Sentenza 27 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/01/2003, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 01 1 97 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSA? Oggetto Risoluzione SEZIONE TER contratto di locazione Composta dag i Sid ri rati: + R.G.N. 20672/00 - Presidente Dott. Angelo 23524/00 Consigliere Dott. Fabio MAZZA Cron.2591 Rel Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Rop. 376 - Consigliere Dott. Ennio MALZONE Ud. 14/11/02 - Consigliere Dott. Bruno DURANTE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO EP, RO IA, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZALE CLODIO 12, presso 10 studio dell'avvocato LUDOVICO F VIILANI, che li difende unitamente all'avvocato CORRADO PAPONE, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
GL SEVERINO;
- intimato -
e sul 2° ricorso 23524/00 proposto da: 2002 GL SEVERINO, elettivamente domiciliato in ROMA 2208 presso CANCELLERIA CORTE CASSAZIONE, di feso 1 dall'avvocato VITTORIO NATIVI, COг. studio in 16121 GENOVA, VIA XX SETTEMBRE, 21-10, giusta delega in atti, controricorrente e ricorrente incidentale - - nonché
contro
RO EP, RO IA: - intimati avvers0 la sentenza n. 175/00 della Ccrte d'Appello di GENOVA, sezione II civile emessa 1'8/3/2000, depositaca 11 28/03/00; RG.643/97; udita la relazione della Causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/02 dal Consigliere Dott. Francescu TRIFONE: udito l'Avvocato LUDOVICO VILLANI: udito il P.M. in persona del Sogtituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per 1'accoglimento del 1° motivo, assorbiti gli altri motivi del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Corl citazione del 24.11.1993 VE AR, conduttore dal 7.11.1986 di locali ad uso commerciale concessigli dai proprietari RI e PI Ros si, conveniva in giudizio le locatrici per ottenere, cол la risoluzione del contratto Der inadempimento delle stesse, la condanna delle convenute al risarcimento dei 2 M danni, al pagamento della penalo, alla corresponsione per commerciale ed alla della indennità l'avviamentc restituzione del deposito cauzionale. Assumeva che, per consentire alle locatrici di ri- strutturare l'immobile in cui erano compresi i locali di cui era conduttore, aveva rilasciato i medesimi in esecuzione di preciso accordo, in base al quale i beni suo godimento gli sarebbero stati riconsegnatigià in nel termine di ventiquattro mesi dall'inizio dei lavo- ri, in una consistenza non inferiore a cinquanta metri quadrati di superficie, con la ulteriore previsione che la mancata Osservanza dei patti avrebbe comportato l'automatica risoluzione della locazione, la cuale re- stava Sospesa per il periodo di mancata utilizzazione da parte sua dei locali. Deduceva che la riconsegna non era avvenuta nel ri- spetto del termine Slabilito e che, al momento della tardiva offerta di restituzione dei locali, questi erano risultati avere una superficie inferiore a quella pat- tuita e per essi si era richiesto, peraltro, un canone di lire 2.913.706. Le convenute contrastavano la domanda;
denunciavano che l'inadempimento era del conduttore, il quale ingiu- stificatamente aveva rifiutato la prosecuzione del con- tratto;
in riconvenzione, perciò,ne chiedevano la con- 3 ли danna al pagamento dei canoni sino alla prevista sca- denza della locazione. L'adito tribunale di Genova, con sentenza pubblicata il 21.4.1997, rigettava la domanda principale nella considerazione che la locazione si era risolta per re- cesso del conduttore, che le locatrici avevano accetta- to senza contestazioni, Sulla impugnazione del soccombente, la Corte di ap- pello di Genova, in riforma della decisionc di primo grado, dichiarava risolto il contratto per recesso del le locatrici;
escludeva 1'inadempimento sia dell'una che dell'altra parte in causa;
condannava le locatrici alla restituzione del deposito cauzionale;
dichiarava la sua incompetenza per materia sulla domanda di rico- noscimento e condanna relativamente alla indennità per 1'avviamento commerciale;
