fiducia, l'avv. Giambattista Colombo, non depone in senso favorevole alla tesi secondo cui l'avv. Carlo GL, pur destinatario di regolare notifica quale domiciliatario, non avrebbe informato della fissazione dell’udienza del giudizio di rinvio e dell’emissione della sentenza e conseguentemente dell’inizio della decorrenza del termine per l’impugnazione. Nella mail l'avv. Carlo GL s è limitato a dichiarare di non aver rinvenuto prova cartolare delle comunicazioni intercorse con il cliente, rappresentando, comunque, di avere mantenuto i contatti con l'assistito anche dopo la nomina del secondo difensore. 2. Avverso tale ordinanza AL LU, per mezzo del suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di censura.
2.1. Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 420-bis cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta regolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio di appello. Lamenta che l'ordinanza impugnata ha considerato legittima la dichiarazione di assenza del condannato sulla base di un dato meramente formale, la notifica del decreto di citazione a giudizio di appello per l'udienza del 5 novembre 2024 al difensore domiciliatario di LU. Uniformandosi alla richiamata giurisprudenza di legittimità, la Corte di appello avrebbe dovuto valutare tutti gli indici offerti dalla difesa per dimostrare la mancata effettiva conoscenza del procedimento ed in particolare: l’omessa notifica del decreto di celebrazione giudizio in appello al difensore fiduciario nominato prima della celebrazione del giudizio di Cassazione;
l’omesso svolgimento di qualsiasi attività informativa da parte del primo difensore domiciliatario;
l’inspiegabile assenza nel giudizio di appello dell’imputato, che invece era stato sempre presente in tutti i precedenti gradi di giudizio.
2.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art 629-bis cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta necessità di prova della mancata conoscenza del processo a carico del ricorrente. L'ordinanza impugnata, in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui grava in capo al ricorrente in rescissione di allegare le situazioni concrete, che, a dispetto dei meccanismi approntati dall'art 420-bis cod. proc. pen., rendono credibile la mancata incolpevole conoscenza del processo, ha svalutato tutti gli elementi circostanziali offerti dalla difesa.
2.3. Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, la Corte di appello ha interpretato in modo illogico e travisante il contenuto della comunicazione pec dell'avvocato GL in data 1 dicembre 2025. Nel citato documento l’avv. GL, anziché rispondere puntualmente alle precise domande sulle informazioni date a LU sul giudizio di appello e sulla sentenza che lo aveva definito, 2 aveva fornito risposte che per il loro contenuto evasivo, costituiscono un riscontro della tesi difensiva. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Secondo la preferibile interpretazione a rendere legittima la dichiarazione di assenza e, quindi, ad escludere la fondatezza del rimedio di cui all'art. 629- bis cod. proc. pen. proposto avverso la sentenza irrevocabile che ha definito il giudizio nei confronti dell’imputato dichiarato assente, è l’effettiva conoscenza del processo da parte di quest’ultimo, non potendosi automaticamente desumere dalla «negligenza informativa» dell’imputato la volontà di sottrarsi ad essa (Sez. 5, n. 23670 del 03/06/2025, [...], Rv. 288209 – 01; Sez. 6, n. 44089 del 23/10/2024, [...], Rv. 287298 – 01; Sez. 5, n. 37154 del 18/09/2024, [...], Rv. 287018 – 01; contra Sez. 3, n. 15124 del 28/03/2024, [...], Rv. 286146 – 01 «In tema di rescissione del giudicato, la mancata conoscenza del processo celebrato in assenza assume rilievo per l'esperibilità del rimedio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. solo qualora sia "incolpevole", dovendosi, invece, ritenere sussistenti profili di colpa nel caso in cui l'indagato o l'imputato, pur a fronte della nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, erroneamente eseguita al difensore in qualità di domiciliatario, non si sia attivato autonomamente per mantenere col predetto i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento»). La mancanza di diligenza dell'imputato nel tenersi