Sentenza 17 gennaio 2002
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Sommario: 1. Cronaca di una legge annunciata. Dalla presentazione del d.d.l. all'emendamento Giulietti. – 2. Segue. La prima approvazione delle Camere e il rinvio presidenziale. – 3. Segue. Il d.l. n. 352/2003, le osservazioni dell'AGCom e dell'Antitrust e l'approvazione definitiva della legge. – 4. La «definitività e ineludibilità» del termine del 31 dicembre 2003, secondo la sentenza n. 466/2002. – 5. Le due letture del messaggio presidenziale e la scelta del Governo in violazione della sentenza n. 466/2002. – 6. L'illegittimità del prolungamento della fase transitoria dell'analogico terrestre. Il cd. «giudicato costituzionale». – 7. Segue. Le sentenze d'incostituzionalità «prive di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2002, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL0 04 6 6 / 02 іе REPUBBLICA ITALIAN н дга А LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto rufforts agresio SEZIONE TERZA CIVILE exercises del diritto di rifiesa Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10907/99 Dott. Vito Presidente GIUSTINIANI - - Dott. Antonio LIMONGELLI Rel. Consigliere on. 1104 Dott. Mario Cron. FINOCCHIARO Consigliere Dott. Donato CALABRESE Consigliere Rep. Dott. Gianfranco MANZO Ud. 24/09/01 Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PA TR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 43, presso lo studio dell'avvocato CESARE MASSIMO BIANCA, difeso dall'avvocato GIACOMO IRACI SARERI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
RA AR, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato FERDINANDO BLASCO TESTONI con studio in 95127 CATANIA VIA PADOVA 41, giusta delega in atti;
2001 controricorrente - 1631 avverso la sentenza n. 81/99 della Corte d'Appello di 1 CALTANISSETTA, SEZ SPEC AGRARIA, emessa il 25/11/98 e depositata il 21/04/99 (R.G. 80/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/01 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Giacomo IRACI SARERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RR Mario, proprietario di un fondo rustico condotto in affitto da AL TR, premessa la propria volontà di coltivare direttamente il fondo, convenne in ripresa le AL dinanzi alla sezio- ne agraria del Tribunale di Enna, ai sensi dell'art. 1 del d.
1.c.p.s. 1/4/1947, n. 273. Il e me chiese & rigetto - Hl Tribunale accolse le domanda convenuto contestò il fondamento della domanda con pronunzia confermata dalla sezione agraria della Corte di Caltanissetta. Su ricorso dello AL la Corte di Cassazione, con sentenza del 28.11.1997, ha cassato con rinvio la sentenza d'appello sul rilievo che la Corte di merito aveva omesso di prendere in esame le emergenze attinenti alla intera estensione dei terreni posseduti dal RR, nonché le emergenze riguardanti l'attività 2 del RR quale proprietario di bovini e ovini con relativo commercio di prodotti caseari". In se- de di rinvio lo AL ha ricusato uno dei compo- nenti del collegio, che aveva partecipato alla de- liberazione della sentenza cassata. Nessuno speci- fico provvedimento è stato emesso sulla ricusazione della Corte di merito, anche se le parti sono state rimesse ad altra udienza dinanzi ad un collegio di- versamente composto. Lo AL ha poi deferito al RR giuramento decisorio, ma il mezzo non è stato ammesso dalla Corte territoriale. Infine lo AL ha richiesto la condanna del RR alla restituzione della somma da quest'ultimo percepita in esecuzione della sentenza poi cessata. Con sentenza del 21.4.1999 has nuovamente confermato be sentenza dil Tribunal, la Corte di Caltanissetta osservando che la capacità lavorativa del RR e di sua moglie, tenuto conto di tutte le estensioni di terreno da loro possedute e dell'esiguo numero di capi di bestiame di loro proprie- tà (documentata da un certificato veterinario prodotto nel giudizio di rinvio), doveva considerarsi proporzio- nata alle esigenze di coltivazione del fondo dedotto in contestazione. La Corte nissena ha, inoltre, rigettato la domanda di condanna del RR alla restituzione della somma pagata dallo AL in esecuzione della prima sentenza d'appello, sul rilievo che detta domanda 3 avrebbe dovuto essere proposta in un autonomo giudizio. Ricorre lo AL con sette motivi, illustrati anche da memoria. Resiste il RR con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi due motivi del ricorso, che essendo connessi vanno congiuntamente esaminati, il ricorrente denunzia violazione degli artt. 52, 53, 54, 295 Cod. nonché vizi motivazionali. Sostiene che,Proc. Civ., essendo il procedimento di appello rimasto automatica- mente sospeso, ai sensi dell'art. 52 per effetto della proposizione ult.co.Cod. Proc. Civ., della istanza di ricusazione, nessun provvedimento, all'infuori della pronunzia sulla ricusazione, avrebbe potuto essere emesso dalla Corte d'Appello. Lamenta che, invece, la Corte di merito, in luogo di pronunzia- re sulla ricusazione, abbia rinviato la causa ad altra udienza, rimettendo le parti dinanzi ad un collegio di- versamente composto, e da questi provvedimenti fa deri- vare la nullità di tutti gli atti del procedimento di secondo grado e della relativa sentenza. La censura non ha fondamento. Per orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. 