Sentenza 2 agosto 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2002, n. 11612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11612 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
IN NOME DE POPOLO ITALIANO 7 02 REPUBBLICA ITALIANA R.G.N.1838/01 LA CORTE SUPREMA DI C SSAZIONE Cron.29220 SEZIONE LAVORO Composta dagii I ni Siggi viagistrati. Rep. Doii. Guglielmo SCIARELLI Presidente Ud.
9.4.02 Don. Alberto SPANO Consigliere Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: NEW HOLLAND s.p.a. (già Fiat EO), in persona dell'amministatore delegato ing. Federico Corradini, e FIAT HITACHI EXCAVÈTORS_s.p.a., in persona dell'amministartore delgato ing. Fausto Lanfranco, elettivamente domiciliate in Roma Vie degli Scipiani, 288 al Lungotevere Michelangelo. A presso lo studio dell'avv. prof. Mattia Persiani, che 1536 unitamente agli avv.Silvano Piccininno, Germano Dondi e Cataldo Motta, le rappresentano e difendono per procure notarili in atti;
- ricorrenti -
- 1 -
contro
RE IM
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 147 del 24.1.2000, reg.gen. n. 1967/98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 aprile 2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi, Udito l'avv. Piccininno;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fuzio Riccardo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 24 gennaio 2000 il Tribunale di Lecce, decidendo sull'appello proposto da Fiat EO s.p.a e FIAT-ITACHI EXCAVATORS s.p.a nei confronti di EN Cosimo, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello, confermando l'inefficacia del licenziamento del EN ad opera della Fiat EO in quanto prima del licenziamento il suo rapporto di lavoro era proseguito ex art.2112 c.c. con la cessionaria dell'azienda Fiat HI, incorporata poi nella Fiat-HI XC. allaOsservava in motivazione che andava confermata l'inapplicabilità fattispecie dell'art.47, comma V°, della legge n.428 del 1990, che deroga all'applicazione dell'art.2112 c.c., in quanto doveva confermarsi l'illegittimità -2- dell'accordo sindacale 11.12.1992 perché stipulato in assenza dei presupposti previsti dal citato art. 47. Osservava, quindi, che la pronuncia delle Sezioni Unite n.8640 del 1991 invocata dalle appellanti non giovava ad esse in quanto la questione oggetto della medesima era la applicazione della diversa norma di cui all'art.3 della legge n.215 del 1978, mentre la norma che regola la fattispecie oggetto della presente controversia è il quinto comma dell'art.47 della legge n.428 del 1990. Inoltre nel caso esaminato dalle SS.UU. la dichiarazione dello stato di crisi aveva preceduto l'accordo sindacale. Riteneva che requisito minimo per l'applicabilità della nuova norma è che la domanda di dichiarazione dello stato di crisi preceda l'accordo sindacale e che l'accertamento di tale stato non sia fatto con riferimento ad un periodo successivo all'accordo. Aggiungeva, inoltre, che per l'applicazione della norma mancava l'ulteriore requisito della cessazione dell'attività, che escludeva che fosse richiesto solo per le aziende soggette a procedure concorsuali. Concludeva che doveva confermarsi la sentenza impugnata che aveva ritenuto l'applicabilità dell'art.2112 c.c. alla vicenda in oggetto. Propongono ricorso per cassazione la Fiat HI XC e la NE Holland s.p.a. (già Fiat EO) affidato a cinque motivi ed illustrato poi con memoria, il EN non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo le ricorrenti, denunciando la violazione e falsa applicazione della direttiva comunitaria n. 187 del 1977 e 47, quinto comma, della legge n.428 del 1990 -3- ed il vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), censurano l'interpretazione dell'art.47 come coerente con la direttiva comunitaria n. 187 del 1977, mentre esso contrasta irrimediabilmente con la direttiva che, secondo la Corte di Giustizia della Comunità Europea si applica anche alle imprese dichiarate in crisi, ma che tuttavia ha efficacia solo verticale (nei confronti degli Stati membri) e non anche orizzontale (nei confronti dei cittadini), non tenendo peraltro conto che la nuova direttiva n.98/50 del 29 giugno 1998 prevede la possibilità di deroghe alla precedente direttiva in favore delle aziende in crisi allo scopo di favorirne la sopravvivenza. Con il secondo motivo le ricorrenti denunziano la violazione dell'art.47, primo e quinto comma, della