Sentenza 20 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/01/2004, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - rel. Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BISAGNO 24, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO VETRIANI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE ANZIO, in persona del Sindaco pro tempore Dott. CANDIDO DE ANGELIS, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA PRATI DEGLI STROZZI 33, presso lo studio dell'avvocato LOREDANA MENICUCCI, difesa dall'avvocato GUIDO FIORILLO, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso la sentenza n. 2102/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 14/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/03 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato VETRIANI Riccardo difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, che ha concluso per rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IA RÙ, con atto di citazione notificato il 23 giugno 1994, convenne innanzi al Tribunale di Velletri il Comune di Anzio, chiedendo di essere dichiarata proprietaria, per effetto di usucapione ventennale, di un terreno, esteso mq. 500 circa e facente parte della particella n. 535, partita 119, fg. 1 del N.C.T. del Comune di Anzio, località Due Pini, Via Ardeatina n. 527 (ex 307), a suo tempo ceduto al Comune convenuto dalla intestataria LE GH e nel quale essa aveva costruito un edificio adibito a civile abitazione.
Nella contumacia del Comune di Anzio, l'adito Tribunale dichiarò che l'attrice aveva acquistata, per usucapione, la proprietà dell'intera particella n. 535, ma a seguito di gravame interposto dal Comune, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza resa in data 14 giugno 2000, in riforma della decisione impugnata, ha rigettata la domanda.
Respinta, preliminarmente, l'eccezione di nullità della procura ad litem rilasciata dal Commissario Straordinario al Comune di Anzio, sul rilievo che, dopo la "riforma del 1990", nessuna norma prescriveva la autorizzazione prefettizia come condizione legittimante la costituzione in giudizio del Commissario Straordinario, il giudice d'appello ha ritenuto ammissibili, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., nella previgente formulazione, i documenti prodotti in appello dal Comune ed ha escluso che, richiedendo allo stesso Comune, parte in causa, informazioni ai sensi dell'art. 213 cod. proc. civ., esso avesse violato il principio dell'onere della prova, poiché le notizie richieste riguardavano atti e documenti esistenti solo presso il Comune. Comunque, ha soggiunto, compete alla parte che adduca di avere usucapito un diritto l'onere di provare l'usucapibilità del bene. Ciò premesso, la Corte di merito ha rilevato che dalla documentazione prodotta dal Comune emergeva la prova che l'area oggetto della controversia era compresa in una zona destinata a parco pubblico.
Peraltro, secondo la sentenza della Corte d'Appello, l'accoglibilità della pretesa della RÙ ostava il rilievo che, mentre la domanda, così come proposta con l'atto introduttivo del giudizio, riguardava esclusivamente una piccola porzione, estesa circa mq. 500, della particella 535, di ben venti volte circa più estesa, ne' i testi escussi ne' la stessa attrice avevano fornito elementi utili ad identificare la frazione della particella oggetto della domanda, poiché i primi avevano fatto riferimento solo al "terreno oggetto di causa"; la seconda si era astenuta dall'indicare dati idonei al frazionamento ed alla definizione catastale della porzione di terreno rivendicata in usucapione, ne' aveva chiesto, all'uopo, consulenza tecnica d'ufficio.
Tutto ciò, ad avviso del giudice d'appello, aveva determinato l'evidente errore di ultrapetizione in cui era incorso il Tribunale, a porre rimedio al quale non era consentita la correzione parziale della sentenza impugnata, sia perché mancavano elementi utili a definire il fondo oggetto della domanda ed a tracciarne i confini, sia perché col gravame l'appellante si era limitata a chiedere la conferma integrale della decisione impugnata, senza formulare richieste subordinate.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la RÙ, affidandosi a quattro motivi.
Il Comune di Anzio ha resistito con "memoria di costituzione" notificata oltre il termine prescritto per il controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva l'invalidità della "memoria di costituzione" dell'intimato Comune, perché, essendo stata depositata oltre il termine utile per il deposito del controricorso e non risultando notificata all'altra parte, non può essere considerata equipollente al controricorso.
