Sentenza 20 ottobre 2003
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione per revocazione ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ. avverso la sentenza con la quale la decisione di merito viene cassata con rinvio, ogniqualvolta l'errore revocatorio denunciato abbia portato all'omesso esame di eccezioni, questioni e tesi difensive che possano costituire oggetto di una nuova, libera ed autonoma valutazione da parte del giudice del rinvio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/10/2003, n. 15660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15660 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA NT - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. Michele TRIOLA Roberto - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Rel. Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC VINCENZA, NE ELVIRA, elettivamente domiciliate in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difese dall'avvocato FR FIERRO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
OL FR, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ROBERTO BUONANNO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
GN IA, NE FA, ON AN;
- intimati -
avverso la sent. n. 687/02 della Corte Suprema di Cassazione di ROMA, depositata il 22 gennaio 2002;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio il 22 maggio 2003 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI chiede che la Corte di Cassazione voglia dichiarare inammissibile o comunque infondato il ricorso in revocazione in oggetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NT AN, con atto del 19 aprile 1958, alienò ad NT AL il quartino al primo piano dell'edificio sito in ZZ, alla via Miliscola, n. c. 174 con "parti di terrazzino a livello antistante". Successivamente a tale vendita il figlio del AN, CE, succeduto al genitore, realizzò un ampliamento del suo quartino al pianoterra dello stesso edificio, mediante costruzione di un corpo avanzato, in modo che il lastrico di copertura di tale nuovo corpo venne a trovarsi allo stesso livello dell'appartamento a primo piano venduto al AL e collegato al terrazzino.
Con ricorso 17 ottobre 1977 al Pretore di ZZ AN CE, lamentando che il AL, al fine di aumentare la consistenza della parte di terrazzino originariamente acquistata, si era impossessato del lastrico solare di sua proprietà, posto a livello con l'immobile sovrastante, chiese di essere reintegrato nel possesso di tale lastrico.
Nel corso del giudizio il AL, che si era costituito per resistere al ricorso, con atto del 5 gennaio 1978 alienò l'appartamento al primo piano "con i terrazzini a livello" ad NA ON, che, a sua volta, con atto dell'8 maggio 1978, alienò lo stesso immobile a CO RI ed a CE IC, precisando che i terrazzini erano muniti di "inferriata" (ringhiera), arretrata di un metro rispetto al margine esterno.
L'adito pretore accolse la domanda di reintegra e la sua decisione, impugnata in appello dal AL, fu confermata dal Tribunale di Napoli.
Nella pendenza del giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dagli ultimi acquirenti dell'appartamento a primo piano - il RI e la IC - gli stessi, con atto di citazione notificato in data 11 aprile 1991, convennero in giudizio il AN CE, proponendo domanda di revindica.
Il AN eccepì, preliminarmente, l'improponibilità della domanda ai sensi dell'art. 705 c.p.c., adducendo che il giudicato possessorio non era stato ancora eseguito, e, nel merito, contestò a fondatezza della domanda, proponendo, a sua volta, domanda riconvenzionale nei confronti degli attori.
Il Tribunale di Napoli, in accoglimento parziale della domanda principale, dichiarò che il RI e la IC avevano acquistato la proprietà del terrazzino nella estensione descritta dal C.T.U. e, pertanto, condannò il AN a rilasciare agli attori il terrazzino nella parte di essa risultata effettivamente trasferita nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede;
accolse parzialmente la domanda di revindica proposta dal AN, relativamente a quella porzione del terrazzo che eccedeva la parte venduta da suo padre al AL.
La decisione del Tribunale fu impugnata dalla IC in proprio e quale erede di CO RI, frattanto deceduto, nonché da RA e TE RI, altre eredi del CO RI. Separata impugnazione fu proposta dal AN.
