Sentenza 14 marzo 2003
Massime • 1
L'indebito soggettivo "ex persona accipientis" - che ricorre quando il debito di colui che ha eseguito il pagamento esiste, ma non verso colui che lo ha ricevuto (quando, in altri termini, il solvens è debitore, ma non dell'accipiens) - integra gli estremi di una fattispecie pressoché identica a quella dell'indebito oggettivo, e deve, pertanto, ritenersi disciplinato dall'art. 2033 cod. civ., con la conseguenza che, a legittimare il solvens alla ripetizione di quanto indebitamente pagato, deve ritenersi sufficiente l'obbiettiva inesistenza di una "iusta causa solvendi", non avendo alcuna rilevanza la scusabilità, o meno, dell'errore per effetto del quale il pagamento stesso è stato eseguito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2003, n. 3802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3802 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. MORELLI RI Rosario - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - rel. Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS.ES. ISTITUTO ESATTIVO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO TRIONFALE 7, presso l'avvocato NICOLINO STELLA, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
UNICREDIT FACTORING SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 146, presso l'avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITTORIO CANTELE, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
AR AR;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 25074/00 proposto da:
AR AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIER LUIGI DA PALESTRINA, presso l'avvocato AR CONTALDI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
UNICREDIT FACTORING SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 146, presso l'avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITTORIO CANTELE, giusta delega a margine del controricorso al ricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
contro
IS.ES. ISTITUTO ESATTIVO SRL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 871/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 14/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato STELLA NICOLINO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 29.09.1994, RI RI convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Roma la S.r.l. IS.ES Istituto Esattivo nonché la S.p.A. Credit IN INernationale.
La premessa in fatto fu così precisata: il 15.01.1990 esso attore aveva stipulato con la S.p.a. AR un contratto di leasing automobilistico, convenendo il pagamento di trentatrè canoni mensili ciascuno di lire 1.288.941, con facoltà di acquisire la proprietà del bene;
il pagamento dei canoni era stato eseguito fino alla diciassettesima rata in favore della S.p.a. Credit IN IN.
Alla quale la OC. AR aveva ceduto i crediti nascenti dal contratto.
Il 31.01.1991 era sopravvenuto il fallimento della OC. Stearleasing e il curatore, autorizzato dal giudice delegato, in data 13.04.1992, aveva ceduto tutti i crediti ed i contratti esistenti nel portafoglio della fallita alla S.r.l. Is.Es.. Quest'ultima società, affermandosi titolare, in base a tale atto di cessione, dei diritti di credito nascenti dal contratto di leasing in questione, aveva richiesto ad esso RI il pagamento delle rate nel frattempo scadute, compreso il prezzo di riscatto del bene e in data 16.06.1992 egli aveva versato l'importo di lire 16.623.040 a saldo definitivo dei canoni e riscatto del bene oggetto del contratto. A sua volta la OC. Credit IN. IN. In data 20.07.1992 gli aveva notificato un decreto ingiuntivo di pagamento per la somma di lire 21.578.570 per i canoni insoluti;
egli non aveva proposto opposizione al suddetto decreto che era, pertanto, divenuto esecutivo.
Sostenne lo stesso attore che la cessione dei contratti e dei crediti stipulata il 13.04.1992 dal curatore fallimentare della OC. AR in favore della OC. Is.Es. non aveva potuto ricomprendere a suo oggetto anche il contratto che riguardava esso RI stante la precedente cessione dei crediti derivanti dal contratto stesso stipulata dalla stessa OC. AR in favore della OC. Credit. IN, sicché la OC. Is. Es. non aveva diritto alla corresponsione delle somme mentre, nella contraria ipotesi, egli aveva diritto ad essere risarcito del danno dalla OC. Credit IN che il pagamento delle spesse somme aveva conseguito attraverso il procedimento di ingiunzione. Su tali premesse l'attore richiese:
a) in via principale, la condanna della OC. Is. Es. alla restituzione della somma di lire 16.623.040 , oltre rivalutazione e interessi, perché indebitamente percepita;
b) in via subordinata, la condanna della medesima OC. Is.Es. alla restituzione della somma suddetta a titolo di arricchimento senza causa;
c) in via ulteriormente subordinata, la condanna della OC. Credit IN IN. Al risarcimento del danno nella misura di lire 21.578.570 per avere indebitamente preteso somme ad essa non dovute. Si costituirono in giudizio le convenute.
Esse contrastarono la domanda dell'attore, sostenendo entrambe la legittimità della propria pretesa di pagamento;
la OC. Is.Es. richiese che fosse accertato l'avvenuto trasferimento in favore del marino della proprietà del bene oggetto del contratto di leasing. Il tribunale rigettò le domande con la motivazione che la curatela, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 72 l.f., aveva dichiarato risolti i contratti di leasing stipulati con la fallita AR nonché i contratti di factoring stipulati con la Credit IN S.p.a. e aveva ceduto alla OC. Is. Es. la parte di canoni non corrisposta dal RI.