informato della celebrazione del processo a proprio carico, dopo l’elezione di domicilio, non integra automaticamente la «volontaria sottrazione alla conoscenza del processo» e non fonda alcuna - non consentita - presunzione di conoscenza della vocatio in iudicium, la quale deve essere accertata dal giudice in positivo al fine di procedere in assenza, quale conoscenza effettiva, senza inversione del relativo onere probatorio» (Sez. 6, n. 34523 del 11/05/2023, [...], Rv. 285177). Tale conclusione è del tutto coerente e consequenziale rispetto alla nuova disciplina del processo in assenza, introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, la quale, nel recepire gli arresti delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [...], Rv. 279420), nonché della giurisprudenza europea (Corte EDU, 18 maggio 2004, Somogyi c. Italia e 10 novembre 2004 IC c. Italia), ha smantellato il sistema di presunzioni operante nel precedente regime, ed ha sostituito il sistema di conoscenza legale con quello di effettività, che ruota intorno al principio per cui in tanto il processo può procedere pur in mancanza dell’imputato, in quanto vi sia la certezza che egli ne abbia conoscenza effettiva e che la sua mancata partecipazione ad esso sia frutto di scelta volontaria, il cui accertamento viene rimesso alla verifica che il giudice è chiamato ad operare in concreto e caso per caso. 3 Coerentemente, il novellato art. 420-bis cod. proc. pen. stabilisce che, al fine di verificare se l’assenza dell’imputato sia frutto di una scelta volontaria e consapevole, il giudice tiene conto di una serie di fattori, tra i quali la nomina di un difensore di fiducia;
ciò attesta che detta nomina costituisce solo uno degli elementi (oltre alle modalità di notifica, agli atti compiuti dall’imputato prima dell’udienza e ad ogni altra circostanza rilevante) rimessi al vaglio del giudice ai fini del relativo accertamento (Sez. 5, n. 23670 del 03/06/2025, [...], cit. in motivazione). D’altra parte, già nel previgente regime, le Sezioni Unite avevano posto in rilievo la necessità di non esasperare il concetto di «mancata diligenza» informativa dell'imputato «sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza», poiché ciò equivarrebbe al ritorno ai precedenti automatismi (Sez. U, n. 23948/2019, dep. 2020, [...], cit.). Non può ritenersi sufficiente, neppure sul piano presuntivo, rispetto all’effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato, il fatto che questi abbia nominato un difensore di fiducia, configurando in tal caso una sorta di onere informativo che sarebbe posto in capo al medesimo imputato in ordine all’evoluzione del procedimento a proprio carico. Pertanto, il mero dato formale del conferimento dell’incarico professionale da parte dell’imputato e la notifica al difensore non è sufficiente a dimostrare la effettiva conoscenza del processo e la volontaria sottrazione allo stesso, essendo piuttosto necessario accertare caso per caso l’esistenza di un effettivo rapporto processuale tra assistito e difensore dal quale sia possibile, non solo presumere, ma anche dimostrare la conoscenza del processo. Quest’ultimo accertamento postula, invero, una motivazione congrua in ordine alle ragioni sulle quali si fonda, non potendosi ritenere sufficiente la mera ricorrenza di una delle circostanze sintomatiche di detta conoscenza, ma dovendosi piuttosto spiegare perché da ciò si può desumere anche la volontaria assenza dell’interessato (Sez. 5, n. 23670 del 03/06/2025, [...], cit. in motivazione). 2. Nell’esaminare l’istanza di rescissione, la Corte di appello ha compiuto tale penetrante verifica in concreto, desumendo l’effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato e, correlativamente, la sua scelta di sottrarsi ad esso non solo dalla nomina di due difensori di fiducia, di cui uno domiciliatario, ma dalla mancata allegazione elementi fattuali dotati di forza dimostrativa, anche solo sul piano logico. Ha, infatti, rigettato l'istanza di rescissione del giudicato osservando che AL LU non solo aveva ricevuto formale notizia circa la fissazione dell'udienza del giudizio disposto dalla Corte di cassazione con la decisione di annullamento, nonché in ordine al deposito della sentenza che aveva definito il giudizio di