Sentenza 12 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/2003, n. 7196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7196 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2003 |
Testo completo
( I F ONID EN LSI) LE'N '1661-11-12 1 6 3 9 LINY REPUBBLICA ITALIANA OTIO N ALSTON VA FINEST 1 96/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento danno SEZIONE TERZA CIVILE da incidente stradale. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magist Dott. Fabio 07 Presidente R.G.N. 23842/01 Dott. Angelo Rel. Consigliere - Cron16052 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Rep. Dott. Ennio Consigliere MALZONE Ud. 05/12/02 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere - ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: AI GI, domiciliato in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ETTORE FALSO, con studio in 04100 LATINA VIALE MARCONI, 12, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SAI SPA, NN NZ;
intimati avversO la sentenza n. 129/00 del Giudice di pace di FONDI, il 14/7/2000, depositata il 31/07/00; rg.254/00; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2458 udienza del 05/12/02 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Il giorno 29.9.1999 in Fondi si verificava un in- cidente stradale tra NU VI alla guida della sua vettura Citroen e IO UI, alla guida della sua vettura BMW assicurata presso la Soc. SAI. Il NU, assumendo che la sua auto mentre era ferma, era stata urtata dalla BMW che usciva da un par- cheggio, conveniva in giudizio il IO e la SAI avan- ti al giudice di Pace di Fondi per il risarcimento del danno, indicato nella somma di lire 1.685.000. Si costituiva soltanto la Soc. SAI, che chiedeva il rigetto della domanda. Il giudice di Pace, con sentenza 31.7.2000, appli- cava la presunzione di scontro tra i due guidatori, con condanna del IO al pagamento, in favore del Minnuc- ci, della somma di lire 617.000 oltre interessi dal fatto, e rigettava la domanda nei confronti della Soc. SAI per difetto di prova, non potendo essere opposta a tale società la mancata risposta del IO all'interrogatorio formale. IO UI ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi. 2 Gli intimati non si sono costituiti. Motivi della decisione Con il primo mezzo di gravame il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 116 c.p.c., osservando che il giudice a quo non ha tenuto conto, nei confronti della SAI, delle dichiarazioni rese da ambedue i conducenti sul modulo CID, omettendo di valutarle e determinando così, con il rigetto della domanda proposta contro la compagnia assicuratrice, l'arricchimento senza causa della medesima. Con la seconda censura il ricorrente deduce viola- zione dell'art. 5, comma 2°, legge N. 39/1977, nel qua- le è prevista, salvo prova contraria dell'assicuratore, la presunzione di veridicità delle dichiarazioni rese dai conducenti in ordine alle modalità dell'incidente. Il ricorso non merita accoglimento poiché la sen- tenza impugnata è stata pronunciata ai sensi dell'art. 113, 2° comma C.C., su domanda del valore di lire 1.685.000. Ricorrendo quindi la fattispecie del giudizio se- condo equità, devesi escludere che la sentenza possa essere gravata da ricorso per Cassazione in ordine a dedotte violazioni di norme sostanziali, tra le quali sono da annoverarsi certamente quelle in tema di valu- tazione delle prove, con la sola eccezione della viola- 3 zione delle norme costituzionali e dei principi genera- li dell'ordinamento. Nulla per le spese non essendosi costituiti gli in- timati. РОМ La Corte Rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, addì 5.12.2002. Il Cons. est. Il Presidente Maillefe IL CANCELLIERE C1 OC TA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 12 MAG 2003 IL CANCELLIERE C1 Innocenze Battista