Sentenza 27 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/2001, n. 6133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6133 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 61 3 3/0 1 I D , 3 O L REPUBBLICA ITALIANA 3 0 L 5 1 O . A . B S T I N S R D A 3 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T ' A , 7 L T - L A S 8 S E - O E 1 D P P 1 I S M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S I I E N N A E G G D S O G I E E T A A SEZIONE LAVORO L D N O E E T S A , E T L I O L R R E I Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: T S D D I G O E R Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 22445/98 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron. 13389 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Udienza 21 febbraio 2001 Dott. Paolo STILE Consigliere Rep. Cons. Rel.Prof. Bruno BALLETTI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: RAI TRADE (già NUOVA ERI) s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso da avv. Claudio d'Angelantonio presso il cui studio elett.te domicilia in Roma al Lungotevere Mellini n. 39, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
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contro
IM RA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Fezzi e Roberto Muggia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma alla via Germanico n. 146, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Milano-Sezione Lavoro n. 13545/97 del 27 marzo 1996/10 dicembre 1997 (nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 737/1995). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 febbraio 2001 dal relatore cons. prof. Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti Claudio D'Angelantonio e Roberto Muggia;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Martone, che ha concluso "per l'accoglimento del primo motivo e l'assorbimento del secondo motivo”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO z a P Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al Pretore-Giudice del Lavoro di Milano-LA TI conveniva in giudizio la "NUOVA ERI" s.p.a. (che successivamente ha modificato la propria denominazione in "RAI TRADE" s.p.a.) esponendo che dal giugno 1992 aveva lavorato quale grafica addetta alla rivista "Mode" alle dipendenze della Nuova Eri s.p.a.; che il rapporto era stato regolarizzato nel settembre 1992 con lettera del direttore generale che le aveva conferito l'incarico professionale di grafica;
che era stato 2 pattuito un compenso a numero e stabilita la durata annuale;
che il 25 gennaio 1993 la durata era stata prorogata di un anno con possibilità di rinnovazione tacita per altri dodici numeri;
che la ricorrente, come tutte le lavoratrici del reparto grafico, aveva lavorato in azienda ed era stata retribuita a fattura;
che le mansioni attribuitele comportavano l'inserimento nell'azienda e la stretta collaborazione con tutta la redazione;
che i suoi compiti erano consistiti prevalentemente in correzione di bozze ed impaginazione secondo le istruzioni ed il controllo dell'art director;
che aveva sempre dovuto giustificare le assenze, mentre nell'ottobre 1993 le certificazioni le erano state 1 restituite con la motivazione che non era tenuta a giustificare le assenze;
che con lettera del 23 settembre 1993 le era stata comunicata la volontà della società di non rinnovarle il contratto a causa del deterioramento dei rapporti tra la stessa ricorrente e gli altri componenti del reparto grafica. Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva che fosse accertato che tra lei e la società convenuta era intercorso un rapporto di lavoro subordinato regolato dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di aziende grafiche e che il licenziamento era illegittimo. Chiedeva, quindi, che fosse ordinata la sua reintegrazione nel posto di lavoro, con inquadramento nella categoria impiegatizia “B1”, e che la società venisse condannata al 3 risarcimento del danno ed al pagamento delle retribuzioni per i mesi di novembre e dicembre 1993. La società convenuta resisteva ed esponeva che, nel 1987, cessato il rapporto con il grafico Sergio Sartori, cinque collaboratrici di costui tra le quali la TI si erano offerte, come gruppo, di rilevarne l'incarico; che con tale gruppo era stato stipulato un contratto di lavoro autonomo, nell'ambito del quale le componenti del gruppo stesso si ripartivano compiti e compensi in piena autonomia;
che, agli inizi degli anni "90", l'accordo era stato rinegoziato ed erano stati stipulati singoli contratti di lavoro autonomo, restando però in pratica immutate le precedenti modalità di svolgimento del lavoro;
