Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2003, n. 3802
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Sentenza 14 marzo 2003

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L'indebito soggettivo "ex persona accipientis" - che ricorre quando il debito di colui che ha eseguito il pagamento esiste, ma non verso colui che lo ha ricevuto (quando, in altri termini, il solvens è debitore, ma non dell'accipiens) - integra gli estremi di una fattispecie pressoché identica a quella dell'indebito oggettivo, e deve, pertanto, ritenersi disciplinato dall'art. 2033 cod. civ., con la conseguenza che, a legittimare il solvens alla ripetizione di quanto indebitamente pagato, deve ritenersi sufficiente l'obbiettiva inesistenza di una "iusta causa solvendi", non avendo alcuna rilevanza la scusabilità, o meno, dell'errore per effetto del quale il pagamento stesso è stato eseguito.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2003, n. 3802
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3802
Data del deposito : 14 marzo 2003

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