La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza 30 marzo 1999, rigettò i gravami osservando, tra l'altro, per quel che rileva in questa sede;
che, quanto al gravame proposto dal AN, era infondata l'eccezione d'improponibilità ex art. 705 c.p.c. sollevata dall'appellante in quanto nei giudizi di opposizione di terzo e di opposizione alla esecuzione proposti nei confronti del AN dalla IC e dal RI CO questi ultimi avevano agito "non per ottenere una pronuncia con effetto di giudicato sul loro diritto dominicale, ma solo per paralizzare la domanda possessoria" per cui l'inammissibilità non sussisteva;
che dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede petitoria emergeva la fondatezza della decisione impugnata;
che il AL si era appropriato sia della "parte" del terrazzino impermeabilizzata che gli spettava e sita in corrispondenza al vano di sua pertinenza, estendendone la delimitazione, sia della parte ulteriore verso est non in corrispondenza di vani utili e, quindi, effettuando una nuova recinzione;
che la ON, succeduta consapevolmente od inconsapevolmente in tale abusiva situazione, aveva rivenduto alla IC ed al RI terrazzini illegittimamente ampliati in danno del AN CE;
che gli ultimi acquirenti IC e RI dovevano restituire al AN la parte illegittimamente accorpata al terrazzino di loro proprietà, vale a dire parte dell'area sub T-3 del terrazzino eccedente il filo esterno e verso est;
che erroneamente, però, il AN aveva rivendicato l'intera superficie T-3.
La cassazione della detta sentenza della corte di appello di Napoli venne chiesta da AN CE, con ricorso principale affidato a sette motivi, nonché da IC CE, RI RA e la RI TE, tutte anche quali eredi di RI CO, con ricorso incidentale sorretto da tre motivi.
Con sentenza 687/2002 questa Corte ha accolto il primo ed il terzo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbito i secondo, ed ha rigettato gli altri motivi di detto ricorso nonché il ricorso incidentale.
IC CE e RI RA hanno impugnato per revocazione la citata ultima sentenza. AN CE ha resistito con controricorso. RI TE non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità.
Il Procuratore Generale. con requisitoria scritta, ha sostenuto l'inammissibilità o comunque l'infondatezza del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ricorrenti contestano la sentenza impugnata sostenendo che la Corte di Cassazione ha errato nel ritenere illogica la decisione della corte di appello relativa al rigetto dell'eccezione di improponibilità della domanda sollevata dal AN a norma dell'art. 705 c.p.c. Ad avviso delle ricorrenti il giudice di legittimità non ha considerato che la sentenza della corte di appello sembrava illogica ed incomprensibile sul punto sol perché, per mero errore di battitura, erano saltati due righi. La IC e la RI deducono poi che la sentenza impugnata è affetta da errori di fatto "risultanti dagli atti e dai documenti di causa": a) per aver ritenuto la decisione possessoria opponibile ai RI, successori a titolo particolare, senza che costoro ne avessero conoscenza, circostanza questa dedotta in atti e mai contestata (quindi pacifica) della quale con la sentenza di annullamento è stata reputata l'inesistenza non essendovi parola sul punto;
b) per aver supposto un fatto la cui verità era incontestabilmente esclusa, ossia il mancato completamento dell'esecuzione opponibile ed eseguibile in danno dei RI i quali, con la consegna, avevano dato esecuzione alla sola parte della pronuncia possessoria loro opponibile;
c) per aver ignorato l'eccezione sollevata dal RI relativa all'inapplicabilità dell'art. 705 c.p.c. - come depurato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 25 del 1992 - per la sussistenza del presupposto del grave ed irreparabile danno derivante dalla esecuzione della decisione possessoria;
d) per non aver considerato che il passaggio in giudicato della sentenza della corte di appello per la parte relativa all'accertata quota di proprietà del terrazzo in capo al AN determinava il passaggio in giudicato anche per la restante parte riconosciuta di proprietà RI;
e) per aver rimesso la causa al giudice del rinvio per un nuovo esame dell'eccezione di improcedibilità ex art. 705 c.p.c. prescindendo dalle eccezioni e difese al riguardo esposte dai RI.