rinvio, attraverso le rituali notifiche eseguite all’avv. GL, suo difensore di fiducia nonché domiciliatario in tutti i gradi del giudizio con il quale, per di più, aveva mantenuto regolari rapporti professionali anche dopo 4 la nomina di un secondo difensore, l’avv. Giambattista Colombo, in pendenza del giudizio di cassazione, ma non aveva nemmeno allegato circostanze idonee a dimostrare il contrario. Dall’unico elemento dedotto ovvero il contenuto delle mail scambiate tra i due difensori di fiducia non poteva ricavarsi, neanche indirettamente, che il difensore domiciliatario, come sostenuto dal ricorrente, aveva omesso di comunicare al suo assistito la pendenza del giudizio di rinvio ed il suo successivo sviluppo. Al contrario, la documentazione allegata dalla difesa confermava che LU aveva mantenuto i rapporti con il difensore domiciliatario anche dopo la nomina del secondo difensore, di poco precedente al giudizio di cassazione. 3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 20/05/2026 Il Consigliere estensore 5
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale UI GI, che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata nel preambolo, la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’istanza di rescissione del giudicato proposta, ex art. 629-bis cod. proc. pen., da AL LU con riguardo alla sentenza irrevocabile dalla stessa Corte di appello in, che lo aveva condannato alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione per i delitti di cui agli artt. 216 e 217 della l. fall.. A ragione della decisione osserva che non sussistono i presupposti per accogliere la richiesta in quanto la notificazione al condannato del decreto citazione per il giudizio di rinvio - disposto dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione del 28 marzo 2024 - definito con la sentenza di cui è stata chiesta la revoca, è stata eseguita regolarmente al domicilio eletto presso l'avv. Carlo GL e il condannato non ha fornito prova di non essere stato informato dello svolgimento del processo e dell'emissione della sentenza e dell'impossibilità di proporre impugnazione. Risulta, infatti, che il dispositivo della sentenza è stato comunicato ad uno dei due Penale Sent. Sez. 1 Num. 21228 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 20/05/2026 difensori di fiducia nonché domiciliatario, avv. Carlo GL. Contrariamente alla prospettazione difensiva il documentato scambio di mail fra l’avv. GL e l’altro difensore di fiducia, l'avv. Giambattista Colombo, non depone in senso favorevole alla tesi secondo cui l'avv. Carlo GL, pur destinatario di regolare notifica quale domiciliatario, non avrebbe informato della fissazione dell’udienza del giudizio di rinvio e dell’emissione della sentenza e conseguentemente dell’inizio della decorrenza del termine per l’impugnazione. Nella mail l'avv. Carlo GL s è limitato a dichiarare di non aver rinvenuto prova cartolare delle comunicazioni intercorse con il cliente, rappresentando, comunque, di avere mantenuto i contatti con l'assistito anche dopo la nomina del secondo difensore. 2. Avverso tale ordinanza AL LU, per mezzo del suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di censura.
2.1. Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 420-bis cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta regolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio di appello. Lamenta che l'ordinanza impugnata ha considerato legittima la dichiarazione di assenza del condannato sulla base di un dato meramente formale, la notifica del decreto di citazione a giudizio di appello per l'udienza del 5 novembre 2024 al difensore domiciliatario di LU. Uniformandosi alla richiamata giurisprudenza di legittimità, la Corte di appello avrebbe dovuto valutare tutti gli indici offerti dalla difesa per dimostrare la mancata effettiva conoscenza del procedimento ed in particolare: l’omessa notifica del decreto di celebrazione giudizio in appello al difensore fiduciario nominato prima della celebrazione del giudizio di Cassazione;
l’omesso svolgimento di qualsiasi attività informativa da parte del primo difensore domiciliatario;
l’inspiegabile assenza nel giudizio di appello dell’imputato, che invece era stato sempre presente in tutti i precedenti gradi di giudizio.
