Sentenza 5 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/04/2002, n. 4875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4875 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2002 |
Testo completo
C.C. 62330 6 8 A 9 1 I PUB LICA ITALIANA0 4875/02 5 R . A N T - IN NOM I L PO F T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N Oggetto E S E SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE Presidente R.G.N. 20630/98 Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Cron. Mo37 Dott. Stefano MONACI Rel. Consigliere Rep. Dott. Mario CICALA Consigliere Ud. 06/11/01 Dott. Vincenzo DI NUBILA - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. Sole S E NT ENZA per dirilti €1.55 il 13.04.02 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, UFFICIO COPIE 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo Richiesta copia studio presso dal Sig. PSOA per diritti €1.55 rappresenta e difende ope legis;
il 12.04.02 ricorrente - IL CANCELLIERE
contro
NI NC;
- intimato avverso la sentenza n. 187/97 della Commissione tributaria regionale di ANCONA, depositata il 2001 07/10/97; N. 2189 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 06/11/01 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. L'Ufficio delle Imposte Dirette di Recanati notificava al contribuente NI NC, che esercitava l'attività di commercio al dettaglio di mobili a Porto Recanati, un accertamento con il quale il reddito per l'anno 1982 veniva determinato induttivamente in L.12.243.000 di fronte alla perdita dichiarata di L.
1.958.000. L'accertamento partiva da un verbale di contestazione della Guardia di Finanza, verbale nel quale era stata rilevata l'omessa annotazione nel registro dei corrispettivi di n.37 ricevute fiscali emesse dal 7 aprile al luglio 1982. Per questo l'Ufficio aveva ricostruito i redditi del contribuente sulla base della tabella B allegata alla legge n.17/85. Il contribuente impugnava l'accertamento sostenendone l'illegittimità; la sua domanda veniva accolta dalle commissioni tributarie di primo e di secondo grado.
2. La Commissione tributaria di secondo grado riteneva censurabile l'operato dell'Ufficio, in particolare, per avere ricostruito il reddito su base induttiva, senza che ricorressero irregolarità formali così gravi e numerose da rendere inattendibili le scritture nel loro complesso. L'unico elemento utilizzato dall'Ufficio era costituito dalla omessa annotazione nel registro dei corrispettivi di n.37 9 8 1 7 ricevute fiscali relative ad un arco di quattro mesi;
invece i relativi corrispettivi erano stati regolarmente dichiarati ed assoggettati ad IVA.
3. Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria con un solo motivo con il quale eccepisce la violazione dell'art.39, comma secondo, del D.P.R. n.600/73 nonché l'erroneità e contraddittorietà della motivazione su di un punto decisivo della controversia. Sottolinea che la rettifica del reddito su base induttiva era consentita ogni qual volta l'Ufficio rilevi omissioni, falsità o irregolarità formali di numero e gravità tali da rendere inattendibili le scritture contabili nel loro complesso. Rileva che non erano state annottate 37 ricevute fiscali nell'arco di quattro mesi con ricavi di oltre 22 milioni e mezzo su di un insieme di ricavi complessivi dichiarati di quasi 123 milioni, e che 193 ricevute fiscali emesse non erano state numerate regolarmente. Si sarebbe trattato perciò di violazioni gravi, numerose e ripetute, tali da legittimare un accertamento induttivo, specie per un contribuente che usufruiva del regime di contabilità semplificata. Sussisterebbe anche un altro profilo di erroneità della motivazione, là dove la pronunzia impugnata avrebbe attribuito valore in favore del contribuente al fatto che i ricavi relativi alle omesse ricevute fiscali fossero stati dichiarati ai fini dell'IVA, senza tenere conto del fatto che invece la dichiarazione era avvenuta a seguito della constatazione della violazione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto. La motivazione espressa dalla Commissione Regionale, infatti, è carente e non convincente. La sentenza impugnata argomenta che l'unico elemento in base al quale l'Ufficio si sarebbe ritenuto legittimato a ricostruire su base induttiva il reddito della contribuente sarebbe costituita dall'omessa annotazione nel registro dei corrispettivi di trentasette fatture nel periodo limitato di quattro mesi. In realtà la misura di queste omissioni può rendere più o meno attendibile l'insieme delle scritture nel loro complesso, solamente se rapportata al numero delle fatture regolarmente annotate, e, soprattutto, confrontando tra loro gli importi complessivi delle fatture non annotate a quello delle fatture regolarmente annotate. Solamente se queste percentuali risultassero estremamente ridotte rispetto al totale, il dato specifico della omessa annotazione di un numero limitato di fatture potrebbe risultare irrilevante ai fini di una valutazione di inattendibilità complessiva delle scritture contabili, e, come tale, non autorizzare l'Ufficio a prescindere da esse e a procedere all'accertamento in via induttiva. Nel corso dell'indagine avrebbero dovuto essere prese in considerazione, motivando su di esse, anche le circostanze specifiche che potevano qualificare la fattispecie concreta: la Commissione Regionale ha omesso, invece, di inserire l'evento esaminato nel contesto generale al cui interno si era verificato, non ha tenuto conto che quello gestito dalla società contribuente era un esercizio di commercio di mobili al minuto (che come tale emetteva, per la stessa natura dell'attività, un numero relativamente ridotto di fatture per un importi medi unitari relativamente elevati) operante a Porto Recanati (e pertanto in una piccola città, con conseguente giro d'affari di dimensioni relativamente ridotte).
2. La pronunzia impugnata deve, pertanto essere cassata, e la controversia deve essere rimessa ad altra sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale delle Marche, che riesamineranno la fattispecie provvedendo altresì alla liquidazione delle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
or Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia anche per le spese ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche. Così deciso in Roma il 6 novembre 2001. RTE SU P O C Il liere stensore Il Presidente (dr. Stefano Monaci) (dr.Pasquale Reale) ний IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Gasano - 5 APR. 2002 Алиев E N O 6 I 8 Z 9 1 A / R 4 / T 0 S I A 2 I G L E R A T A L U D E B D P I E I A R T S T A T N N I 1 E E R S 3 S 1 I E E A T N A M 5 л с