Sentenza 18 aprile 2007
Massime • 1
È illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale in composizione monocratica, investito della richiesta di convalida dell'arresto e di prosecuzione del procedimento con il giudizio direttissimo, ometta di pronunciarsi sulla convalida a causa dell'evasione dell'imputato dagli arresti domiciliari, disponendo la restituzione degli atti al P.M., in quanto la mancata presentazione dell'imputato all'udienza di convalida non costituisce impedimento alla prosecuzione del giudizio e alla convalida del provvedimento. Ne deriva che in tal caso il Tribunale deve provvedere sulla convalida, impregiudicata la trasformazione del rito a norma dell'art. 452 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/04/2007, n. 17193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17193 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 18/04/2007
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 924
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 29697/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola;
avverso l'ordinanza emessa il 10.07.2006 dal Tribunale di Nola in c.m. nel giudizio di convalida dell'arresto di:
NE ON, nato a [...] il [...];
esaminati gli atti, il ricorso e il provvedimento censurato;
udita in camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
lette le richieste scritte del Procuratore Generale in sede (sost. P.G. Dott. Antonio Mura), che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come si desume dalla narrativa dell'odierno ricorso, la sera dell'8.7.2006 agenti di polizia municipale del comune di Sant'Anastasia (Napoli) traevano in arresto il cittadino moldavo NE ON in flagranza dei reati di resistenza e lesioni lievi a pubblico ufficiale. Il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola in servizio di turno, informato dell'avvenuto arresto dell'uomo (art. 386 c.p.p., comma 1), ordinava ex art. 386 c.p.p., comma 5 che lo stesso fosse custodito in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione (l'ufficio dei vigili urbani di Sant'Anastasia essendo sprovvisto di idonee camere di sicurezza) e fosse tradotto il successivo 10.7.2006 in udienza davanti al Tribunale di Nola per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio direttissimo a norma dell'art. 558 c.p.p.. La mattina del 10.7.2006, nell'atto di prelevarlo per condurlo in Tribunale, gli ufficiali di p.g. operanti constatavano che il NE si era allontanato dal suo domicilio senza darne notizia, rendendosi in tal modo "volontariamente irreperibile" (evasione). Nondimeno il procedente pubblico ministero richiedeva al locale Tribunale la convalida dell'arresto del NE e l'instaurazione del pedissequo giudizio direttissimo nei suoi confronti.
Il Tribunale di Nola, con l'epigrafata ordinanza del 10.7.2006, respingeva entrambe le richieste del p.m., dichiarandone la improcedibilità e restituendo i relativi atti alla Procura della Repubblica. Nella motivazione dell'ordinanza reiettiva il Tribunale testualmente rilevava: "Ai sensi dell'art. 558 c.p.p. il p.m., presenta direttamente all'udienza, in stato di arresto per la convalida ed il contestuale giudizio, la persona precedentemente tratta in arresto;
...nel caso di specie non è possibile procedere alla convalida dell'arresto e al contestuale giudizio direttissimo in mancanza del presupposto della presentazione dell'arrestato in udienza...".
Avverso l'ordinanza in questione ricorre, con riferimento al mancato svolgimento dell'udienza di convalida dell'arresto, il Procuratore della Repubblica di Nola, deducendo la violazione e l'erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 558 e 391 c.p.p.. Osserva il ricorrente che, richiamando l'art. 558 c.p.p.
espressamente la disciplina dell'udienza di convalida dell'arresto fissata dall'art. 391 c.p.p., il Tribunale avrebbe dovuto in ogni caso procedere agli incombenti connessi alla convalida dell'arresto del prevenuto (verifica del rispetto delle condizioni previste dagli artt. 380 ss. c.p.p.). A norma dell'art. 391 c.p.p., comma 4 il giudice deve provvedere, convalidando l'arresto allorché risulti che lo stesso è stato legittimamente eseguito nell'osservanza dei termini e dei presupposti di legge. A tal fine la presenza o non dell'arrestato all'udienza di convalida non può assumere valore dirimente ai fini del giudizio sul legittimo e corretto operato della polizia giudiziaria. La presenza dell'arrestato assume rilievo (arg. ex art. 391 c.p.p., commi 3 e 7) soltanto ai fini del suo eventuale interrogatorio (che l'arrestato può impedire abbia luogo, rifiutandosi di comparire) e della susseguente notifica dell'ordinanza relativa alla convalida. Per tanto, secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe unicamente dovuto dare atto dell'impossibilità di farsi luogo all'interrogatorio dell'arrestato (volontariamente non comparso) e procedere alle ulteriori valutazioni inerenti la legittimità formale e sostanziale dell'arresto, misura precautelare soggetta a postumo controllo di legittimità. Con memoria depositata l'11.4.2007 il difensore d'ufficio del resistente ha esposto ragioni a sostegno del rigetto del ricorso, sostenendo che nell'instaurazione del giudizio direttissimo è indispensabile la presenza dell'imputato (arrestato), cui è oralmente contestata l'imputazione in udienza, donde l'inapplicabilità dell'art. 391 c.p.p., comma 3 che consente la convalida dell'arresto anche in assenza dell'indagato. Il ricorso proposto dal pubblico ministero è fondato. La denunciata ordinanza del Tribunale di Nola è affetta da erronea applicazione (illegittimità per violazione della legge processuale) del combinato disposto dell'art. 558 c.p.p., comma 4 e art. 391 c.p.p., comma 3. Valutazione che trova fondamento nelle ragioni lucidamente espresse nelle requisitorie scritte del concludente Procuratore Generale presso questa Corte, richiamatosi a precedenti giurisprudenziali di legittimità che coonestano la correttezza giuridica dell'impostazione ermeneutica definita dal ricorrente pubblico ministero.
In particolare non può che farsi riferimento ad una recente decisione di questa Corte regolatrice, assunta in un caso del tutto assimilabile a quello oggetto dell'odierno gravame. Decisione (Cass. Sez. 5, sent. 10.2.2006 n. 11589, PM in proc. Naidin, rv. 233901) con cui si puntualizza: "È illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale in composizione monocratica, investito della richiesta di convalida dell'arresto e di prosecuzione del procedimento con il giudizio direttissimo, ometta di pronunciarsi, in ragione dell'evasione dell'imputato dagli arresti domiciliari, disponendo la restituzione degli atti al p.m., in quanto la mancata presentazione dell'imputato all'udienza di convalida - giusta il disposto dell'art.391 c.p.p., comma 3, il quale prevede espressamente l'ipotesi della mancata volontaria comparizione dell'interessato all'udienza in questione - non costituisce impedimento alla prosecuzione del giudizio ed alla convalida del provvedimento;
ne consegue che in tal caso il Tribunale deve provvedere sulla convalida, impregiudicata la trasformazione del rito ex art. 452 c.p.p.". Deve, dunque, essere annullata l'impugnata ordinanza con rinvio degli atti al Tribunale di Nola che procederà al giudizio di convalida dell'arresto di ON NE, uniformandosi - per gli effetti di cui all'art. 627 c.p.p., comma 3 - ai principi dianzi enunciati.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2007