2.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art 629-bis cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta necessità di prova della mancata conoscenza del processo a carico del ricorrente. L'ordinanza impugnata, in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui grava in capo al ricorrente in rescissione di allegare le situazioni concrete, che, a dispetto dei meccanismi approntati dall'art 420-bis cod. proc. pen., rendono credibile la mancata incolpevole conoscenza del processo, ha svalutato tutti gli elementi circostanziali offerti dalla difesa.
2.3. Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, la Corte di appello ha interpretato in modo illogico e travisante il contenuto della comunicazione pec dell'avvocato GL in data 1 dicembre 2025. Nel citato documento l’avv. GL, anziché rispondere puntualmente alle precise domande sulle informazioni date a LU sul giudizio di appello e sulla sentenza che lo aveva definito, 2 aveva fornito risposte che per il loro contenuto evasivo, costituiscono un riscontro della tesi difensiva. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Secondo la preferibile interpretazione a rendere legittima la dichiarazione di assenza e, quindi, ad escludere la fondatezza del rimedio di cui all'art. 629- bis cod. proc. pen. proposto avverso la sentenza irrevocabile che ha definito il giudizio nei confronti dell’imputato dichiarato assente, è l’effettiva conoscenza del processo da parte di quest’ultimo, non potendosi automaticamente desumere dalla «negligenza informativa» dell’imputato la volontà di sottrarsi ad essa (Sez. 5, n. 23670 del 03/06/2025, [...], Rv. 288209 – 01; Sez. 6, n. 44089 del 23/10/2024, [...], Rv. 287298 – 01; Sez. 5, n. 37154 del 18/09/2024, [...], Rv. 287018 – 01; contra Sez. 3, n. 15124 del 28/03/2024, [...], Rv. 286146 – 01 «In tema di rescissione del giudicato, la mancata conoscenza del processo celebrato in assenza assume rilievo per l'esperibilità del rimedio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. solo qualora sia "incolpevole", dovendosi, invece, ritenere sussistenti profili di colpa nel caso in cui l'indagato o l'imputato, pur a fronte della nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, erroneamente eseguita al difensore in qualità di domiciliatario, non si sia attivato autonomamente per mantenere col predetto i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento»). La mancanza di diligenza dell'imputato nel tenersi informato della celebrazione del processo a proprio carico, dopo l’elezione di domicilio, non integra automaticamente la «volontaria sottrazione alla conoscenza del processo» e non fonda alcuna - non consentita - presunzione di conoscenza della vocatio in iudicium, la quale deve essere accertata dal giudice in positivo al fine di procedere in assenza, quale conoscenza effettiva, senza inversione del relativo onere probatorio» (Sez. 6, n. 34523 del 11/05/2023, [...], Rv. 285177). Tale conclusione è del tutto coerente e consequenziale rispetto alla nuova disciplina del processo in assenza, introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, la quale, nel recepire gli arresti delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [...], Rv. 279420), nonché della giurisprudenza europea (Corte EDU, 18 maggio 2004, Somogyi c. Italia e 10 novembre 2004 IC c. Italia), ha smantellato il sistema di presunzioni operante nel precedente regime, ed ha sostituito il sistema di conoscenza legale con quello di effettività, che ruota intorno al principio per cui in tanto il processo può procedere pur in mancanza dell’imputato, in quanto vi sia la certezza che egli ne abbia conoscenza effettiva e che la sua mancata partecipazione ad esso sia frutto di scelta volontaria, il cui accertamento viene rimesso alla verifica che il giudice è chiamato ad operare in concreto e caso per caso. 3 Coerentemente, il novellato art. 420-bis cod. proc. pen. stabilisce che, al fine di verificare se l’assenza dell’imputato sia frutto di una scelta volontaria e consapevole, il giudice tiene conto di una serie di fattori, tra i quali la nomina di un difensore di fiducia;