29.5.1998, n. 5307 ― Cass. 1.4.1995, n. 3825 - Cass. 24.4.1993, n. 4804) la presentazione della istanza di ricusazione del giu- dice non determina automaticamente ed "ipso iure" la 4 sospensione del processo, sicchè non è esclusa la astensione о (come nella specie) la sostituzione del giudice ricusato, né è illegittima la nomina e la Co- stituzione del nuovo giudice designato. Col terzo e col quinto motivo, anch'essi connessi, il ricorrente denunzia violazione degli artt. 233 Cod. Proc. Civ., 2739 Cod. Civ. e 1 D Legisl. N. 273 del 1947, nonché vizi motivazionali. Lamenta che senza ade- guata motivazione la Corte territoriale non abbia ②::::m- messo il giuramento decisorio deferito dallo AL al RR, quantunque tutte le relative posizioni fos- sero ammissibili in quanto dotate di decisorietà. La doglianza è priva di fondamento. Riferendosi, in parti- colare, al quinto capitolo del giuramento (col quale il RR era stato invitato a giurare che la sua attivi- tà "prevalente" consisteva nella manipolazione del lat- te) la Corte territoriale ha correttamente escluso l'ammissibilità del mezzo sul rilievo che esso compor- tava, da parte del soggetto chiamato a giurare, la for- mulazione di un giudizio (di prevalenza) che, in quanto tale, appariva inconciliabile con la natura del giura- mento decisorio. Con tale considerazione la Corte ter- ritoriale si è uniformata alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui il giuramento Verta decisorio è ammissibile solo se veste su circostanze 5 specifiche e cioè su fatti storici ben definiti (dei quali possa dirsi soltanto se siano accaduti o no) e non su fatti suscettibili di valutazione da parte del giurante e del giudice (Cass., 26.7.1979, n. 4426 - 5345Cass., 16.6.1987, n. Cass., 8.10.1981, n. 5296 - - 2601). Vero è, bensì, che la Corte Cass. 22.2.2001, n. di merito non si è espressa sulle altre posizioni del giuramento (riprodotte in ricorso), ma da ciò non può desumersi che essa sia incorsa nel vizio di omessa mo- tivazione, poiché tali ulteriori posizioni erano prive di decisorietà (onde non appare configurabile l'ipotesi, prevista dall'art. 360 n. 5 Cod. Proc. Civ., di omessa motivazione circa "punti decisivi" della con- troversia), giacché la prima, la seconda, la sesta e la settima posizione, riguardando lo svolgimento, da parte del RR (invitato a giurare) di attività diverse da quella agricola, non implicavano necessariamente, ove asseverata con giuramento, che, oltre a quelle attivi- tà, il RR non fosse in grado di svolgere anche la- vori agricoli, mentre la terza posizione (concernente un'attività di carattere amministrativo, che si soste- neva essere esercitata dal RR in via esclusiva ed assorbente) e la quarta posizione (concernente l'attività di carattere agricolo che si negava fosse, in alcuna misura, esercita tal RR) erano parimenti 6 prive di decisorietà, in quanto suscettibili, ove fatte oggetto entrambe di giuramenti affermativi, di condurre ad un risultato processualmente inutilizzabile, perché connotato da insanabile contraddittorietà. Col quarto motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 394 e 437 Cod. Proc. Civ., nonché vizi mo- tivazionali. Lamenta che la Corte di merito abbia rite- nuto che il RR avesse dimostrato che l'attività zootecnica (che egli aveva ammesso di esercitare) non riduceva oltre i limiti di legge la sua capacità di coltivare convenientemente il fondo reclamato in ripre- sa, quantunque tale dimostrazione fosse stata desunta da un documento (attestante il numero di capi di be- stiame posseduti dal RR) che era stato prodotto per la prima volta nel giudizio di rinvio e che, quin- di, non avrebbe potuto essere preso in considerazione. La doglianza è infondata. Nel giudizio di rinvio una ulteriore attività probatoria e, quindi, anche l'acquisizione di nuovi documenti sono consentite quan- do sono rese necessarie dalla sentenza di annullamen- to pronunziata dalla Corte di Cassazione (Cass., 5.2.1971, n. 284 Cass., 28.5.1963, n. 1414). Nella specie la Corte di legittimità, cassando la prima sen- tenza di appello, ha espressamente demandato al giudice di rinvio il compimento di un supplemento di istrutto- 7 ria, onde pervenire all'accertamento della capacità la- vorativa del RR, ricorrendo, ove ritenuto necessa- rio, anche ad una consulenza tecnica. Non appare, quin- di, reprensibile la pronunzia con cui la Corte territo- riale ha desunto la capacità del RR di coltivare adeguatamente il fondo "de quo" da un documento acqui- sito per la prima volta nel giudizio di rinvio. La reiezione dei motivi fin qui esaminati, palesan- do la integrale soccombenza dell'odierno ricorrente, rende superfluo l'esame del sesto e del settimo motivo del ricorso (con cui lo AL lamenta che la Corte di merito gli abbia precluso il recupero delle spese I D del primo giudizio di appello), che appaiono assorbiti. . 2 confensore Il ricorso va, dunque, rigettato. Stimasi di com fermare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Sood La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e compen- sa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 24.9.01 Il Consigliere est. 71Presidente Vil IL CANCELLIERE C1 Boggi, ii 17/1.07 Depositata in Cancelleria Gina Casol It IL CANCELLIERE C1 Gine Gasoli