Sentenza 30 novembre 2005
Massime • 1
L'appropriazione di un bene ereditario, sul quale erano stati apposti i sigilli, da parte di un erede testamentario in possesso dei beni ereditari, e che abbia accettata l'eredità, configura il reato di violazione dei sigilli, di cui all'art. 349 cod. pen., ma non anche quello di appropriazione indebita, atteso che questi diviene con l'accettazione proprietario del compendio ereditario. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che non riverbera sul principio di cui sopra l'eventuale successivo accertamento in sede civile della fondatezza dell'azione di rivendicazione promossa da un erede pretermesso, con conseguente revisione della proprietà dei beni ereditari).
Commentario • 1
- 1. La cointestazione esclude l’appropriazione indebita in assenza di vincoli ereditari formalizzatihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/11/2005, n. 2028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2028 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 30/11/2005
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 2164
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 542/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI FR, n. a Bari il 22 settembre 1951;
avverso la sentenza del 4/05/2004 della Corte d'appello di Perugia;
Udita la relazione fatta in Pubblica udienza dal Consigliere Dott. Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'annullamento con rinvio. la Corte osserva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. GI FR è stata tratta a giudizio per rispondere: A) del delitto di cui all'art. 349 c.p. per aver violato quattro sigilli apposti per ordine del Pretore di Perugia al fine di assicurare la conservazione e l'identità delle cose custodite all'interno delle stanze dell'appartamento sito in piazza Biordo Michelotti, 5, già di proprietà di RG IA (acc. in Perugia il 1/09/1998); B) del delitto p. e p. dall'art. 627 c.p. perché, in qualità di coerede, per procurarsi un profitto, si impossessava di un quadro (di grandi dimensioni e raffigurante una donna), sottraendolo da un locale dell'appartamento sito in piazza Biordo Michelotti, 5, (acc. in Perugia il 1/09/1998); C) del delitto di cui all'art. 646 c.p. perché, per procurarsi un ingiusto profitto, si appropriava delle cose mobili indicate nel prospetto "Beni di proprietà GI" (in realtà beni ereditari contesi e quindi anche di proprietà di NA GA) dei quali aveva il possesso (in Perugia nell'aprile 1999). Con sentenza emessa in data 17/05/2003 il Tribunale di Perugia in composizione monocratica ha dichiarato l'imputata colpevole dei delitti di cui agli artt. 349 c.p. e 646 c.p., qualificato il fatto di cui sub art. 627 c.p. quale ipotesi ex art. 646 c.p. e, ritenuta la continuazione tra i delitti ascritti, l'ha condannata alla pena di anni uno di reclusione e Euro 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, con i benefici della pena sospesa e della non menzione. La GI è poi stata condannata al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita GA NA, demandando la liquidazione definitiva alla separata sede civile e attribuendo inoltre una provvisionale di Euro 40.000,00 in favore della parte civile.
L'imputata è stata invece assolta dal reato di cui all'art. 646 c.p. limitatamente ai beni di cui al prospetto 25/06/1996 allegato al proc. 2795195 PM dove si indica "di mia moglie".
2. GI FR proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Perugia, Sosteneva l'appellante che, in riferimento al reato di violazione dei sigilli, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto che la procedura intentata dalla NA innanzi al Giudice civile era venuta meno per estinzione, pronunciata il 5/08/1998, conseguente alla rinuncia da parte della NA non solo al procedimento in corso (debitamente accettata dalla controparte), ma anche alla redazione dell'inventario, cui la procedura era finalizzata. Era sì vero che il Giudice civile aveva anche fissato, con un provvedimento integrativo, la data e le modalità di rimozione dei sigilli, ma tale atto era da ritenere ultroneo e privo di qualsiasi effetto, poiché l'estinzione del procedimento aveva precluso al Giudice qualsiasi pronuncia.
Deduceva poi che, in riferimento al delitto di appropriazione indebita, non vi era la prova che i beni ritenuti sottratti erano di proprietà altrui.