Le dette censure sono in parte inammissibili ed in parte infondate. Occorre premettere che, come è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di revocazione per errore di fatto l'erronea percezione degli atti di causa (nella quale si sostanzia l'errore in parola) postula l'esistenza di un contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti rispettivamente l'una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali (sempre che la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non anche di valutazione o di giudizio). Più specificamente, per quanto attiene alla revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, la configurabilità di tale contrasto presuppone che la decisione appaia fondata sull'affermazione di esistenza o di inesistenza di un fatto che per converso la realtà effettiva (quale documentata in atti) induce rispettivamente, ad escludere od affermare, così che il fatto in questione sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di cassazione (e non meramente assunto per la rappresentazione, che si vuole erronea, fattane dal giudice di merito, a tale giudice essendo, in tale caso, ascrivibile l'errore revocatorio o il vizio di argomentazione deduttiva) nonché posto a fondamento dell'argomentazione logico- giuridica conseguentemente adottata dal giudice di legittimità. L'errore di fatto non è quindi ravvisabile nell'ipotesi di errore costituente il frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali, ossia di una viziata valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione.
È infine da aggiungere che è inammissibile il ricorso per cassazione per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. avverso la sentenza con cui la decisione di merito viene cassata con rinvio ogniqualvolta l'errore revocatorio denunciato abbia portato all'omesso esame di eccezioni, questioni e tesi difensive che possano costituire oggetto di una nuova, libera ed autonoma valutazione da parte del giudice di rinvio.
Da quanto precede discende l'impossibilità di configurare errore revocatorio nel giudizio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza impugnata sulla portata e sul significato della decisione della corte di appello con riferimento agli argomenti posti a base del rigetto dell'eccezione di improponibilità ex art. 705 c.p.c. sollevata dal AN. È evidente che eventuali errori o incompletezze della menzionata attività di disamina svolta da questa Corte attengono solo alla valutazione ed al giudizio in ordine ad atti processuali che non possono formare oggetto del rimedio straordinario della revocazione concesso solo per errori di fatto propriamente detti.
Inoltre, come osservato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, al riguardo è da escludere l'asserito errore revocatorio non essendo stato "dimostrato e neppure ipotizzabile l'esistenza di altri righi della motivazione della predetta sentenza della corte territoriale, suggeriti dai ricorrenti, senza qualsivoglia riscontro documentale".
Per quanto poi riguarda le altre censure mosse dai ricorrenti - sopra evidenziate sotto le lettere a), b), c), d) ed e) - è appena il caso di rilevare che con la sentenza impugnata la Corte di Cassazione non ha affermato la fondatezza dell'eccezione ex art. 705 c.p.c. sollevata dal AN, ma si è limitata a ritenere affetta da vizi di motivazione la parte della decisione della corte di appello con la quale - con una risposta "oscura" - era stata rigettata la detta eccezione rilevante ai fini della decisione. La causa è stata quindi rinviata per un nuovo esame e per una nuova, completa e comprensibile motivazione dell'eccezione di improponibilità ex articolo 705 c.p.c. della domanda petitoria in pendenza dell'esecuzione del giudicato possessorio. La questione dovrà quindi essere affrontata dal giudice del rinvio con pienezza di poteri (gli stessi del giudice di appello) e con libera ed autonoma valutazione tenendo conto di tutte le tesi difensive al riguardo esposte dalle parti alle quali sarà solo preclusa - nel rispetto del principio del carattere chiuso del giudizio di rinvio - ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni o prove nonché conclusioni diverse da quelle formulate nel giudizio di secondo grado terminato con la sentenza cassata. Il ricorso deve quindi essere rigettato con la condanna delle ricorrenti in solido al pagamento, in favore del costituito AN CE, delle spese di questo giudizio liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento in favore di AN CE delle spese di questo giudizio che liquida in complessivi Euro 100,00, oltre Euro 2,000,00 a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 22 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2003