che i rapporti tra i grafici si erano deteriorati sicchè il contratto con la TI era stato disdetto su espressa richiesta dell'art director. ل ح و ا Espletata prova testimoniale, il Pretore accoglieva le domande. La società proponeva appello che il Tribunale di Milano rigettava. Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. "RAI TRADE” propone ricorso affidato a due motivi, a cui resiste LA TI con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato "memoria" ex art. 378 cod. proc. civ.. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE I . Con il primo motivo la società ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 cod. civ. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia>> - addebita al Tribunale di Milano: a) di non avere minimamente considerato la volontà delle parti che costituisce il primo e principale elemento di valutazione ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro>>; b) di non avere minimamente considerato l'elemento della subordinazione, intesa come soggezione tecnico- gerarchica al potere direttivo dell'imprenditore durante lo svolgimento e relativamente al merito dell'attività lavorativa>>; c) di non avere, sufficientemente motivato, in quanto, anche con comunque, л и riferimento alle “concrete modalità di svolgimento della prestazione", non ha specificato quali "modalità" (e desunte da quali "testimonianze") comprovassero, a suo avviso, la natura subordinata del rapporto: per cui non è consentito ricostruire l'iter logico della decisione>>. Con il secondo motivo formulato dalla ricorrente espressamente "in via subordinata" - viene censurata la sentenza del Tribunale di Milano per violazione a falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 604/1966 e dell'art. 342 cod. proc. civ. e per 5 omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia>>, in quanto il Giudice di appello non ha chiarito se, a suo avviso, l'illegittimità del "licenziamento" derivasse dalla genericità della lettera del 28 settembre 1993, ovvero dalla inidoneità delle ragioni addotte, ovvero ancora dalla mancanza di prova delle ragioni stesse e dalla inammissibilità della prova testimoniale ammessa al riguardo in primo grado: per cui anche, su tale punto, non è consentito ricostruire l'iter logico della decisione>>. II -. Il primo motivo di ricorso appare fondato. Infatti, il Tribunale di Milano - dopo avere riportato, anche accuratamente, nella parte della sentenza relativa allo “svolgimento del processo" il contenuto dell'originario ricorso introduttivo della TI e della memoria difensiva della società convenuta e, di seguito, il dispositivo della sentenza pretorile e la posizione difensiva delle parti nel successivo giudizio di appello - sul punto essenziale del giudizio concernente la qualificazione del rapporto di lavoro inter partes (se di natura “subordinata” ovvero "autonoma") ha così unicamente motivato: sulla base delle testimonianze raccolte in primo grado si deve sicuramente concludere per la natura subordinata del rapporto di lavoro proprio in relazione alle concrete modalità di svolgimento della prestazione di LA TI, onde deve ritenersi superata ogni diversa 6 posizione di cui al contratto scritto peraltro intervenuto alcuni anni dopo l'inizio del rapporto>>. Oltre tale apodittica "conclusione" - che, a comprova della sua evidente inadeguatezza, è stata trascritta testualmente la sentenza - impugnata non contiene l'indicazione di alcun altra ragione a sostegno della statuizione sull'affermata natura subordinata del rapporto di lavoro, per cui sul punto decisivo relativo alla qualificazione giuridica del cennato rapporto emerge un'obiettiva deficienza del processo logico che ha condotto il giudice del merito alla formazione del proprio convincimento al riguardo. Con la censura proposta di difetto di motivazione la società ricorrente ha adempiuto scrupolosamente all'onere a suo carico - al fine dell'ammissibilità del motivo di ricorso di indicare le ragioni л з е - insufficientemente o illogicamente valutate dal Tribunale di Milano [precisate nel: a) “non avere tenuto conto della volontà delle parti espressa nel contratto stipulato per costituire un rapporto di lavoro autonomo”; b) “non avere minimamente indagato circa l'elemento della subordinazione"; c) "non avere fatto riferimento alle concrete modalità di svolgimento della prestazione” e, in particolare, "non avere tenuto presente che la TI riceveva disposizione dall'Art Director che non risultava essere amministratore o socio o dipendente della Società senza la benchè minima inferenza della direzione"] e, di 7 conseguenza, il ricorso contiene in sè tutti gli elementi che consentono alla Corte di controllare la decisività del punto controverso e la correttezza e la sufficienza della motivazione rispetto ad essa. III . Pervero, costituisce punto decisivo per la determinazione della natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro: a/1) la necessità di indagare sull'effettiva volontà negoziale delle parti emergente, oltre che dal nomen iuris, dalla valutazione globale degli elementi che caratterizzano le cennate modalità di svolgimento del rapporto (Cass. n. 5214/1998); b/1) l'obbligo di accertare fondamentalmente l'esistenza del vincolo di subordinazione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che про discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e di controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative (Cass. n. 326/1996); c/1) in ogni caso, l'opportunità di fare riferimento al criterio dell'effettività in merito alle modalità di esecuzione del rapporto quale indice dell'inserimento della prestazione lavorativa nella organizzazione di impresa (Cass. n. 4558/1999). In particolare, con orientamento giurisprudenziale sicuramente prevalente (cfr., ex plurimis, Cass. 5960/1999) - e che qui vale ribadire ", l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato 8 rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è l'assoggettamento (cd. "vincolo di subordinazione") del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento Mell'organizzazione aziendale e deve essere concretamente apprezzato in relazione alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione;
mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva. Con più specifico riferimento alla questione di merito, deve, poi, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ribadirsi che, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, sempre se sia sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che abbiano indotto il giudice di merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (così, ex plurimis, Cass. 13857/1999). 9 Nella specie, non è dato in alcun modo rilevare a quale "criterio generale" il Tribunale di Milano si sia attenuto e, conseguentemente, sfugge al controllo di questa Corte sulla logicità dell'applicazione al caso concreto il criterio atto alla qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, data l'assoluta inesistenza in motivazione dell'indicazione di detto criterio. Orbene, anche se, nel controllo in sede di legittimità della adeguatezza della motivazione del giudizio di fatto contenuto nella sentenza impugnata, i confini - tra (da un lato) la debita verifica della indicazione da parte del giudice di merito di ragioni sufficienti senza le quali la sentenza è invalida e (dall'altro) il non ammissibile controllo della bontà e giudizio della decisione-possono essere identificati tenendo presente che, quando la motivazione lascia comprendere le Лена ragioni della decisione, la decisione resta comunque valida;
nella specie non è possibile pervenire a siffatta conclusione, in quanto nella sentenza del Tribunale di Milano non è possibile individuare in alcun modo le ragioni che hanno determinato la decisione assunta: cioè - nella distinzione tra insufficienza e ingiustizia della motivazione (ossia tra “la mancanza di ragioni” e “la mancanza di buone ragioni") - manca assolutamente l'indicazione delle ragioni che hanno guidato il giudice di appello a decidere come ha deciso. 10 Nè il Tribunale, nel confermare la sentenza di primo grado, si è riportato alla motivazione di tale sentenza, anche se vale precisare che la cd. “motivazione per relationem” è consentita solo quando dalla interpretazione complessiva della sentenza sia possibile desumere che il giudice dell'impugnazione non si sia limitato a riprodurre pedissequamente ed acriticamente i motivi della sentenza di primo grado, ma abbia mostrato di farli propri e, soprattutto, di tenere nella debita considerazione i motivi di impugnazione contro la stessa sentenza di primo grado (Cass. n. 383/1990). Conclusivamente, specie alla luce del disposto del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. e del raffronto tra il testo vigente e quello anteriore alla "novella" del 1950, la Corte regolatrice non può abdicare ad ogni compito di verifica della sussistenza di "ragioni sufficienti", dovendosi pur sempre discriminare tra obbligo formale di motivare e obbligo di fondare in modo sufficiente il proprio convincimento: ma, in ambedue le ipotesi, è imposto al giudice di spiegare le basi della sua decisione e, anche, di risolvere la questione di fatto secondo i canoni metodologici che dall'ordinamento giuridico sono per essa immediatamente espressi o, comunque, ricavabili: doveri che il Tribunale di Milano non ha sicuramente osservato. IV In definitiva, nella specie, mancano nella sentenza impugnata " (così come denunziato dalla società ricorrente) i cennati essenziali 11 presupposti, per cui la stessa deve essere cassata per insufficienza della motivazione e la causa rimessa ad altro Giudice perchè - sulla base di motivate indicazione ed applicazione del criterio fondamentale di distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo ed eventualmente degli altri criteri sussidiari accerti, alla stregua della completa valutazione delle risultanze processuali, se il rapporto di lavoro intercorso tra le parti debba essere qualificato "subordinato" o "autonomo" e fornisca alla relativa decisione un'adeguata motivazione. V -. Resta, pertanto, assorbito il secondo motivo di ricorso che richiede che il Giudice di rinvio che si designa nella Corte di Appello di - Milano si pronunzi prioritariamente sulla questione sollevata con il primo motivo di ricorso. Il medesimo Giudice provvederà, anche, sulle spese di giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbito I D il secondo motivo;
cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Milano. Così deciso in Roma, il giorno 21 febbraio 2001. Il Presidente معتلك Il Consigliere estensore Th DMR مسممين ture Fra u Dill +8 IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria E M oggi, 27 APR 2001 E R P U S IL CANCELLIERE