Il Tribunale non aveva tenuto in considerazione la circostanza che, alla data di apertura della successione, essa appellante era l'unica erede e che, accettando l'eredità, veniva a realizzare ex art. 459 c.c. l'acquisto dei beni ereditari e la confusione di questi nel proprio patrimonio. La parte civile proponeva a sua volta un appello incidentale con cui chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
3. La Corte d'appello di Perugia, con sentenza del 4-14 maggio 2004, in parziale riforma della sentenza emessa in data 17/05/2003 dal tribunale di Perugia, concedeva all'imputata le circostanze attenuanti generiche e riduceva la pena a mesi 8 di reclusione ed Euro 250,00 di multa. Condannava GI FR al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile. Confermava nel resto l'appellata sentenza.
4. Avverso questa pronuncia l'imputata ha proposto ricorso per Cassazione articolato in due motivi sul capo A) dell'imputazione (violazione dei sigilli) e tre motivi sui capi B) e C)
(appropriazione indebita), nonché un motivo sul capo del risarcimento del danno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I primi due motivi del ricorso, con cui si censura la violazione dell'art. 349 c.p. (capo A dell'imputazione), sono infondati. Correttamente la Corte d'appello ha fatto riferimento al disposto dell'art. 763 c.p.c. che prevede che la rimozione dei sigilli è ordinata con decreto dal giudice su istanza di alcuna delle persone indicate nell'art. 753 c.p.c., numeri 1, 2 e 4, aggiungendo che nei casi previsti nell'art. 754 c.p.c. può essere ordinata anche d'ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai numeri 2 e 3, la rimozione deve essere seguita dall'inventario.
Quindi fino a quando non interviene il decreto di rimozione dei sigilli la loro violazione integra la condotta penalmente sanzionata dall'art. 349 c.p.. In proposito questa Corte (Cass., sez. 6^, 26 giugno 1992, Giovansante) ha affermato che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 349 c.p. si richiede soltanto che i sigilli siano apposti per disposizione di legge o per ordine dell'autorità al fine di assicurare la conservazione o l'identità di una cosa mobile o immobile per fini pubblici;
il controllo sull'operatività del vincolo derivante dall'apposizione dei sigilli resta, pertanto, limitato all'identificazione dell'autorità che li ha apposti al solo fine di verificare l'esistenza del relativo potere e, inoltre, all'accertamento dell'esistenza della legge ovvero del provvedimento autoritativo, anche se atipico, che impongono o consentono tale apposizione;
non occorre invece, che il provvedimento sia immune da vizi di legittimità, giacché questi, ove sussistenti, devono essere denunciati e fatti valere nei modi di legge, ai fini della revoca della misura, ma non giustificano l'autotutela dell'interessato mediante rimozione dei sigilli o altra condotta idonea ad eludere il citato vincolo di immodificabilità della cosa.
Correttamente quindi la Corte d'appello, confermando la pronuncia di primo grado, ha ritenuto irrilevante, al fine dell'integrazione degli estremi del contestato reato, che la procedura di inventario dei beni ereditali si fosse estinta per rinuncia agli atti, non senza rilevare, sotto il profilo soggettivo, il tentativo di ricostruire i sigilli violati.
2. Gli altri tre motivi, con cui la ricorrente deduce la mancanza o carenza di motivazione dell'impugnata sentenza quanto ai reati di cui ai capi B) e C) (appropriazione indebita), ed il terzo motivo, con cui, in riferimento ai medesimi capi di imputazione, si contesta la ritenuta alterità dei beni ereditari in questione, possono essere considerati congiuntamente in quanto oggettivamente connessi. I motivi sono fondati.
È pacifico che l'imputata fosse chiamata all'eredità quale unica erede testamentaria che si contrapponeva ad un erede legittimario pretermesso (NA GA). Ha ritenuto la Corte d'appello che proprietario dei beni ereditari sia colui che al termine del contenzioso instaurato tra gli eredi risulti aggiudicatario degli stessi. In realtà una volta che l'unico chiamato all'eredità come erede testamentario, in possesso dei beni ereditari, dichiari di accettare la vocazione ereditaria, diventa erede e proprietario dei beni ereditari, ferma restando la possibilità per l'erede pretermesso di accettare anch'egli la vocazione ex lege e di rivendicare la proprietà dei beni chiedendo, a garanzia dell'integrità del compendio ereditario, l'inventario e l'apposizione dei sigilli.