ciò attesta che detta nomina costituisce solo uno degli elementi (oltre alle modalità di notifica, agli atti compiuti dall’imputato prima dell’udienza e ad ogni altra circostanza rilevante) rimessi al vaglio del giudice ai fini del relativo accertamento (Sez. 5, n. 23670 del 03/06/2025, [...], cit. in motivazione). D’altra parte, già nel previgente regime, le Sezioni Unite avevano posto in rilievo la necessità di non esasperare il concetto di «mancata diligenza» informativa dell'imputato «sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza», poiché ciò equivarrebbe al ritorno ai precedenti automatismi (Sez. U, n. 23948/2019, dep. 2020, [...], cit.). Non può ritenersi sufficiente, neppure sul piano presuntivo, rispetto all’effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato, il fatto che questi abbia nominato un difensore di fiducia, configurando in tal caso una sorta di onere informativo che sarebbe posto in capo al medesimo imputato in ordine all’evoluzione del procedimento a proprio carico. Pertanto, il mero dato formale del conferimento dell’incarico professionale da parte dell’imputato e la notifica al difensore non è sufficiente a dimostrare la effettiva conoscenza del processo e la volontaria sottrazione allo stesso, essendo piuttosto necessario accertare caso per caso l’esistenza di un effettivo rapporto processuale tra assistito e difensore dal quale sia possibile, non solo presumere, ma anche dimostrare la conoscenza del processo. Quest’ultimo accertamento postula, invero, una motivazione congrua in ordine alle ragioni sulle quali si fonda, non potendosi ritenere sufficiente la mera ricorrenza di una delle circostanze sintomatiche di detta conoscenza, ma dovendosi piuttosto spiegare perché da ciò si può desumere anche la volontaria assenza dell’interessato (Sez. 5, n. 23670 del 03/06/2025, [...], cit. in motivazione). 2. Nell’esaminare l’istanza di rescissione, la Corte di appello ha compiuto tale penetrante verifica in concreto, desumendo l’effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato e, correlativamente, la sua scelta di sottrarsi ad esso non solo dalla nomina di due difensori di fiducia, di cui uno domiciliatario, ma dalla mancata allegazione elementi fattuali dotati di forza dimostrativa, anche solo sul piano logico. Ha, infatti, rigettato l'istanza di rescissione del giudicato osservando che AL LU non solo aveva ricevuto formale notizia circa la fissazione dell'udienza del giudizio disposto dalla Corte di cassazione con la decisione di annullamento, nonché in ordine al deposito della sentenza che aveva definito il giudizio di rinvio, attraverso le rituali notifiche eseguite all’avv. GL, suo difensore di fiducia nonché domiciliatario in tutti i gradi del giudizio con il quale, per di più, aveva mantenuto regolari rapporti professionali anche dopo 4 la nomina di un secondo difensore, l’avv. Giambattista Colombo, in pendenza del giudizio di cassazione, ma non aveva nemmeno allegato circostanze idonee a dimostrare il contrario. Dall’unico elemento dedotto ovvero il contenuto delle mail scambiate tra i due difensori di fiducia non poteva ricavarsi, neanche indirettamente, che il difensore domiciliatario, come sostenuto dal ricorrente, aveva omesso di comunicare al suo assistito la pendenza del giudizio di rinvio ed il suo successivo sviluppo. Al contrario, la documentazione allegata dalla difesa confermava che LU aveva mantenuto i rapporti con il difensore domiciliatario anche dopo la nomina del secondo difensore, di poco precedente al giudizio di cassazione. 3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 20/05/2026 Il Consigliere estensore 5