Sentenza 27 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2003, n. 3015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3015 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 03 0 15 / 03 REPUBBLICA ITALIANA PREMA DICASSAZIONE LA COR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI - Presidente R.G.N. 8566/01 6860 Dott. UN BATTIMIELLO Consigliere Cron. Dott. Florindo Consigliere MINICHIELLO Rep. Rel. Consigliere Ud. 19/11/02 Dott. Gabriella COLETTI Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORT E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante ROMA in VIA L.G. FARAVELLI N. 22, presso lo studio in dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO CARINCI, RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, PAOLO TOSI, ENCO MORRICO, SALVATORE TRIFIRO', GERARDO VESCI, giusta delega in atti;
M ricorrente 2002 contro 4681 RR ES, NO NT, CONTE BRUNO, -1- SE LD, LL AN, NO MA, LA SS, RI EL, CA ND, CAMPOSARAGNA ARMANDO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BRUXELLES 20, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PATRIZI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ADOLFO BIOLE', giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 1899/00 del Tribunale di GENOVA, depositata il 18/05/00 - R.G.N. 12845/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato BOCCIA per delega MARESCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo e motivi della decisione Rilevato che, in controversia relativa a licenziamenti intimati dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato nel contesto di un'operazione di riduzione del personale ed in applicazione del criterio selettivo della maggiore anzianità contributiva, recepito da appositi accordi collettivi di attuazione del disposto dell'art. 59, sesto comma, della legge 27 dicembre 1997 n.449, la sentenza del Tribunale del lavoro di Genova indicata in epigrafe ha rigettato l'appello proposto dalla società e confermato la decisione del giudice di primo grado che, accogliendo la domanda di RR CO, AS AN, ON UN, TT AL, ER GE, NO RI, UA 의 SA, RI MI, RR EI e SA MA, aveva dichiarato illegittimi i licenziamenti intimati ai suddetti lavoratori e condannato le Ferrovie dello Stato s.p.a. alla loro reintegra nel posto di lavoro e al risarcimento del danno;
rilevato altresì che avverso détta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi la società Ferrovie dello Stato s.p.a. e che gli intimati hanno resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria;
considerato che
con i quattro motivi di ricorso-ampiamente argomentati e denuncianti, in una con vizi di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 6, legge 27 novembre 1997 n.449 e degli artt. 4 e 5 della legge 23 luglio 1991 n.223 la società deduce (in estrema sintesi): - a) che l'art. 59, comma sesto, della legge 1997/n.449, dettando al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento della società Ferrovie dello Stato- una speciale disciplina per l'individuazione dei lavoratori in eccedenza, i cui rapporti sono destinati alla risoluzione, operi in area diversa da quella coperta dalla legge 1991/n.223, in tema 3 di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, e conseguentemente escluda che la suddetta individuazione soggiaccia alle procedure previste da quest'ultima legge e, in particolare, dagli artt. 4 e 5 della medesima;
b) che (per l'ipotesi di mancato accoglimento della tesi precedente) le procedure configurate nel citato art. 59, che rimette al momento convenzionale degli accordi sindacali la gestione delle eccedenze e dei conseguenti licenziamenti, risultano idonee a soddisfare, in modo simile nella sostanza, le stesse esigenze di informazione e tutela cui sono funzionali le procedure disciplinate dalle citate norme generali;
ritenuto che
entrambe le tesi suesposte sono state giudicate infondate dalle Sezioni Unite della Corte, le quali -investite di analoga controversia ai sensi dell'art. 374 cod. proc. civ. (siccome involgente questione di massima di particolare importanza)- hanno enunciato (a conferma dell'avviso già espresso dalla Sezione Lavoro con sentenza 25 luglio 2001 n.10171) il seguente principio di diritto: "Nella materia dei licenziamenti collettivi, l'omissione della procedura di cui all'art. 4 legge n. 223 del 1991, intesa alla precisazione dei motivi dell'eccedenza di lavoratori e alla verifica degli esuberi per ciascuna unità produttiva e per profili professionali, non è suscettibile di essere sanata dall'accordo sindacale che comprenda l'individuazione dei lavoratori da licenziare sulla base della sola anzianità contributiva, trattandosi di un'omissione che compromette l'interesse primario del singolo lavoratore alla individuazione trasparente e verificabile dei dipendenti da licenziare;
né gli obblighi procedurali prescritti dalla legge n. 223 del 1991 possono ritenersi derogati, in materia di riorganizzazione e risanamento delle Ferrovie dello Stato, dalle previsioni di cui all'art. 59 della legge n. 449 del 1997, che, pur prescrivendo che i dipendenti in esubero possano essere individuati anche> in base al criterio dell'anzianità contributiva, non escludono l'applicazione delle procedure di verifica stabilite dalla predetta legge 223 del 1991, né rimettono agli accordi sindacali il 4 potere di stabilire procedure di mobilità in deroga a quelle prescritte dalla legge, non assumendo la contrattazione collettiva - nelle suddette previsioni normative una funzione di gestione negoziale dell'individuazione del personale eccedentario, ma soltanto quella di provvedere alla realizzazione di misure di sostegno in favore del personale medesimo e di prevedere le modalità di finanziamento (mediante l'istituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, comma ventottesimo, legge n. 662 del 1996)"; considerato che tale indirizzo (v. sentenze 18 agosto 2002 n. 12194 e 15 ottobre 2002 n. 14616) merita di essere condiviso, attese la mancanza di deduzioni diverse da quelle già vagliate dalle citate pronunce e la funzione di nomofilachia privilegiata propria del collegio che lo ha espresso, alle cui argomentazioni si rinvia, apparendone inopportuna una pedissequa trascrizione in questa sede;
ritenuto, quindi, che il ricorso deve essere rigettato;
considerato, infine, che le peculiarità della controversia e l'anteriorità del ricorso rispetto alla giurisprudenza richiamata consigliano la compensazione delle spese del giudizio di cassazione;
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
P. Q. M.
DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso, in Roma, il 19 novembre 2002 Il Presidenteད་ཆཝ་འར་ ན་བད་ཉམ Il Cons.-est. foul-Elli CANCANCELLIEREle Depositato In Cancelleria oggi 27 FEB. 2003 CANCELLERselle 5