Sentenza 1 dicembre 2009
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la presunzione di superamento del reddito, contenuta nell'art. 76, comma quarto bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dal d. l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in L. 24 luglio 2008, n. 125, per chi sia stato condannato per uno dei delitti ivi elencati, si applica anche al caso di delitto tentato. (Nell'affermare tale principio, con riferimento a persona condannata per il reato di tentata estorsione, commessa avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen., la Corte ha chiarito che la "ratio" della disposizione deve individuarsi nella volontà di escludere dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato soggetti dediti ad attività delinquenziali svolte nell'ambito di un'organizzazione criminosa di stampo mafioso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/12/2009, n. 3372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3372 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 01/12/2009
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - N. 1670
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 6637/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PE PA N. IL 21/12/1968;
contro
1) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso l'ordinanza n. 2064/2000 TRIBUNALE di MILANO, del 19/01/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
lette le conclusioni del PG Dott. Di Casola Carlo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
La Corte d'Assise di Milano rigettava l'istanza con la quale ES PA aveva richiesto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo che - ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 4 bis, disposizione introdotta con il D.L. n. 92 del 2008, convertito in L. n. 125 del 2008 - il reddito dell'istante dovesse presumersi superiore al limite previsto, avendo il ES riportato, con sentenza divenuta definitiva, una condanna per tentata estorsione commessa avvalendosi delle condizioni previste dall'art.416 bis c.p.. Il Tribunale di Milano rigettava poi il ricorso ritualmente proposto nell'interesse del ES, ritenendo condivisibili le argomentazioni del primo giudice, sottolineando che: a) il generico richiamo del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 4 bis - come modificato con la L. n. 125 del 2008 - ai reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., non consentirebbe di distinguere tra reato consumato e reato tentato, e ciò in relazione alla ratio della norma da individuarsi nella volontà dello Stato di escludere dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato soggetti dediti ad attività delinquenziale svolta nell'ambito di un'organizzazione criminosa di stampo mafioso;
b) la nuova normativa non conterrebbe una mera presunzione patrimoniale superabile da contrarie prove documentali, ma un vero e proprio divieto, posto che, avendo qualsiasi soggetto interessato al beneficio de quo l'onere di dimostrare il limite del proprio reddito, non avrebbe senso indicare categorie di soggetti esclusi dal beneficio stesso se poi costoro, al pari degli altri, potessero dimostrare di avere diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dal punto di vista reddituale;
c) peraltro appariva poco credibile che la moglie e la figlia del ES, entrambe in età da lavoro, non svolgessero alcuna attività retribuita, nemmeno "in nero".
Ricorre per cassazione il ES, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con doglianze con le quali vengono sostanzialmente riproposte le argomentazioni sottoposte al vaglio del giudice dell'opposizione - non applicabilità della norma al reato tentato, possibilità di superare con prova contraria la presunzione posta dal legislatore - e dal giudice stesso disattese con il percorso motivazionale sopra sinteticamente ricordato. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con la sua requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso deve essere rigettato per l'infondatezza delle censure dedotte.
Ed invero risultano pienamente condivisibili le ragioni poste dal Tribunale a base del provvedimento oggetto del ricorso. In relazione alla ratio della normativa in materia, non v'è dubbio che non possa operarsi alcuna distinzione tra reato consumato e reato tentato: la disposizione parla di "reati commessi" ed il delitto tentato è, all'evidenza, un reato commesso. Appare chiaro che il legislatore ha inteso operare una scelta di politica criminale (al pari dell'esclusione dal beneficio de quo per l'indagato, l'imputato o il condannato per reati finanziari: D.P.R. n. 115 del 2002, art. 91, lett. A), intendendo escludere dall'accesso al patrocinio a spese dello Stato alcune categorie di persone già condannate, selezionate sulla base dei reati oggetto della condanna medesima, muovendo dal presupposto che detti reati consentano introiti patrimoniali superiori a quelli cui è condizionato l'accesso al beneficio (senza possibilità di prova contraria, stante il chiaro dettato letterale della norma: "il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti"), e ciò, evidentemente, in relazione ai proventi notoriamente elevati che derivano dalle attività criminali cui sono dedite le organizzazioni malavitose: dunque non può parlarsi di violazione degli artt. 3 e 24 Cost., anche perché resta comunque pur sempre salvaguardato il diritto alla difesa con l'intervento del difensore di ufficio.
Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010