Cass. pen., sez. III, sentenza 16/11/2007, n. 47081
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Sentenza 16 novembre 2007

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In tema di inquinamento atmosferico, sussiste continuità normativa tra la fattispecie prevista dall'abrogato art. 24, comma quarto, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e la nuova fattispecie contemplata dall'art. 279, comma secondo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto entrambe sanzionano la condotta di inosservanza delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione.

In tema di inquinamento atmosferico, si verifica immutazione sostanziale, e quindi violazione del principio della correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, nel caso in cui l'imputato, tratto a giudizio per rispondere del reato di omessa comunicazione dei dati relativi alle emissioni (art. 24, comma terzo, d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, oggi sostituito dall'art. 279, comma quarto, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), sia invece condannato per il reato di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione (art. 24, comma quarto, d.P.R. n. 203 del 988, oggi sostituito dall'art. 279, comma secondo, D.Lgs. n. 152 del 2006), non ravvisandosi alcun rapporto di continenza tra gli stessi in quanto il fatto ritenuto in sentenza è più ampio di quello contestato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/11/2007, n. 47081
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47081
    Data del deposito : 16 novembre 2007

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