In particolare il chiamato all'eredità subentra al de cuius nel possesso dei beni ereditari senza la necessità di materiale apprensione, come si desume dall'art. 460 c.c. che abilita il chiamato, anche prima dell'accettazione, alla proposizione delle azioni possessorie a tutela degli stessi, così come l'erede, ex art. 1146 c.c., vi succede con effetto dall'apertura della successione.
L'onere imposto dall'art. 485 c.c. al chiamato all'eredità che si trovi nel possesso di beni ereditari di fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia di essa condiziona la facoltà del chiamato di accettare l'eredità con beneficio di inventario ex art. 484 dello stesso codice, nonché quella di rinunciare all'eredità, ai sensi del successivo art. 519, in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius, dovendo il chiamato, allo scadere del termine stabilito per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice. Ma l'accettazione dell'eredità devoluta per legge costituisce comunque una manifestazione unilaterale di volontà del successibile, che produce l'effetto dell'acquisto dell'eredità a norma dell'art. 459 c.c.;
l'accettazione dell'eredità fa subentrare il successore nell'intero ed indistinto patrimonio del de cuius.
In tale evenienza l'unico erede testamentario in possesso dei beni ereditari che violando i sigilli, dopo l'intervenuta accettazione dell'eredità, si appropri di un bene ereditario commette il reato di violazione dei sigilli (art. 349 c.p.), ma non anche quello di appropriazione indebita perché egli, nella sua prospettazione di chiamato per vocazione testamentaria come erede universale nel possesso dei beni, è divenuto, con l'accettazione dell'eredità, proprietario di tutto il compendio ereditario.
La circostanza che poi in sede civile si accerti la fondatezza della rivendicazione dell'erede legittimario pretermesso conduce a rivedere la proprietà dei beni ereditari, ma non incide sulla rilevanza penale dei comportamenti tenuti dall'unico erede testamentario che, essendo in possesso dei beni ereditari, abbia accettato l'eredità. Quindi sotto il profilo penalistico manca l'alterità del bene perché possa configurarsi il reato di appropriazione indebita. In questa parte pertanto l'impugnata sentenza va annullata perché il fatto (della contestata appropriazione indebita) non sussiste.
4. L'ultimo motivo del ricorso, con cui la ricorrente si duole dell'eccessività della provvisionale, è infondato. La sua determinazione infatti rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non pregiudica l'esatta quantificazione del danno risarcibile. Nè rileva l'accoglimento dei motivi di cui sopra sub 3 atteso che comunque la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 349 c.p. costituisce titolo sufficiente per legittimare l'accordata provvisionale. La natura provvisoria della stessa non richiede neanche alcun suo riproporzionamento in relazione al minor grado di responsabilità della ricorrente in ragione dell'insussistenza del contestato reato di appropriazione indebita. Ha affermato questa Corte (Cass., sez. 2^, 28 marzo 1995, Terrosi) che il provvedimento con il quale il giudice di merito assegna alla parte civile una somma da imputarsi alla liquidazione definitiva non è impugnabile in cassazione sia per la sua intrinseca discrezionalità di merito, sia perché, per sua natura, è provvisorio ed insuscettibile di passare in giudicato, essendo destinato ad essere assorbito dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento nella competente sede civile.
5. In conclusione l'impugnata pronuncia deve essere annullata senza rinvio limitatamente ai motivi accolti;
la pena deve essere diminuita dell'aumento inflitto per la continuazione (mesi due e dieci giorni di reclusione e Euro 100,00 di multa) e quindi deve essere ridotta a cinque mesi e venti giorni di reclusione e Euro 150,00 di multa.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al reato di cui all'art. 646 c.p. perché il fatto non sussiste ed elimina la pena di mesi due e dieci giorni di reclusione e Euro 100,00 di multa;
rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2006