Sentenza 16 novembre 2007
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In tema di inquinamento atmosferico, sussiste continuità normativa tra la fattispecie prevista dall'abrogato art. 24, comma quarto, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e la nuova fattispecie contemplata dall'art. 279, comma secondo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto entrambe sanzionano la condotta di inosservanza delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione.
In tema di inquinamento atmosferico, si verifica immutazione sostanziale, e quindi violazione del principio della correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, nel caso in cui l'imputato, tratto a giudizio per rispondere del reato di omessa comunicazione dei dati relativi alle emissioni (art. 24, comma terzo, d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, oggi sostituito dall'art. 279, comma quarto, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), sia invece condannato per il reato di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione (art. 24, comma quarto, d.P.R. n. 203 del 988, oggi sostituito dall'art. 279, comma secondo, D.Lgs. n. 152 del 2006), non ravvisandosi alcun rapporto di continenza tra gli stessi in quanto il fatto ritenuto in sentenza è più ampio di quello contestato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/11/2007, n. 47081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47081 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 16/11/2007
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 2775
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 34080/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di:
PU GI, nato a [...] il 28 settembre del 1964;
avverso la sentenza del tribunale di Vallo della Lucania del 31 maggio del 2007;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. PETTI Ciro;
sentito il sostituto procuratore generale Dott. DI POPOLO Angelo, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione limitatamente al primo episodio ed annullamento senza rinvio per l'insussistenza del fatto relativamente al secondo episodio;
udito il difensore avv. MALDONATO Francesco, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata;
Osserva quanto segue:
IN FATTO
PU GI è stato tratto al giudizio del tribunale di Vallo della Lucania perché rispondesse del reato di cui al D.P.R. n. 203 del 1988, art. 24, perché, quale titolare della RN, esercente attività idonee a produrre emissioni inquinanti in atmosfera, non comunicava all'ente regionale i dati relativi alle emissioni. All'esito del giudizio è stato ritenuto responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 203 del 1988, art. 7 e art. 24, comma 4, (ora D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 2), per non avere ottemperato alla prescrizione di cui alla lettera e) del Decreto Dirigenziale 28 maggio 2001, n. 751, nella parte in cui aveva omesso di effettuare i controlli sulle emissioni almeno due volte Vanno e di trasmettere i risultati al settore provinciale di Salerno. Nel corso del dibattimento era emerso, infatti, che, con Decreto Dirigenziale 28 maggio 2001, n. 751, la RN era stata autorizzata in via provvisoria all'emissione in atmosfera per l'attività di verniciatura auto,con la prescrizione di effettuare i controlli sulle emissioni almeno due volte l'anno e trasmettere le relative risultanze al settore provinciale di Salerno. Dalle indagini espletate era emerso che nel primo semestre del 2002 non erano state effettuate analisi e che quelle eseguite il 30 dicembre dello stesso anno erano state trasmesse nel mese di marzo del 2003. Il tribunale precisava che la qualificazione del fatto nei termini dianzi indicati non configurava la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, posto che la norma incriminatice di cui del D.P.R. n. 203 del 1988, art. 24, comma 4, comprende anche l'omessa comunicazione prescritta dal provvedimento autorizzatorio e, d'altra parte, il nuovo fatto non si trovava in rapporto di eterogeneità o incompatibilità con quello originariamente contestato, bensì in rapporto di continenza e tale circostanza escludeva la violazione dell'art. 521 c.p.p.; che il reato non si era prescritto avuto riguardo al periodo durante il quale il dibattimento era stato sospeso per impedimento del difensore.
Ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del proprio difensore denunciando:
la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza poiché l'affermazione di responsabilità era stata pronunciata per un fatto diverso da quello contestato;
la violazione della norma incriminatrice per l'insussistenza del fatto poiché il testo vigente del D.Lgs. n. 52 del 2006, art. 279, non sanziona più la generica inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
la violazione dell'art. 129 c.p.p., artt. 157 e 159 c.p., perché il reato si è estinto per prescrizione, in quanto ai fini della sospensione si deve considerare il solo periodo di sessanta giorni decorrenti dalla cessazione dell'impedimento del difensore secondo l'attuale formulazione dell'art. 160 c.p., già vigente all'epoca della celebrazione del dibattimento.