Appellante quest'ultimo, la Corte di Appello territoriale, in contraddittorio delle società appellate, con sentenza emessa il 14.03.2000, riformando integralmente la sentenza del tribunale, accolse la domanda del RI nei confronti della OC. Is. Es. e condannò quest'ultima alla restituzione della somma indicata dall'attore, oltre gli interessi al tasso legale.
Sul presupposto, ritenuto come non controverso in causa ed espressamente dichiarato dalla convenuta OC. Is. Es., a) che tra la OC. AR (poi fallita) e la OC. Credit IN IN. era intervenuto, prima del fallimento, un contratto di cessione dei crediti d'impresa comprensivo del contratto di leasing intercorso tra la cedente ed il RI e b) che tale contratto di cessione, unitamente a tutti gli altri stipulati tra la medesima società fallita ed altri factors, era stato successivamente sciolto dalla curatela ex art. 72 l.f., la Corte ritenne - decisivamente - che tale scioglimento dei contratti di factor non era idoneo ad incidere sui rapporti che avevano ormai esaurito i loro effetti (come, appunto, il contratto di factoring che determina il trasferimento immediato della titolarità del credito per i canoni ex art. 1376 c.c.) sicché (in questi termini la conclusione) al momento in cui era avvenuta a cessione dei contratti e dei crediti dal fallimento alla OC. Is. Es. unico creditore legittimato alla riscossione dei canoni era la OC. Credit IN IN. .
La OC. Is. Es. non era pertanto legittimata alla riscossione dei canoni nei confronti del RI e il pagamento da quest'ultimo effettuato risultava oggettivamente indebito e, pertanto, ripetibile dallo stesso solvens ex art. 2033 cod. civ.. L'appello incidentale della OC. Is. Es. proposto per l'accertamento del trasferimento del bene in proprietà del RI fu rigettato con la motivazione che detta appellante, che ne aveva l'onere, non aveva offerto nel giudizio nessun elemento idoneo a provare l'asserito trasferimento, mentre il RI sul punto non aveva preso alcuna posizione ne' per affermare l'avvenuto trasferimento della proprietà del bene (un'automobile) ne' per negarlo. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione in via principale la OC. Is. Es. e in via incidentale il RI per il regolamento delle spese nei confronti dell'TO IN . Quest'ultimo resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, il principale e l'incidentale, debbono essere riuniti, secondo il disposto dell'art. 335 c.p.c.. Il ricorso principale è articolato in tre motivi, come segue rubricati e svolti:
1 - falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. - violazione dell'art. 1189 c.c. e dei principi che regolano l'onere della prova.
Si deduce che un indebito nemmeno sarebbe stato configurabile nel caso di specie atteso che il RI, che lo prospettava e deduceva a fondamento della sua pretesa di restituzione, non aveva dato prova circa il mancato conseguimento della proprietà del bene oggetto del contratto di leasing, onde l'onere della prova di tale premessa spettava al RI e non invece ad essa OC. Is.Es. cui la Corte di merito l'aveva addossato.
2 - violazione dell'art. 45 l.f., dell'art. 5 della legge n. 52 del 1991 e dell'art. 2914 n. 2 c.c. avendo la Corte di merito, "con motivazione superficiale e non adeguata rispetto alla complessa problematica degli istituti in questione (leasing e factoring)", escluso la titolarità del crediti in capo ad essa società ora ricorrente senza porsi e risolvere il problema giuridico della opponibilità al fallimento della cedente OC. AR (suo dante causa) della cessione (il contratto di factoring) intervenuta tra la società stessa, in NI , e la OC. Credit IN IN. - accertamento che sarebbe stato prioritario atteso che, in caso di non opponibilita al fallimento come essa ricorrente aveva dedotto - la cessione non avrebbe avuto alcuna incidenza sulla materia del contendere.
3 - falsa applicazione dell'art. 1376 c.c. e degli artt. 72 e 78 l.f..
Si deduce che l'affermazione della Corte di merito, che la cessione dei canoni tra la AR e la Credit IN aveva esaurito i suoi effetti ex art. 1376 c.c. alla data del fallimento della cedente, sia stata del tutto apodittica non avendo la Corte medesima spiegato "come e perché la cessione aveva effetti reali e non invece obbligatori" laddove proprio l'affermazione della non opponibilita al precedente factor (la Credit IN) dello scioglimento dei contratti voluto dalla curatela ex art. 72 l.f. avrebbe richiesto, ad opera di colui che l'avesse dedotto, la prova circa la natura traslativa del factoring in questione. Il primo motivo è infondato.
