Cass. pen., sez. III, sentenza 30/11/2005, n. 2028
CASS
Sentenza 30 novembre 2005

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Massime1

L'appropriazione di un bene ereditario, sul quale erano stati apposti i sigilli, da parte di un erede testamentario in possesso dei beni ereditari, e che abbia accettata l'eredità, configura il reato di violazione dei sigilli, di cui all'art. 349 cod. pen., ma non anche quello di appropriazione indebita, atteso che questi diviene con l'accettazione proprietario del compendio ereditario. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che non riverbera sul principio di cui sopra l'eventuale successivo accertamento in sede civile della fondatezza dell'azione di rivendicazione promossa da un erede pretermesso, con conseguente revisione della proprietà dei beni ereditari).

Commentario1

  • 1La cointestazione esclude l’appropriazione indebita in assenza di vincoli ereditari formalizzati
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 30/11/2005, n. 2028
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2028
Data del deposito : 30 novembre 2005

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