Sentenza 27 ottobre 2005
Massime • 1
L'eliminazione di un muro portante richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire in quanto configura un ampliamento degli spazi utilizzabili ed una possibile alterazione dell'equilibrio complessivo dell'edificio, tali da richiedere il controllo preventivo da parte della P.A. nonchè maggiori oneri urbanistici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/2005, n. 41706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41706 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 27/10/2005
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1931
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 29398/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CI AR N. IL 24/11/1959;
2) BI EN N. IL 12/02/1961;
avverso SENTENZA del 03/04/2003 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. IANNIELLO ANTONIO;
udito il P.M. nella persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso: inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 25 marzo 2002, il Tribunale di Agrigento aveva riconosciuto i coniugi IO TO e ME CI responsabili dei reati di cui all'art. 20, comma 1 lett. b) delle legge 28 febbraio 1985 n. 47 nonché 17, 18 e 20 della legge 2 febbraio 1974 n. 64, condannandoli ciascuno alla pena di giorni venti di arresto ed E. 5.100,00 di ammenda, per avere, quali proprietari committenti, realizzato in concorso tra di loro, su una costruzione preesistente situata in via Neve ad Agrigento, la chiusura di una finestra, la trasformazione di apertura di un balcone in finestra e l'allargamento di altra finestra al primo piano;
la chiusura di una porta, l'apertura di una finestra, l'abbattimento di un muro portante al secondo piano, con creazione anche di un piccolo manufatto di mq. 18 con copertura in travi di legno e struttura in laterizi, senza concessione edilizia e in violazione della disciplina relativa alle costruzioni in zona sismica. Come accertato in Agrigento, il 22-24 gennaio 2000.
In sede di appello, la Corte d'appello di Palermo ha riformato parzialmente la decisione di primo grado, assolvendo gli imputati dai reati contestati limitatamente alla parte relativa alla realizzazione del piccolo manufatto di 18 mq., confermando l'accertamento della loro responsabilità relativamente alle altre opere e rideterminando la pena inflitta in giorni dieci di arresto ed E. 3.600,00 di ammenda per ciascuno degli imputati.
Avverso la sentenza d'appello propongono ricorso gli imputati, deducendo, come motivo unico, la violazione o erronea interpretazione da parte della Corte territoriale dell'art. 20, lett. d) della legge regionale siciliana n. 71 del 1978, con conseguente difetto di motivazione per travisamento del fatto.
Ricordando che secondo la norma della legge regionale citata la concessione edilizia è necessaria per gli "interventi di ristrutturazione edilizia: quelli rivolti a trasformare organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente", ivi compreso "il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti", i ricorrenti deducono l'erroneità della sentenza laddove ha immotivatamente ricondotto a tale fattispecie i modesti lavori di manutenzione straordinaria contestati, che più appropriatamente sarebbero da inquadrare nella lettera b) del medesimo art. 20 della legge regionale citata, che non richiede la concessione ma la semplice autorizzazione per "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo. In primo luogo va rilevato come la censura con lo stesso mossa non riguardi l'imputazione relativa alla violazione degli artt. 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974 n. 64, in materia di adempimenti funzionali alla vigilanza pubblica sulle costruzioni nelle zone sismiche, punita dall'art. 20 della medesima legge con l'ammenda. Quanto alla contestazione riferibile alla materia edilizia in senso stretto, i giudici di merito hanno analizzato in maniera approfondita, anche a mezzo di perizia, l'esatta consistenza e qualità dei lavori svolti dagli imputati ed hanno adeguatamente spiegato come l'abbattimento di un muro portante dell'edificio e gli interventi descritti sulle finestre (trasformazione di apertura di balcone in finestra, chiusura di una finestra e di una porta finestra) costituiscano interventi che eccedono le opere di ristrutturazione per cui era stata chiesta e rilasciata la prescritta autorizzazione comunale (che non le prevedeva) per essere ricondotti al tipo di interventi per cui, ai sensi della legge regionale citata, è necessaria la concessione edilizia, in quanto qualificabili come interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lett. d) della legge medesima.
L'eliminazione di un muro portante non può infatti essere ricondotto ad una semplice attività di rinnovo o sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, ma comporta ampliamento di spazi utilizzabili e possibile alterazione dell'equilibrio complessivo dell'edificio, tali da richiedere un più penetrante controllo da parte della P.A. e possibili oneri urbanistici aggiuntivi e quindi rientra nella disciplina citata relativa alla necessità della concessione edilizia.
D'altra parte, gli interventi su finestre esterne e balconi, incidendo anche sul profilo esterno dell'edificio, rappresentano elementi innovativi o modificativi di elementi costitutivi dell'edificio, che richiedono anch'essi necessariamente la preventiva concessione edilizia.
Col motivo in esame pertanto, i ricorrenti chiedono a questa Corte la rivalutazione del materiale probatorio formatosi nei due gradi di giudizio al fine di ottenere il risultato opposto a quello correttamente e senza vizi logici raggiunto dai giudici di merito. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
L'inammissibilità del ricorso, qui dovuta alla manifesta infondatezza del motivo, preclude la possibilità di rilevare cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., in particolare la prescrizione del reato (secondo la giurisprudenza uniforme di questa Corte, a partire da Cass. S.U. 21 dicembre 2000 n. 32; recentemente cfr., infatti, Cass. sez. IVA pen. 22 aprile 2004 n. 18641). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per le ragioni indicate conseguono, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese processuali nonché la condanna dei ricorrenti a pagare in favore della Cassa delle ammende la somma che si ritiene equo determinare in E. 500,00 per ciascuno.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali nonché ciascuno della somma di E. 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2005