Col primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata "per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto", adducendo che erroneamente è stata disattesa l'eccezione di inammissibilità e/o improponibilità dell'appello per difetto di valida procura ad litem, poiché le leggi nn. 142 del 1990 e 241 del 1990, cui evidentemente si accenna in sentenza, non erano rilevanti ai fini della decisione sull'eccezione.
Adduce, all'uopo, la ricorrente che, poiché, in caso di commissariamento di un ente pubblico territoriale, i poteri "provvisori e di ordinaria amministrazione" dell'ente vengono esercitati dal Prefetto territorialmente competente finché non vengano rinnovate le cariche pubbliche elettive ed il Prefetto esercita tali poteri mediante la nomina del Commissario Straordinario, che è suo delegato, il Commissario Straordinario può prendere decisioni solo nell'ambito dell'ordinaria amministrazione dell'ente disciolto ed in tale ambito non può certamente essere annoverato il potere di promuovere o resistere alle liti o quello di rilasciare procure.
Peraltro - soggiunge la ricorrente - la procura dovrebbe essere rilasciata con atto pubblico indicante la causale e la finalità della stessa procura, vale a dire con procura speciale. Le due censure in cui il motivo si articola, sono destituite di fondamento, ancorché la motivazione data dalla Corte d'Appello in ordine alla fonte normativa dei poteri riconosciuti al Commissario Straordinario del Comune non possa ritenersi soddisfacente, poiché la L. n. 241/1990 e la L. n. 142/1990, rispettivamente in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso e di ordinamento delle autonomie locali, cui evidentemente si vuole riferire la sentenza impugnata quando fa riferimento alla "riforma del 1990", non disciplinando i poteri del Commissario Straordinario, nessun apporto avrebbero potuto dare alla soluzione del problema posto dall'appellante RÙ.
La fonte normativa di detti poteri si rinviene attualmente nell'art. 141 T.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con L. 3 agosto 1999, n. 265, che, al comma 3, stabilisce che il commissario esercita le attribuzioni conferitegli col decreto di scioglimento del consiglio comunale e provinciale, decreto pronunciato dal Presidente della Repubblica.
Tale decreto, a sua volta, attribuisce al commissario tutti i poteri ordinariamente esercitati dal sindaco (o presidente della provincia), dalla giunta e dal consiglio (comunale o provinciale). È noto che tra i poteri della giunta comunale si annovera quello di agire o resistere in giudizio, senza necessità dell'autorizzazione del consiglio comunale o di autorità sovraordinate. Peraltro, ne' secondo il previgente ordinamento, che riservava al Prefetto la nomina dei Commissari agli enti locali, allora denominati, appunto, commissari prefettizi, ne' secondo l'attuale ordinamento il commissario può essere considerato come delegato del prefetto (nel vigente ordinamento più propriamente la delega dovrebbe considerarsi proveniente dal Presidente della Repubblica, che, come si è detto, emana il decreto di nomina), esso disponendo di poteri propri riconosciutigli direttamente dalla legge (nel vigente ordinamento, dal citato art. 141 co. 3 T.U. citate). Si osserva, peraltro, che la tesi della ricorrente è infondata in radice, poiché la resistenza in giudizio va considerata atto di ordinaria amministrazione, avendo una finalità conservativa del patrimonio dell'ente locale.
Quanto alla seconda censura, si osserva che alcuna censura prescrive particolari forme per il rilascio della procura ad litem da parte dei legali rappresentativi degli enti territoriali locali. Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., nella previgente formulazione, nonché degli artt. 2627 cod.civ. e 213 cod.proc.civ., rilevando che:
a) la facoltà, prevista dall'art. 354 cod. proc. civ., nella previgente formulazione, di produrre in appello nuovi documenti non poteva essere consentita al Comune di Anzio, perché era rimasto contumace in primo grado;
b) comunque, i documenti in grado d'appello furono depositati dal Comune di Anzio dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni;
c) la richiesta di informazioni alla P.A., ai sensi dell'art. 2 e 3 cod. proc. civ., non poteva essere rivolta al Comune di Anzio, perché parte in causa) essa, inoltre, suppliva al non adempiuto onere della prova.