IN DIRITTO
Il primo motivo è fondato. Invero, mentre nel capo d'imputazione è stata contestata l'omessa comunicazione dei dati relativi alle emissioni in atmosfera senza alcuna specificazione, nella sentenza si è affermata la responsabilità dell'imputato per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e più precisamente per avere l'imputato omesso di eseguire e comunicare le analisi relative al primo semestre del 2002 e per avere eseguito e spedito con ritardo quelle relative al secondo semestre. Queste ultime sono state effettuate il 30 dicembre del 2002 e spedite nel marzo del 2003 mentre, secondo il tribunale, avrebbero dovuto essere effettuate e spedite entro la fine del 2002. Orbene, il fatto ritenuto in sentenza è indubbiamente diverso da quello contestato. Il fatto può considerarsi diverso quando viene modificato un elemento essenziale della fattispecie: la condotta, l'evento, il nesso causale o la condizione di procedibilità. Secondo l'opinione prevalente presso questa corte, per configurare la nullità di cui all'art. 522 c.p.p., non è sufficiente una qualsivoglia diversità, ma è necessario che essa abbia inciso sul diritto di difesa (per tutte Cass. 14101 del 1999 Modauto). Nel caso in esame il fatto, non solo è diverso da quello contestato, ma ha anche inciso in concreto sul diritto di difesa. La diversità non riguarda la semplice omessa comunicazione dei dati delle analisi, nel qual caso sarebbe stato valido il ragionamento del tribunale, ma anche l'omessa effettuazione delle analisi che è cosa diversa dalla semplice comunicazione. In definitiva il fatto ritenuto in sentenza è diverso è più ampio di quello originariamente contestato perché, oltre alla specificazione dell'inosservanza con riferimento al decreto di autorizzazione provvisoria (nella contestazione si parlava genericamente di omessa comunicazione senza alcun riferimento al decreto autorizzativo), contiene anche il riferimento all'omessa effettuazione delle analisi relative al primo semestre del 2002, si riferisce cioè anche ad un fatto che è completamente fuori della contestazione. Non si può parlare di continenza, come affermato dal tribunale, perché non è il fatto ritenuto in sentenza che è compreso in quello più ampio di cui alla contestazione ma caso mai il contrario. Tale diversità ha inciso sul diritto di difesa poiché il prevenuto, chiamato a rispondere solo dell'omessa comunicazione dei dati relativi alle emissioni senza alcuna specificazione, si e limitato a sottolineare che i dati erano stati trasmessi, sia pure nel mese di marzo del 2003, e non ha preso in considerazione l'ipotesi, poi ritenuta in sentenza, ossia quella relativa all'omessa effettuazione delle analisi relative al primo semestre del 2002, che costituisce l'inosservanza più grave tra quelle ritenute in sentenza proprio perché le analisi relative al primo semestre non erano state effettuate. In definitiva l'imputato è stato condannato anche per una condotta che non era in alcun modo contemplata nel capo d'imputazione e sulla quale non ha avuto la possibilità di difendersi proprio perché non contemplata nell'accusa. Invece l'ampliamento dell'imputazione imponeva una contestazione suppletiva. La riprova che il fatto ritenuto in sentenza è diverso da quello contestato si trae dalla circostanza che i due fatti sono previsti da norme diverse. Invero, mentre la condotta specificata nel capo d'imputazione (omessa comunicazione dei dati relativi alle emissioni) era prevista dal D.P.R. n. 203 del 1988, art. 24, comma 3, ed ora del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 4, quella ritenuta in sentenza (inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione) era prevista dell'art. 24, comma 4, citato D.P.R., ed ora è contemplata del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 2. Alla stregua delle considerazioni svolte, in accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al pubblico ministero.
Gli altri motivi si devono ritenere assorbiti. Va solo sottolineato che dagli atti non emergono cause evidenti di proscioglimento nel merito. Invero, il fatto ritenuto in sentenza, inosservanza delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione, già previsto dal D.P.R. n. 203 del 1988, art. 24 comma 4, è ora contemplato dall'art 279 comma secondo del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 24 comma 4, il quale prevede esplicitamente proprio l'inosservanza delle prescrizioni, per cui, contrariamente all'assunto del difensore, non si e verificata alcuna abolitio criminis.
Il reato non è prescritto. In tema di successione di leggi penali, ai fini dell'individuazione della normativa di favore per il reo, non si può procedere a una combinazione delle disposizioni più favorevoli della nuova legge con quelle più favorevoli della vecchia, in quanto ciò comporterebbe la creazione di una terza legge diversa, sia da quella abrogata, sia da quella in vigore, ma occorre applicare integralmente quella delle due che, nel suo complesso, risulti, in relazione alla vicenda concreta oggetto di giudizio, più vantaggiosa al reo (cfr Cass. 23274 del 2004, n. 7632 del 2000). Nella fattispecie la disciplina più favorevole al reo è quella vigente prima della riforma introdotta con la L. n. 251 del 2005, perché prevede termini prescrizionali più brevi. Tale disciplina però , secondo l'interpretazione di questa corte, impone, ai fini della sospensione del corso della prescrizione per impedimento dell'imputato o del suo difensore, di computare anche il periodo occorrente per la fissazione della nuova udienza che nella fattispecie decorre dal 24 aprile del 2004 al 29 novembre del 2004 e dal 12 ottobre del 2006 al 14 maggio del 2007.
Pertanto, computati tali periodi, allo stato, il reato non si è prescritto.
P.Q.M.
La Corte:
Letti gli artt. 521, 522 e 620 c.p.p.. Dichiara la nullità della sentenza impugnata ed ordina trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Vallo della Lucania.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2007