I termini della controversia ponevano in questione la sola individuazione dell'effettivo avente diritto alla corresponsione dei canoni, ossia dell'effettivo cessionario (factor: legge 21.02.1991 n. 52) del credito per canoni che originariamente era sorto in capo alla OC. AR sul fondamento del contratto di leasing: se l'avente diritto fosse da individuare nella OC. Credit IN INernational in virtù della cessione dei crediti (ed. factoring) stipulata dalla cedente poi fallita, ovvero nella OC. Is. Es. cessionaria dalla curatela fallimentare della cedente stessa. In questi termini si configurava la deduzione dell'indebito soggettivo ex persona creditoris o accipientis (che ricorre quando il debito di colui che ha eseguito il pagamento esiste ma non verso colui che lo ha ricevuto, e cioè quando il solvens è debitore ma l'accipiens non è suo creditore e che, in quanto crea una situazione pressoché identica a quella dell'indebito oggettivo, deve ritenersi- regolato dall'art. 2033 c.c., con la conseguenza che ad abilitare il solvens alla ripetizione di quanto in debitamente pagato è sufficiente l'obbiettiva inesistenza di una legittima causa solvendi, non avendo alcuna rilevanza l'eventuale inescusabilità dell'errore per effetto del quale il pagamento è stato eseguito: Cass. n. 2727 del 1967) che il RI aveva prospettato (in via principale, nei confronti della OC. Is. Es.). Questi essendo i termini della controversia, non era in questione la completa esecuzione del contratto di leasing, con l'effetto finale del trasferimento del bene in capo all'utilizzatore RI, sicché nessuna prova al riguardo - nei termini in cui la ricorrente la deduce, ossia come presupposto dell'azione di ripetizione per indebito ex art. 2033 c. c. - era dovuta dal RI stesso. Il secondo motivo giustamente riferisce il denunciato vizio di "omessa motivazione su punto decisivo" alla "inadeguatezza" della motivazione stessa rispetto ai temi e alle questioni che non soltanto gli istituti giuridici in discussione, per la specificità delle tipologie contrattuali cui lo scioglimento ex art. 72 l.f. dichiarato dal curatore aveva a riferirsi, ma le particolarità della fattispecie, quali la stessa sentenza ora impugnata ha indicato (pag.
3 e 4 nella parte riassuntiva dello svolgimento del processo), ponevano in rilievo.
Si rende così evidente l'insufficienza e la non decisività di quel criterio, riferito (pag. 7 della sentenza) al verificarsi degli effetti traslativi della cessione dei crediti ex art. 1376 c.c., che la Corte di merito ha, invece, individuato come risolutivo della controversia.
Il motivo di ricorso in esame si lascia interpretare nel senso che esso denuncia anche l'omessa pronuncia sulle eccezioni sollevate nel giudizio di merito dalla OC. Is. Es. appellata (con richiamo di quelle sollevate nel primo grado del giudizio) , la cui comparsa di costituzione nel giudizio di appello - che questa Corte esamina in virtù dei poteri di accesso diretto agli atti di causa che il vizio denunciato (art. 112 c.p.c.) le consente di esercitare (v., da ultimo, Cass. n. 11199 del 2000) - conteneva, in effetti, tanto la specifica allegazione della circostanza che " le somme della quale il RI pretendeva la restituzione si riferivano a canoni maturati dopo la dichiarazione di fallimento della cedente OC. AR "quanto la puntualizzazione che nel caso di specie" non tanto un problema di perfezionamento della presunta cessione al C.F.I. dei crediti della AR" era in questione, "quanto l'opponibilità della cessione stessa al fallimento, e per esso, alla OC. Is. Es. avente causa dal fallimento, atteso che non v'era prova in atti ne' dell'accettazione del debitore ceduto, con atto avente data certa, nè del corrispettivo della presunta cessione .....". La Corte di inerito ha del tutto omesso di esaminare tali eccezioni, tanto sotto il profilo della loro rilevanza quanto sotto l'altro della possibile ed eventuale loro decisività per il caso di specie, in relazione ai criteri legali di opponibilità della cessione dei crediti che la stessa Corte avrebbe dovuto individuare, e che manifestamente interferivano con l'individuazione, attraverso i criteri della opponibilità al fallimento e dell'esaurimento degli effetti, dell'ambito oggettivo dello scioglimento ex art. 72 l.f. dei contratti e dei rapporti giuridici stipulati con terzi dalla società poi fallita e della cessione degli stessi contratti e crediti operata dalla curatela in favore della OCietà I.Es. (se comprensiva o non della cessione già a suo tempo operata dalla OC. AR in NI in favore della OC. C.F.IN.). La sentenza dev'essere ,dunque cassata in relazione alle suddette censure.
Restano assorbiti tanto il terzo motivo del ricorso principale quanto il ricorso incidentale del RI.
Il giudice del rinvio provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo motivo dello stesso ricorso e dichiara assorbiti il terzo motivo e il ricorso incidentale. Cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione prima civile della Corte di Cassazione, il 22 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2003