Sentenza 5 novembre 2015
Massime • 1
La mancata sottoscrizione della sentenza d'appello da parte del presidente del collegio non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo e sottoscritta dal solo estensore configura una nullità relativa che non incide né sul giudizio, né sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione della sentenza-documento che, sottoscritta dal presidente e dall'estensore, deve essere nuovamente depositata. (Nella specie la S.C. ha escluso che la mancata sottoscrizione del presidente, al momento del deposito della sentenza, potesse essere giustificata dalla mera menzione della sua assenza da parte del cancelliere, ovvero sanata da una tardiva sottoscrizione da parte dello stesso presidente).
Commentario • 1
- 1. Sentenza senza sottoscrizione: correzione materiale non sana nullitàDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 ottobre 2023
1. La questione La Corte di Appello di Napoli, all'esito del gravame interposto dagli imputati, rideterminava in mitius la pena detentiva irrogata agli imputati e conseguentemente revocato la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, confermando nel resto. Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponevano ricorso per Cassazione gli accusati e, tra le doglianze ivi addotte, per quello che rileva in questa sede, si denunciava la nullità della sentenza, sottoscritta dal solo Consigliere estensore e non dal Presidente del Collegio, senza che risultasse alcun impedimento dello stesso, non valendo in senso contrario la sottoscrizione da …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2015, n. 46348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46348 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2015 |
Testo completo
46 34 8/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 05/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.1445 Dott. VINCENZO ROTUNDO - Consigliere - Dott. STEFANO MOGINI REGISTRO GENERALE N. 14848/2014 - Consigliere - Dott. ERSILIA CALVANESE - Consigliere - Dott. LAURA SCALIA - Rel. Consigliere - Dott. ALESSANDRA BASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VE IA N. IL 16/04/1977 avverso la sentenza n. 2618/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del 13/11/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ОльLuigi Ors britàche ha concluso per l'us ions bilite del ricorso Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. Con pronuncia del 13 novembre 2013, la Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza del 29 gennaio 2013, con la quale il Tribunale di Savona ha condannato ER NO per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni ed oltraggio a pubblico ufficiale, nei confronti di due appartenenti dell'Arma dei Carabinieri, commesso il 17 gennaio 2013. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'Avv. Nazzareno Siccardi, difensore di fiducia di ER NO, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
2.1. violazione di legge processuale in relazione all'art. 546, commi 2 e 3, cod. proc. pen., essendo la sentenza impugnata affetta da nullità assoluta in quanto sottoscritta esclusivamente dal Giudice relatore ed estensore e non anche dal Presidente del Collegio;
2.2. violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla confermata responsabilità e punibilità dell'imputato in ordine a tutti i reati contestati;
2.3. violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla valutazione degli elementi circostanziali ed alla determinazione della pena.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in relazione al primo ed assorbente motivo.
2. Il ricorrente si duole del fatto che la sentenza oggetto di impugnazione sia affetta da nullità assoluta in quanto sottoscritta esclusivamente dal Giudice relatore ed estensore, e non anche dal Presidente del Collegio.
3. Dalla lettura dell'ultima pagina del provvedimento in verifica risulta per tabulas che la sentenza veniva depositata in data 26 novembre 2013 con la firma del solo Giudice estensore e con attestazione del Cancelliere dell'assenza" del Presidente del Collegio, mentre la firma del Presidente veniva apposta, come da dicitura apposta in calce alla sentenza (verosimilmente a cura dello stesso Presidente), in data 12 dicembre 2013. 3.1. Al riguardo, giova rammentare che l'art. 546 dispone che la sentenza deve contenere la data e la sottoscrizione del giudice (comma 1, lett. g) e prevede espressamente - al comma 3 - la sanzione della nullità per il caso la mancanza della sottoscrizione del giudice, senza distinguere in alcun modo tra giudice collegiale o monocratico. Distinzione che invece rileva nel caso in cui la sentenza collegiale non sia stata sottoscritta dal presidente per morte o altro suo 2 Off impedimento, caso espressamente contemplato dal comma 2 dell'art. 546, alla stregua del quale, "Se, per morte o altro impedimento, il presidente non può sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell'impedimento, il componente più anziano del collegio;
se non può sottoscrivere l'estensore, alla sottoscrizione, previa menzione dell'impedimento, provvede il solo presidente".
3.2. Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, è viziata da nullità relativa la sentenza che manchi della sottoscrizione del Presidente, la quale sia apposta dall'estensore in qualità di consigliere anziano, allorché la natura dell'impedimento dedotto non rivesta i caratteri di assolutezza richiesti dall'art. 546, comma secondo, cod. proc. pen. che menziona espressamente la morte, sicché ogni altro impedimento deve, del pari, rendere del tutto impossibile la sottoscrizione, connotazione questa che non può attribuirsi all'impedimento dovuto alle ferie del Presidente (Sez. 5, n. 35769 del 19/05/2004 - dep. 01/09/2004, Prestifilippo ed altri, Rv. 229328). La ratio della nullità in parola si correla all'esigenza di assicurare che la motivazione corrisponda ai singoli passaggi logici e procedimentali della deliberazione collegiale e, proprio a tale fine, nel caso in cui la sentenza sia redatta da un giudice diverso dal Presidente, impone la sottoscrizione di quest'ultimo, così che possa verificare che l'iter argomentativo sviluppato dall'estensore sia fedele a quanto deciso in camera di consiglio e condensato nel dispositivo letto in udienza. Ne discende che da tale sottoscrizione si può prescindere nei soli casi eccezionali in cui il Presidente sia impossibilitato a sottoscrivere, per morte o impedimento non superabile.
