Sentenza 26 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2002, n. 4295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4295 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL PO04 2 9 5 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM DI ASSAZIONE Oggetto REVOCATORIA SEZIONE PRIMA CIVILE FALLIMENTARE DI CESSIONE DI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CREDITO R.G.N. 6292/00 Dott. Angelo GRIECO Presidente Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO Cron. 10077 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere Rep. 984 Ud. 20/11/01 GIULIANI - ConsigliereDott. Paolo ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L. COMUNE DI PORTOGRUARO, in persona del Sindaco pro il 26 MAR 2002 IL CANCELLIERE tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso l'avvocato GIANFRANCO PERULLI, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del € 0,77 121500 CANCELLERIA ricorso;
- ricorrente
contro
FALLIMENTO IM.C.E. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI del CAVALIERE ACHILLE SANDRON, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MORDINI 14, 2001 presso l'avvocato PAOLO STELLA RICHTER, che 10 2383 rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZENO مان FORLATI, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente
contro
TI SA di TI ON & C.; intimato avverso la sentenza n. 29/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 19/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2001 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato PERULLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto 2.7.1994 il fallimento della ditta Edile, dichiarato il Im.C.E.- Impresa Costruzioni 6.7.1989, in consecuzione della amministrazione con- हु trollata cui era stata ammessa il 21.1.1987 e del suc- cessivo concordato preventivo, convenne dinanzi al Tri- bunale di Venezia il Comune di Portogruaro e la società Berti s.a.s. e chiese che fosse dichiarata inefficace ovvero del- ai sensi dell'art. 67 I° comma n.2 L.F. avvenuta il 5.6.1986 in l'art. 67 cpv. - la cessione 5 2 favore della Berti del credito vantato nei confronti del Comune, per L. 40.000.000, e fossero condannati i convenuti a pagare tale somma. Il tribunale con sentenza 2.12.1996 respinse la do- manda nei confronti della Berti, non essendo risultato il pagamento da parte del debitore ceduto, ma condannò il Comune a pagare la somma di L. 40.000.000 all'attore e le spese processuali, che compensò nel rapporto fal- limento società Berti. Il Comune impugnò la decisione lamentando, per quanto ancora interessa il presente giudizio, la qua- lificazione dell'atto come anomalo. Il fallimento resi- stette al gravame e propose appello incidentale nei confronti della Berti. La Corte di Appello di Venezia, avendo rilevato che la cessione di credito, per essere stata effettuata in funzione solutoria e per non essere stata prevista nel momento in cui era sorta l'obbligazione, è atto anomalo کچ e soggiace al regime dell'art. ° comma n. 2 L.F. e 67 I che non era stato provato il pagamento da parte del Co- mune alla società Berti, ha respinto l'appello princi- pale;
ha dichiarato inammissibile l'appello incidenta- le, che aveva lamentato che la pronunzia di inefficacia non era stata dichiarata in modo che facesse stato an- che nei confronti della Berti, affermando, al contra- い 3 rio, che la sentenza espressamente aveva effetti anche nei confronti di quest'ultima. Ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, illustrato da memoria, il Comune di Portogruaro;
ha re- sistito con controricorso il fallimento;
non ha presen- tato difese la società Berti. Motivi della decisione E' senza fondamento la eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta per supposto difetto di procura speciale. Il mandato apposto a margine dell'atto risul- per la sua inerenza al mezzo di gravame, ta, infatti, chiaramente riferito al ricorso per cassazione, costi- tuendo corpo unico con esso;
restano pertanto irrile- vanti sia la mancanza di uno specifico riferimento al giudizio di legittimità, sia il fatto che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al giudizio di merito (Cass. 4299/1999; 3034/1999; SS.UU. 12625/1998; Cass. 9287/1997). Peraltro la delibera della Giunta Comunale di auto- Wy rizzazione del Sindaco a stare nel giudizio di cui si tratta e di nomina del difensore avv. Gianfranco Pe- rulli, cui poi il mandato è stato conferito, per lo specifico riferimento al presente giudizio, esclude qualunque dubbio a riguardo. Del pari infondata è la eccezione di inammissibili- 4 tà del controricorso ex ad verso sollevata, nella memo- ria ex art. 378 c.p.c., essendo l'assunto del mancato richiamo del decreto autorizzativo del giudice delegato e della sua sottoscrizione nella procura alle liti pri- vo di pregio, risultando quella autorizzazione comunque intervenuta in data 24.4.2000 e specificamente enuncia- ta nel controricorso cui è stata allegata. Denunzia il ricorrente la violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 1260 C.C. e 67 comma I n.2 L.F.. Assume che la cessione di crediti, per essere largamente praticata nel settore commerciale ed in par- ticolare in quello dei pubblici appalti, dal quale il credito ceduto nella specie proveniva, non è atto ano- malo e si sottrae pertanto alla azione revocatoria. La censura non merita accoglimento. Al di là della maggiore o minore diffusione della cessione di crediti nella pratica commerciale e della - circostanze l'una e l'altra sua giuridica validità indifferenti, rispetto al tema controverso della revo- Milly cabilità, essa non essendo influenzata né dall'uso cor- rente nel mercato degli affari e degli appalti, né dal- la validità del negozio, che anzi dall'azione in que- stione è presupposta il ricorrente non propone argo- menti giuridici a sostegno della tesi, limitandosi ad affermare che la cessione dei crediti con funzione di 5 pagamento non è atto anomalo e che "deve essere consi- derata come atto solutorio, sostanzialmente ordinario e normale in campo commerciale e come tale non soggetto a revocatoria ai sensi dell'art. 67 comma I° n.2 L.F."; così ribadendo la apodittica affermazione enunciata nella premessa del motivo di gravame, piuttosto che esplicitarne le ragioni. E' ius receptum, dal Collegio condiviso, che sono mezzi non normali tutti quei pagamenti che non siano effettuati con danaro o con titoli di credito, conside- rati equivalenti al danaro tanto dalla legge quanto dalla pratica commerciale, come gli assegni circolari e bancari, le cambiali, i vaglia cambiari e simili;
e che la cessione di credito effettuata con intento solutorio ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 67 n.2, sottraendosene soltanto quando sia stata prevista come mezzo di estinzione del debito contestualmente al sor- Wr gere di esso Ca.. 8525/1996; 2330/1993; 950/1987; 3047/1982; 4018/1981; 2761/1978), in quest'ultimo caso entrando nello schema negoziale come normale patto di estinzione della obbligazione. Il ricorso va dunque respinto e le spese, che se- guono la soccombenza, vanno liquidate in L di cui L.
2.500.000 per onorari.
P.Q.M.
6 ich 34.52921 00 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese processuali in L. 2.625.800 - 1) 2) paní ad EURO 1231, di cui L.
2.500.000 per onorari. 2) 15 1) pari ad EURO 1356, 12 Roma 20.11.2001 Il Presidente Il Consigliere estensore Angelo Grieco Donato Plenteda by DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE 26 MARS 2002 Muzzo Maria DiMu? Num Oggi, IL CANCELLIERE Mania Dy 2600 10PT 120,11 20,66 1201. 141,77 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 46111.700 .
4.. al n. 144. versate C. (euroCENTO QUARANTANONE 777, 149,77 devic p. Il Dirigente Responsable Servizio Atti Giudiziari FLIPPO) (Dott.ssa Men BACCICHINI) Dr 7