legge n.428 del 1990 (art.360 n. c.p.c.) nel punto in cui la sentenza impugnata ha escluso che l'accordo sindacale dell'11.11.1992 fosse idoneo ad escludere che parte dei dipendenti passassero alle dipendenze dell'acquirente, ritenendo non applicabile la norma all'azienda in crisi. Con il terzo motivo le società denunziano la medesima violazione di legge di cui ai motivi precedenti per avere interpretato la norma in contrasto con la sua ratio di consentire la sopravvivenza dell'azienda oggetto del trasferimento e con essa la conservazione di almeno una parte dei posti di lavoro. Con il quarto motivo, denunziando la violazione dell'art.47 citato sotto due profili, le ricorrenti deducono che non era necessario che la dichiarazione dello stato di crisi precedesse l'accordo sindacale e che fosse cessata l'attività della impresa, - 4- requisito questo richiesto solo per le imprese assoggettate a procedura concorsuale e non anche per le imprese i crisi. I quattro motivi, che sono connessi deducendo sotto più profili la violazione di una medesima norma, sono fondati. Questa Corte aveva già affrontato il problema della vigenza ed interpretazione del quinto comma dell'art. 47 ritenendo, in conformità di decisioni della Corte del Lussemburgo compresa quella emessa il 7.12.1995 per altra causa relativa alla causa di altro lavoratore per la medesima vicenda oggi in esame, la vigenza della norma nazionale perché la contraria direttiva comunitaria n. 187 del 1977 non ha efficacia orizzontale e che, anche alla stregua del più recente diritto comunitario (direttiva n.98/50) devono ritenersi ammissibili deroghe all'art.2112 c.c. dirette alla salvaguardia delle possibilità occupazionali purché i poteri dell'imprenditore cessionario siano esercitati nei limiti dell'ordinamento interno, cfr. Cass. n.4724 del 1999. Quanto a questi ultimi ed in particolare alle due questioni che costituiscono il punto centrale della sentenza impugnata, se l'accordo sindacale debba essere successivo alla dichiarazione dello stato di crisi e se la cessazione dell'attività sia requisito anche per le aziende non assoggettate a procedura concorsuale, la Corte in una causa avente per oggetto altri licenziamenti della medesima vicenda oggi esaminata (NE Holland Italia s.p.a, Fiat Riattacchi XC c. Sozzo Oronzo ed altri) ha con la sentenza n.4073 del 21.3.2001 enunciato il seguente principio: -5- "Nell'ipotesi di trasferimento d'azienda, ai fini dell'operativita' agli effetti previsti dall'art. 47, quinto comma della legge n. 428 del 1990 (esclusione dei lavoratori cessionario), l'accordo sindacale non deveeccedentari dal passaggio presso il necessariamente intervenire in epoca posteriore alla richiesta di dichiarazionedello stato di crisi aziendale di cui all'art. 2, quinto comma, lett. C) della legge n. 675 del 1977, ne' deve ritenersi indefettibilmente necessaria, in presenza della suddetta dichiarazione di crisi, la cessazione dell'attivita' aziendale, senza che la non conformita' del citato art. 47 alla direttiva comunitaria n. 187 del 1977 (nell'interpretazione datane dalla Corte di giustizia con la sentenza 7 dicembre 1995, in causa C472/1993) ne precluda l'applicazione nell'ordinamento interno (non potendo, comunque, la disposizione comunitaria spiegare legittimamente efficacia diretta nei rapporti tra privati)." Il Collegio, condividendo le ragioni esposte nella sentenza che precede e non essendo state esposti argomenti per mutare la decisione, ritiene di confermare i principi di cui alla trascritta massima. Il quinto motivo, con il quale si censura la sentenza impugnata per non avere rilevato la decadenza del EN dalla impugnativa del licenziamento perché proposta oltre il 60° giorno di cui all'art.6 della legge n.604 del 1966, è assorbito dall'accoglimento dei motivi precedenti. -6- La sentenza impugnata, che ha falsamente applicato l'art.47, quinto comma, della legge n.428 del 1999, va cassata e la causa va rinviata per nuovo esame alla Corte di Appello di Lecce che nel decidere si atterrà al trascritto principio di diritto. Allo stesso giudice si demanda anche, ex art.385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P Q M
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Lecce. Così deciso in Roma il 9.4.2002 b lic wal Il Consigliere est. Il Presidente IFernando Lufi. an ILGANOF UERE -2 A60 2012 JERE Sauco -7-