compensava per intcro le spe- se del doppio grado del giudizio. I giudici di appello consideravano insussistente la gravità dell'inadempimento delle locatrici quanto alla offerta di riconsegna di locali di minore superficie di quella concordata, poiché la differenza in meno era Com- persata da altra superficie del sottoscala;
escludevano la avvenuta risoluzione del contratto per mutuo conser- so;
ritenevano che la locazione si era risolta per re- cesso delle locatrici e che ncn sussisLeva anche 4 M 1'inadempimento del conduttore. Per la cassazione della sentenza è ricorso princi- pale di PI e RI SI in base a Lre mezzi di doglianza. Resiste con controricorso VE AR, i quale propone impugnazione incidentale in base a due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi, impugnazioni distinte dolla medesima sentenza, vanno riuniti (art.335 c.p.c.). Con il primo motivo di impugnazione -deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 112,163,167, 189, 190, 323,346 e 352 c.p.c. nel loro combirato disposto- le ricorrenti principali de- munciano che il giudice di appello ha pronunciato la risoluzione della locazione non in relazione ai fatti allegati ed ai motivi di appello devoluti, bensì in rap- porto a fatto allegato dal convenuto sotto diversa pro- spettazione. La censura è fondata. Invoro, la Corte territoriale ha pronunciato su dc- manda che le parti non avevano proposto, giacchè il con- duttore aveva domandato la risoluzione del contratto per inadempimento delle locatrici e queste, in riconven- zionale, avevano esperito la medesima azione assumendo " Am 1'inadempimento dell'attore. Il giudice di appello ha invece pronunciato la ri- soluzione del contratto per recesso delle locatrici ed tale statuizione è pervenuto valorizzando la missiva 29.10.1993,con cui le stesse manifestavano la volontà di porre fine alla locazione alla Sila prima scaden- za, detta comunicazione qualificando come "recesso". Il conduttore, però, non aveva fondato su tale atto la sua domanda, sicchè il tema del diniego di rinnova- zione de contratto alla sua prima scadenza non era mai entrato nel "thema decidendum” della controver- sia, avendo il conduttore stesso sempre e solo insistito per ottenere la risoluzione del contratto per inadempi- mento delle locatrici nonché la condanna delle stesse al pagamento della indennità per l'avviamento commer- ciale. Di conseguerza, in accoglimento della censura di cui al primo motivo del ricorso principale, la impugnata sentenza deve essere cassata, con rinvio per nuovo giu- dizio ad altra sezione della Corte di appello di Geno- va, che dovrà pronunciarsi au quanto era stato ad essa devoluto con il gravano in tema di risoluzione del соп- tratto per inadempimento. in detta statuizione restano assorbiti gli altri motivi della impugnazione principale (relativi ai de- ч е 6 nunciati vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione circa il mancato riconoscimento dell'inadempimento del conduttore nonché al preteso "error in iudicando" in ordine alla spettanza dell'indennità di avviamento), così come resta assorbito il ricorso incidentale, con cui il conduttore censurava la decisione di secondo grado punto relativo all'escluso inadempimento grave delle locatrici. Il giudice di rinvio stabilirà anche in ordine al- le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il primo mo- tivo del ricorso principale: dichiara assorbiti gli al- tri motivi del ricorso principale ed il ricorso inci- dentale;
cassa in relazione la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione,ad altra sezione della Corte di appello di Genova. Roma, 14 novembre 2002. II PRESIDENTEFRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. зисти سند و + IL CANCELLIERE C1 DEPOSITAT GEN 2003NCELLERIA innocenze Battista Oggi CORTE SUPREMA CK BAZIONE IL CANCELLIERE C1 Aresso l'Agenzia Innocenze Battista Si attesta la registrazione 9-3-2003 delle Entrate Rome 2 il seria 4 al n. 619 vernate € 1497 apposta in quide alla copia autentica (art. 270 T.U. A°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ficore