Sentenza 30 settembre 2010
Massime • 1
In tema di patteggiamento in appello, l'abrogazione dei commi quarto e quinto dell'art. 599 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 125 del 2008, intervenuta dopo che il pubblico ministero abbia prestato il consenso alla richiesta, ma prima della deliberazione del giudice sull'accordo, impedisce a quest'ultimo di tenerne conto e lo autorizza a determinare in modo autonomo la pena.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2010, n. 41675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41675 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 30/09/2010
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1619
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 29534/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
\H ER nato a *Legnago il 31 gennaio 1975*;
avverso sentenza della Corte di Appello di Trento resa in data 13 giugno 2008;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Anna Maria Fazio;
udita la requisitoria del Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. Maria Giuseppina Fodaroni che ha concluso per la declaratoria di annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trento ha confermato la pronuncia di responsabilità emessa il 20 luglio 2007 da quel giudice monocratico nei confronti di \H ER per il delitto di cui all'art. 337 c.p. e ha ridimensionato il trattamento sanzionatorio, escludendo la recidiva contestata. Ricorre il condannato e denuncia la illegittimità costituzionale del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 che ha abrogato dell'art. 599 c.p.p., i commi 4 e 5; premesso che egli in data anteriore alla nuova disposizione aveva rinunziato ai motivi di merito del gravame e con l'assenso della parte pubblica indicato il trattamento sanzionatorio, ma che l'accordo, a causa di un rinvio della udienza a data successiva alla entrata in vigore del detto decreto, non era stato nemmeno esaminato dalla Corte, rileva che la disposizione abrogatrice è stata emessa al di fuori dei parametri che consentivano la decretazione di urgenza;
inoltre, si era determinata una patente violazione del suo diritto di difesa, in quanto, nel concludere l'accordo, egli aveva rinunziato ipso iure ai motivi di merito, esponendosi alla declaratoria di inammissibilità dell'appello; in terzo luogo la norma violerebbe l'art. 111 Cost. impedendogli di preparare la sua difesa;
in subordine, eccepisce che comunque l'accordo si era perfezionato, a nulla rilevando la successiva abrogazione;
con il terzo motivo esclude, comunque, che ricorra la ravvisata resistenza, poiché ne' i VV.UU. stavano contestando alcunché ne' egli aveva recato alcuna turbativa limitandosi a tenere un comportamento, al più, oltraggioso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
È innanzi tutto da escludere che la abrogazione dell'art. 599 c.p.p. abbia violato il diritto della difesa dell'\H\.
Non può affatto convenirsi con il ricorrente, che su tale punto ha incentrato la sua doglianza, che la manifestazione di volontà dell'imputato, volta ad instaurare il subprocedimento previsto dall'art. 599 c.p.p., comma 4 e art. 602 c.p.p., comma 2, determina, una volta intervenuto il consenso del PM, l'effetto di rendere irretrattabile - in base al principio tempus regit actum - il rito ormai avviato, e che ciò comporterebbe l'inapplicabilità della norma abrogatrice ai giudizi d'appello, iniziati prima della sua entrata. Infatti, in tale ipotesi, non si è affatto conclusa la sequenza procedimentale avviata tra le parti, dovendo, in ogni caso, l'accordo essere ancora vagliato dall'organo giudicante, che è munito di potestà deliberativa sulla la congruità e legalità della pena richiesta, come determinata dalle parti.
Quindi, in relazione al principio tempus regit actum che si applica a tutte le situazioni non ancora concluse, quale quella in esame, la Corte, considerato che al momento della decisione era in vigore la disposizione di legge che aveva abrogato l'istituto del cd. patteggiamento in appello, non ha tenuto conto della pena concordata dalle parti e l'ha legittimamente determinata in modo autonomo. Nè può convenirsi con il ricorrente che non sarebbe consentito mutare le regole in senso meno favorevole alla parte, con una norma innovatrice che intervenga nel corso del processo, poiché all'evidenza la norma in parola non impinge nel divieto di cui all'art. 2 c.p., dato che incide su una regola processuale;
una volta eliminata per effetto dell'abrogazione, è venuta meno la irretrattabilità dell'accordo bilaterale raggiunto dalla parte pubblica e la privata, con la conseguenza che l'appellante avrebbe potuto insistere per l'esame dei suoi motivi di merito;
peraltro detto esame è avvenuto, come si evince dalla sentenza impugnata, che ne ha valutato la infondatezza in punto di responsabilità e ha rideterminato anche la pena, in considerazione dell'esclusione della recidiva. È dunque evidente che nessuna violazione dei diritti dell'\H\ si sia verificata: sul punto, peraltro, il ricorso non ha indicato alcuna specifica e rilevante censura e si è limitato ad insistere sulla avvenuta rinuncia ai motivi di gravame che avrebbe potuto esporto inammissibilità dell'appello, evenienza che come detto nella specie non è avvenuta. Ma a parte il rilievo di mera ipoteticità delle ragioni esposte a sostegno della censura, che si traduce in genericità del motivo, non potrebbe ancora rinvenirsi alcuna violazione delle regole del giusto processo, neanche alla luce della linea interpretativa tracciata dalla giurisprudenza CEDU. Infatti, non si attaglia al caso in esame il precedente reso dalla Gran Camera della Corte nel caso Scoppola, definito con sentenza del 17 settembre 2009, giacché detto organo sopranazionale non ha affermato il principio dell'inapplicabilità ai processi pendenti della nuova norma processuale penale meno favorevole all'imputato, ma anzi ha ribadito che la regola della irretroattività riguardo il diritto sostanziale, non essendo consentita la applicazione di pena più severa rispetto a quella più favorevole prevista dalle leggi succedutesi nel periodo compreso tra la perpetrazione del reato e la pronuncia della sentenza definitiva.
L'eccezione di illegittimità della norma abrogatrice è, quindi, manifestamente infondata e non rilevante ai fini della decisione, per quanto sin qui esposto in tema di valenza nel tempo della norma. Parimenti è infondato il motivo relativo alla non configurabilità del delitto di resistenza a pu.
Il ricorrente si affida considerazioni di merito in ordine alla mancata correlazione tra il suo gesto violento e l'esercizio della potestà da parte del pubblico ufficiale, negando che il suo automezzo fosse in divieto di sosta. A tale obiezione ha compiutamente risposto la corte di appello, mettendo in rilievo che l'\H\ colpì il vigile urbano nell'atto in cui costui disciplinava il traffico e lo invitava a rimuovere il mezzo. Tale motivazione, logica ed aderente alle emergenze di fatto come accertate, è, pertanto, immune da censure, specie considerando che l'imputato, nel privilegiare la sua intenzione limitarsi ad oltraggiare i pubblici ufficiali, suggerisce una versione alternativa della dinamica dei fatti che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità. In conseguenza del rigetto, l'\H\ è da condannare al pagamento delle ulteriori spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2010