Sentenza 24 gennaio 2000
Massime • 1
La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare può essere disposta dal giudice di secondo grado quali che siano le ragioni della complessità del dibattimento ed ancorché esse siano sorte in una fase precedente al giudizio di appello. (Fattispecie relativa a perizia fonica di sposta nel giudizio di appello, la cui idoneità a determinare la complessità del dibattimento era contestata dal ricorrente sul presupposto che la stessa prova si sarebbe potuta assumere nel giudizio di primo grado ovvero con l'incidente probatorio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/01/2000, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Franco MARRONE Presidente del 24/1/2000
Dott. Pierfrancesco MARINI Consigliere SENTENZA
" Angelo DI POPOLO " N. 435
" Vittorio RAGONESI " REGISTRO GENERALE
" Aniello NAPPI " N. 44121/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
OL Aldo, n. a Palmi il 7 ottobre 1971
Oliveri Giovanni, n. a Melicuccà il 18 marzo 1957
Miceli Sopo Calogero, n. a Seminara il 3 agosto 1977
Ditto Carmelo
avverso l'ordinanza del Tribunale di Regio Calabria depositata il 6 settembre 1999 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI Udite le conclusioni del P.M. Dr. C. Di Zenzo che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi.
Uditi i difensori avv.ti E. Masseo e Alvaro Domenico. Motivi della decisione
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato la decisione della corte d'appello di sospendere, nel corso di un giudizio di secondo grado relativo a reati di cui all'art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p., i termini di durata della custodia cautelare, in ragione della particolare complessità del dibattimento conseguente alla disposta perizia fonica su cinque intercettazioni ambientali.
Ricorrono per cassazione gli imputati sottoposti alla misura cautelare e, pur non contestando la complessità che il dibattimento assume in ragione della perizia, sostengono che non può determinare la protrazione della loro custodia l'opinabile scelta dei giudici del merito di espletare in grado d'appello una perizia il cui espletamento sarebbe stato già possibile con incidente probatorio nel corso delle indagini preliminari o almeno nel giudizio di primo grado.
I ricorsi sono manifestamente infondati.
L'art. 304 comma 2 c.p.p., infatti, prevede espressamente che la sospensione dei termini di custodia cautelare per complessità del dibattimento possa essere disposta anche nei giudizi d'impugnazione. E, cionondimeno, non prevede affatto che in tal caso la sospensione possa essere giustificata solo da una complessità sopravvenuta al giudizio di primo grado, benché sia indiscusso che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sia affidata a una valutazione del tutto discrezionale del giudice d'appello.
Deve ritenersi, pertanto, che la complessità del dibattimento sia di per sè idonea a giustificare la sospensione, quali che ne siano le cause, anche nei giudizi d'impugnazione.
I ricorrenti invocano come precedente a sostegno delle proprie tesi una decisione di questa Corte che ritenne illegittimo un provvedimento di sospensione dei termini di custodia giustificato con l'esigenza di disporre la trascrizione di intercettazioni telefoniche (Cass., sez. I, 12 maggio 1994, Bonacchi, m. 198954). Ma il richiamo a quel precedente non è pertinente, perché è pur sempre un'irregolarità, benché non sanzionata, l'omessa trascrizione delle registrazioni delle intercettazioni eseguite durante le indagini preliminari. E quindi è effettivamente irragionevole accollare all'imputato in custodia cautelare l'onere di una complessità del dibattimento che si sarebbe evitata con il rispetto dell'art. 268 c.p.p. Per quanto attiene invece alle perizie, anche foniche, il loro espletamento in dibattimento è la regola, essendo considerato comunque eccezionale il ricorso all'incidente probatorio. Ed è indifferente se vengano espletate nel dibattimento di primo grado o in quello d'appello, perché comunque il tempo del loro espletamento può essere sottratto al computo della durata della custodia cautelare.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2000