3.3. D'altra parte, l'art. 547 cod. proc. pen., prevede che la sentenza possa essere corretta "fuori dei casi previsti dall'art. 546, comma 3" con la procedura, attivabile anche ex officio, di cui all'art. 130 stesso codice. Mette conto porre in evidenzia come tale procedura di correzione è attivabile soltanto allorchè si tratti di "errori od omissioni che non determinano nullità".
4. Ragionando su tale quadro normativo, questa Suprema Corte nel suo più ampio consesso ha affermato che la mancata sottoscrizione della sentenza d'appello da parte del Presidente del collegio non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo e sottoscritta dal solo estensore configura una nullità relativa che, in quanto tale, deve essere dedotta dalla parte, a pena di decadenza, nell'atto di gravame avverso la sentenza (Sez. U, n. 14978 del 20/12/2012 - dep. 29/03/2013, R.D., Rv. 254671). Nella medesima pronuncia, le Sezioni Unite hanno chiarito che la mancata sottoscrizione da parte del Presidente del collegio non comporta una mera irregolarità rimediabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale, ponendo in luce come, proprio il dato letterale del combinato disposto degli artt. 546, 547 e 130 cod. proc. AS pen., escluda che il difetto di sottoscrizione del Presidente del Collegio possa essere emendato con la procedura di correzione degli errori materiali che è volta a rimediare ad "errori od omissioni che non determinano nullità" e pertanto non possa essere utilizzata per correggere un vizio che il codice di rito qualifica espressamente come dante luogo a nullità. Le Sezioni Unite hanno rilevato come tale nullità non incida né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporti l'annullamento della sola sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione dell'atto che, sottoscritto dal presidente e dall'estensore, deve essere nuovamente depositato, con l'effetto che i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazione dell'avviso di deposito della stessa sentenza.
5. Sulla scorta dei condivisibili principi di diritto sopra delineati, l'eccepita nullità della sentenza per mancanza della sottoscrizione del Presidente del Collegio almeno all'atto del deposito in Cancelleria - risulta pertanto fondata.
5.1. Sotto un primo profilo, va rilevato che l'apposizione sul documento della firma del solo giudice estensore con la menzione dell'assenza" del Presidente a cura del Cancelliere (giusta l'apposizione a mano di tale dicitura nello stesso timbro di deposito, firmato dal dirigente amministrativo) non può ritenersi conforme alla regola fissata nell'art. 546, comma 2 secondo periodo, cod. pen. proc., dal momento che dell'impedimento risulta avere dato atto non il componente più anziano del Collegio, come prescritto dalla norma, ma appunto il Cancelliere;
per altro verso, l'impedimento menzionato si appalesa del tutto generico e privo del carattere di assolutezza suscettibile di rendere del tutto impossibile la sottoscrizione. Una conferma indiretta della irritualità della procedura di deposito della sentenza recante la firma del solo giudice estensore (in effetti, anche il più anziano del collegio) si trae dalla circostanza che lo stesso Presidente del collegio ritenesse di dover apporre la propria firma in un momento successivo al deposito, segnatamente il 12 dicembre 2013. 5.2. Sotto altro profilo, la nullità della sentenza per difetto di firma del Presidente al momento del deposito non può ritenersi sanata dalla tardiva apposizione della firma da parte del medesimo, stante la già evidenziata non emendabilità del vizio in parola con la procedura di correzione di errore materiale, vizio a maggior ragione non rimediabile con una sottoscrizione del tutto informale dell'atto.
5.3. Acclarata l'integrazione del vizio, la nullità relativa della sentenza risulta essere tempestivamente eccepita dall'imputato nel ricorso innanzi a questa Corte di cassazione. Riprendendo l'insegnamento delle Sezioni Unite, va comunque notato come la nullità in parola attenga al momento formativo della documentazione e non a quello della decisione: si tratta dunque di nullità che non travolge anche il giudizio in precedenza celebrato e della cui regolarità fanno fede sia il verbale di udienza sia il dispositivo letto in udienza. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere restituiti al giudice che l'ha pronunciata esclusivamente per la mera rinnovazione dell'atto nullo, consistente nella nuova redazione della sentenza-documento.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la restituzione degli atti alla Corte di appello di Genova per la rinnovazione dell'atto nullo. Così deciso in Roma il 5 novembre 2015 Vincenzo Rostumdo Il consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Rotundo Alessandra Bassi DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 NOV 2015 REMADI IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Silvana Di PUCCHIO 5