Sentenza 2 aprile 1998
Massime • 1
In materia finanziaria i sostituti d'imposta possono beneficiare dell'amnistia di cui al D.P.R. 20 gennaio 1992 n. 23, per i periodi di imposta per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione (mod.770) è scaduto anteriormente al 30 novembre 1991, a condizione che le ritenute non versate tempestivamente risultino corrisposte entro il 23 gennaio 1992 (data di entrata in vigore del D.P.R. 23 del 1992),indipendentemente dal fatto che siano state indicate o meno nella prescritta dichiarazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/04/1998, n. 6051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6051 |
| Data del deposito : | 2 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Umberto PAPADIA Presidente del 2.04.1998
1. Dott. Aldo RIZZO Consigliere SENTENZA
2. " Nicola QUITADAMO " N. 1184
3. " Aldo FIALE " REGISTRO GENERALE
4. " Amedeo FR " N. 42237/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari;
avverso la sentenza 22.09.1997, pronunciata dalla Corte di Appello di Bari nei confronti di:
CC IU, n. a San Severo (FG) il 12.06.1937;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo FIALE;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Wladimiro DE NUNZIO che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 1.2.1994 il Tribunale di Foggia affermava la penale responsabilità di BU IU in ordine ai reati di cui:
all'art. 1, 1^ comma legge n. 516/1982;
all'art. 1, 2^ comma - nn. 1 e 2, legge n. 516/1982;
all'art. 1, 6^ comma, legge n. 516/1982;
all'art 2 cpv. della legge n.516/1982 (omesso versamento all'Erario, quale sostituto d'imposta, di ritenute d'acconto operate per gli anni 1985, 1986 e fino al 20.7.1988)
e, unificati gli stessi nel vincolo della continuazione, lo condannava alla pena principale di mesi sette di reclusione e lire sette-milioni di multa ed alle pene accessorie di legge. Sul gravame dell'imputato, la Corte di Appello di Bari - con sentenza 22.9.1997 - in riforma della decisione di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti del CC, essendo tutti i reati anzidetti estinti per l'amnistia concessa con il D.P.R. n.23/1992. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari - limitatamente al reato di cui all'art. 2 cpv. della legge n.516/1982 (capo D della rubrica) - eccependo che a tale reato erroneamente era stata applicata l'amnistia, poiché la dichiarazione integrativa presentata dall'imputato non aveva avuto ad oggetto l'omesso versamento delle ritenute d'acconto specificate nella contestazione, ma solo il reddito da quegli conseguito dal 1984 al 1990. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'imputato, invero, in ordine al contestato delitto di cui all'art.2 cpv. della legge n.515/1982, non può godere del beneficio dell'amnistia concesso con il D.P.R. n.23/1992, poiché non ha provato di avere versato, nei termini fissati dal legislatore, le ritenute di acconto di cui alla contestazione.
Deve evidenziarsi in proposito, che l'art.63 della legge 30.12.1991, n.413, inserito nel Titolo VI (disposizioni per agevolare la definizione delle situazioni e pendenze tributarie), ammette a determinate condizioni i sostituti di imposta, che non abbiano versato le ritenute, a presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse e per rettificare in aumento quelle già presentate. L'art. 67, 3^ comma della stessa legge n.413/1991, che contiene la delega al Presidente della Repubblica a concedere amnistia per i reati tributari, e l'art. 1, 3^ comma, del D.P.R. 20.1.1992, n.23, che concede l'amnistia, stabiliscono che, per il reato di omesso versamento delle ritenute, il beneficio si applica a condizione che, alla data di entrata in vigore di tale decreto (23 gennaio 1992), le ritenute siano state versate ovvero l'importo delle ritenute non versate risulti compreso in quello indicato nella dichiarazione integrativa.
