Sentenza 1 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2001, n. 10505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10505 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA1 05 05 / 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.17470/99 g Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente Cron.23123 Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud. 23.5.01 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: RE FI s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma alla via delle Tre Madonne n.8, presso l'avv. Maurizio Marazza, che la rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
FLAI - CGIL, comprensorio di Pomezia- Castelli, in persona del segretario Ettore Ronconi elettivamente domiciliata in Roma alla via Otranto, 18, 2971 presso l'avv. Pier Luigi Panici, che la rappresenta e difende giusta procura a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.16639 del 23.9.1998, reg. gen. n. 69008/1992. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 maggio 2001 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Uditi gli avv. Marazza e Panici;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 20.3.1998 il Tribunale di Roma, decidendo sull'appello proposto dalla ES CC s.p.a. nei confronti di FLAI -C.G.I.L., avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello confermando che era antisindacale il ricorso, senza previa contrattazione sindacale, al lavoro straordinario nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 14 del C.C.N.L. 1/7/1987. nonIn ordine alla eccezione che, essendo che la condotta cessata e non attuale, no era ammissibile l'azione, il Tribunale riteneva che oggetto del ricorso era una condotta non meramente episodica ma destinata a ripetersi nel tempo, circostanza che consentiva l'enunciazione del divieto della sua prosecuzione. Nel merito rilevava che l'incremento degli ordini di fine anno, cioè di un periodo stagionale di punta, non era una ipotesi di assoluta eccezionalità che consentiva a norma del secondo comma del citato art.14 c.c.n.
1. di ricorrere allo straordinario senza previa contrattazione sindacale. -2- Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi la CC, illustrati poi con memoria;
resiste con controricorso la FLAI-CGIL. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28 della legge n.300 del 1970 ed il vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), la CC lamenta la ritenuta ammissibilità dell'azione in relazione a comportamenti già cessati, in mancanza cioè del requisito dell'attualità della condotta antisindacale affermato dalla costante giurisprudenza della Corte. Rilevava che nella specie il comportamento antisindacale era cessato da un mese e che la prestazione dello straordinario era stata comunicata almeno due giorni prima, circostanza che avrebbe consentito il tempestivo ricorso alla tutela giudiziaria. Le censure sono infondate. Il Tribunale ha accertato che la tutela non era stata richiesta contro un singolo episodio ma contro un comportamento abituale, circostanza che esclude che tra un episodio e l'altro possa ritenersi la cessazione del comportamento che deve complessivamente ritenersi attuale, Cfr Cass. nn.8032 del 1996 e 5422 del 1998. Del resto la fondatezza della prognosi della ripetizione del comportamento, che fonda l'interesse ad agire, è confermata dell'atteggiamento della società che ha sempre negato e nega anche in questa sede di dover contrattare con il sindacato questo tipo di straordinario, sicchè appare evidente l'interesse ad una pronuncia che inibisca la prosecuzione del comportamento censurato. - 3- Con il secondo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c. ed il vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), la ricorrente censura la interpretazione del contratto collettivo che all'art. 14 nel primo comma ammette il ricorso allo straordinario senza preventiva contrattazione per necessità indifferibile e temporanee ed elenca al comma secondo, a solo titolo esemplificativo, alcuni casi di tale tipo di starordinario, ai quali doveva assimilarsi quello prestato derivante da commesse urgenti ed improvvise. Lamenta, infine, che il Tribunale abbia insufficientemente motivato in ordine all'accordo sindacale del 7.12.1989 che regolava appunto lo straordinario in periodi di punta stagionale. Il primo e terzo profilo della censura sono inammissibili in quanto, deducendosi l'erronea interpretazione del contratto collettivo nazionale e di un accordo aziendale, che avrebbe regolato la materia consentendo lo straordinario senza preventiva contrattazione con le OO.SS., non sono stati trascritti l'articolo del contratto collettivo ed il testo dell'accordo aziendale, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, cfr. Cass. nn. 2838 e 4754 del 1999 e n.2802 del 2000, sicchè non è consentito al Collegio, cui è precluso l'esame degli atti, di valutare la rilevanza e la fondatezza delle censure. Il secondo profilo, con il quale si deduce che lo straordinario era connesso ad improvvisi ed imprevedibili ordini della clientela, è inammissibile perché deduce una circostanza di fatto diversa da quella accertata dal Tribunale, che ha invece ritenuto lo straordinario effettuato connesso con prevedibili picchi stagionali. Prospetta, cioè, - 4- inammissibilmente in sede di legittimità una diversa ricostruzione del fatto, senza indicare i vizi logici e giuridici di quella adottata dal Tribunale, che renderebbero ammissibile in questa sede la censura. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in £. 13,000, oltre £ 3.000.000 di onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 23 maggio 2001 Il Presidente. Il Consigliere est.) FeuFomando fupi. IL CANCELLIER E Deposit Cantelleria 1 82001 IL CANCELLERE -5-