Col terzo motivo la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione "di norme di diritto", adducendo che la corte di merito non è stata imparziale nell'istruttorio della causa e non ha fatto buon governo dell'art. 345 cod. proc. civ., poiché, mentre, con la rimessione della causa in istruttoria, all'appellante ha consentito di produrre documenti, ad essa ricorrente ha persino negata la consulenza tecnica che avrebbe potuto essere disposta anche d'ufficio, al fine di delimitare la zona di terreno effettivamente usucapita, estesa mq. 500 appena e comprendente la sua casa di abitazione.
Col quarto motivo la ricorrente, censurando la sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, osserva che, avendo essa, posseduto il bene ininterrottamente dal 1970 al 1990, l'acquisto per usucapione si era già verificato quando, come sostiene il Comune di Anzio, con L. R. del 1997 fu previsto l'inserimento della "Pineta della Gallinara" nel progetto dei parchi pubblici regionali. Comunque, ad avviso della ricorrente, "il parco pubblico e la previsione non esistono" e, peraltro, il Comune di Anzio, consentendo lo sfruttamento economico del bene con l'installazione di un camping, di una pescheria, di un bar e di giostre stagionali, ha operato un'evidente opera di sdemanializzazione del bene. Da ultimo, osserva che non furono adottate le procedure prescritte per conferire carattere demaniale ad un bene e che il possesso utile all'usucapione può essere esercitato anche provvedendo ai soli lavori di pulizia di un fondo, come nella specie hanno fatto essa ricorrente ed il marito;
il che, a suo avviso, giustificherebbe la dichiarazione di avvenuta usucapione anche della "maggiore proprietà".
Osserva la Corte che le censure proposte con i motivi ora sintetizzati risultano, tutte, inammissibili, non essendo state criticate le due rationes decidendi di natura processuale sulle quali si regge la sentenza impugnata.
Come si ricava dalla narrativa, che sintetizza le varie ragioni poste dalla Corte d'Appello a fondamento della decisione, sul piano processuale con la sentenza impugnata sono stati svolti due fondamentali rilievi: 1) la decisione del primo giudice, che dichiarava acquistata per usucapione, dalla RÙ, l'intera particella n. 535, era viziata da evidenti ultrapetizione, poiché, mentre la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio aveva ad oggetto solo una porzione di detta particella, per un'estensione di mq, 500 circa, il Tribunale riteneva usucapita l'intera particella, estesa ben venti volte più della zona oggetto della domanda;
2) non era consentita una riforma parziale della sentenza di primo grado, col riconoscimento dell'usucapione limitata alla zona oggetto dell'originaria domanda, perché in appello la RÙ, resistendo al gravame del Comune di Anzio, ha chiesto la conferma integrale della sentenza impugnata, non proponendo una richiesta, subordinata, di riforma parziale, al fine di v riconosciuta almeno l'usucapione della proprietà della zona di terreno estesa mq. 500 circa.
Orbene, l'esame delle censure svolte dalla ricorrente consente di escludere che tali due rationes decidendi costituiscano oggetto dei rilievi critici formulati dalla RÙ, con la conseguenza che, ove anche i motivi esposti risultassero fondati, le non contestate due ragioni di ordine processuale, da sole, sarebbero idonee a sorreggere ugualmente la sentenza impugnata.
Tale considerazione evidenzia l'inammissibilità dei motivi esposti, con i quali si censurano le altre ragioni sulle quali si fonda la sentenza.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato, senza, tuttavia, alcun provvedimento a regolamento dell'onere delle spese processuali, poiché, per le ragioni esposte in premessa, le difese svolte dal Comune di Anzio con la "memoria di costituzione" devono considerarsi tamquam non essent ed esse non sono state seguite da altre attività difensive.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 luglio 2003. Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004