Dalla coordinazione di tali previsioni normative discende che i sostituti di imposta, per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della relativa dichiarazione (il mod.770) è scaduto anteriormente al 30 novembre 1991, possono beneficiare dell'amnistia:
- a condizione che le ritenute non versate tempestivamente risultino corrisposte entro il 23 gennaio 1992,indipendentemente dal fatto che esse siano state o meno indicate nella prescritta dichiarazione, - ovvero a condizione che i corrispondenti importi, se non indicati, in tutto o in parte, nella prescritta dichiarazione, e quindi non versati, vengano inseriti nella dichiarazione integrativa prevista dall'art.63, che poteva essere presentata fino al 20 giugno 1993, termine ultimo stabilito per effetto delle proroghe disposte da successive disposizioni di legge.
Restano pertanto esclusi dal beneficio dell'amnistia i sostituti d'imposta che, pur avendo adempiuto all'obbligo fondamentale della dichiarazione delle ritenute operate, non hanno poi provveduto al versamento dei relativi importi entro il 23 gennaio 1992. Il sistema dianzi delineato non ha mancato di suscitare perplessità, dal momento che soltanto ai sostituti d'imposta che non abbiano versato le ritenute, avendo altresì occultato in tutto o in parte la loro posizione debitoria,(e non anche a coloro che abbiano presentato regolare e fedele dichiarazione) è stata riconosciuta la possibilità di avvalersi di termini più dilazionati per regolarizzare la loro posizione e poter beneficiare dell'amnistia, ma la Corte Costituzionale -con ordinanza 13/20 dicembre 1993,n. 452- ha osservato che la normativa in questione è il frutto di una scelta razionale ed insindacabile del legislatore, escludendo qualsiasi possibilità di un proprio intervento additivo.
All'originario quadro normativo si è aggiunto successivamente l'art.62 bis della legge n.413/1991, introdotto dall'art.5, 6^ comma del D.L. 23.1.1993, n. 13, convertito con modificazioni nella legge 24.3.1993, n.75, con il quale è stata accordata ai sostituti d'imposta la possibilità di sottrarsi alle sanzioni amministrative previste per la violazione dell'obbligo di versamento, a condizione che essi provvedessero, entro determinati termini (poi fissati al 20 giugno 1993), al pagamento delle ritenute indicate nella dichiarazione annuale e non versate ed alla presentazione di apposita dichiarazione integrativa.
Tale ultima norma, secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema (Cass., Sez. III, 17 giugno 1994), esclude non solo, ed espressamente, l'applicazione della sanzioni amministrative previste dalle leggi finanziarie, ma opera nel contempo con gli stessi effetti penali delle dichiarazioni integrative previste dall'art.63. Nella fattispecie in esame non risulta che l'imputato, per gli anni 1985, 1986 e 1988, abbia integrato o modificato le dichiarazioni annuali (mod.770) relative alle ritenute effettivamente operate e non versate, ne' che abbia, comunque, provveduto entro il 23 gennaio 1992 all'integrale versamento di quelle omesse.
In una situazione siffatta egli, per il delitto ascrittogli al capo D) della rubrica, non può godere dell'amnistia concessa con il D.P.R. n.23/1992. Lo stesso BU, del resto - come esattamente rilevato dal P.G. ricorrente - nei motivi di appello non aveva chiesto l'applicazione dell'amnistia per tale delitto, limitandosi per esso a richiedere il riconoscimento di attenuanti generiche prevalenti, il minimo della pena ed i benefici di legge.
Il reato continuato in oggetto non è prescritto, poiché il termine massimo di prescrizione (nove anni ex artt. 9 legge n.516/1982 e 160 cod.pen.) è rimasto interrotto per un complessivo periodo di anni 2, mesi 3 e giorni 20, per effetto dei provvedimenti normativi di "condono fiscale" succedutisi dal D.L. n.69/1989 fino alla legge 24.3.1993, n.75 (vedi Cass., Sez. III, 25.9.1995, ric. Franconeri).
La sentenza impugnata, pertanto, limitatamente al reato di cui all'art. 2 cpv. della legge n. 516/1982, deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 608, 615 e 623 c.p.p., annulla la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all'art.2 cpv. legge n.516/1982 (capo D della rubrica), e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 1998