Sentenza 17 dicembre 2002
Massime • 1
Non integra il reato di abuso d'ufficio la condotta del notaio il quale abbia rogato atti di compravendita relativi a porzioni immobiliari gravate da uso civico, qualora sia già intervenuta una declassificazione per fatti concludenti, consistente nella perdita irreversibile delle caratteristiche fisiche e funzionali dei terreni agrari, rispetto alla quale il decreto di declassificazione - successivo alla stipula degli atti - ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/12/2002, n. 2281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2281 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Bruno Oliva Presidente
1. " Saverio Mannino Consigliere
2. " Francesco P. Gramendola Cons.Relatore
3. " Francesco Ippolito Consigliere
4. " Vincenzo Rotundo Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DO CO n. 10/3/54 Cagliari;
avverso la sentenza 24/1/02 Corte d'Appello di Cagliari;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Martusciello che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Luigi Concas, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con sentenza pronunciata in data 10/10/00 il Tribunale di Cagliari assolveva DO CO dal reato di abuso continuato, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Era ascritto all'imputato, nella sua qualità di notaio, di aver rogato nel 1995 cinque contratti di compravendita, relativi a porzioni immobiliari, gravati di uso civico in violazione della legge notarile (art. 28) e della normativa nazionale e regionale in materia di usi civici (in particolare legge n. 1766/1927; R.D. n.215/1933; Legge Reg. n. 12/1994).
sentenza veniva gravata di appello e la Corte Territoriale, condivideva le argomentazioni offerte dai primi giudici in ordine alla natura dichiarativa, ma non retroattiva del decreto assessorile, che in esecuzione della Legge Regionale 4/4/1996 n. 18 aveva proceduto alla classificazione di detti terreni, e pur escludendo che tale legge fosse da ritenersi integrativa del precetto penale, come era stato ritenuto in prime cure, confermava la decisione impugnata, osservando che la tesi seguita dal Tribunale avrebbe dovuto conseguentemente portare ad un giudizio di colpevolezza, non più possibile in assenza dell'appello del P.M. Avverso tale sentenza propone ora ricorso l'imputato, il quale a mezzo del suo difensore, ne chiede l'annullamento senza rinvio, perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, denunciando l'erronea applicazione dell'art. 323 c.p. in riferimento all'art.829 cod. civ. e della legge regionale citata, e deducendo,
nell'unico articolato motivo, che oggetto dei rogiti erano stati fabbricati e non i terreni, unici gravati da usi civici, per cui l'originaria destinazione era venuta meno con univoca sclassificazione tacita, verificatasi in epoca anteriore alla stipula. Di guisa che, essendo stati i terreni in precedenza alienati dal Comune, e su di essi costruiti i fabbricati, la sclassificazione di essi in forza della nuova normativa regionale, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 511 del 1991, sia pure in riferimento alla Regione Abruzzo, doveva ritenersi di natura meramente dichiarativa, retroattiva, con esclusione della nullità degli atti rogati in precedenza.
Tanto premesso, rileva anzitutto questa Corte che non vi possono essere dubbi sull'interesse dell'imputato alla proposta impugnazione. È infatti principio ormai pacifico, quello affermato dalle Sezioni Unite, e qui pienamente condiviso, a mente del quale l'interesse richiesto dall'art .568 co. 4° c.p.p., quale condizione di ammissibilità dell'impugnazione, deve essere collegato agli effetti primari e diretti dell'atto da impugnare, e sussiste solo se il gravame è idoneo ad eliminare una decisione pregiudizievole, determinando per l'impugnante una situazione pratica più vantaggiosa di quella esistente (Cass. Sez. Un. 27/9/95 Serafino Cass. Pen.96,670; Sez. V n. 9135 del 16/7/99 rv 213963).
Nella fattispecie sussiste l'interesse dell'imputato alla assoluzione con la formula dell'insussistenza del fatto, giacché solo escludendo in radice la natura illecita della condotta, consistita nell'aver rogato contratti in violazione della legge, egli potrà sfuggire all'eventualità di un procedimento disciplinare a suo carico. Nel merito il ricorso e fondato e merita accoglimento. Ed invero i giudici di entrambi i gradi del giudizio sono pervenuti al convincimento della nullità degli atti rogati, facendo leva sulla circostanza che, all'epoca della loro stipulazione, i terreni, sui quali insistevano i fabbricati compravenduti, erano ancora destinati ad usi civici, sebbene di fatto avessero perso la loro destinazione funzionale, essendo stati ricompresi nei piani urbanistici adottati dal Comune dal 1965 al 1989, e alienati a privati per finalità turisticoresidenziali, per cui il decreto assessorile del 4/4/1997, intervenuto successivamente alla stipula, non era idoneo, nonostante la sua natura dichiarativa, a sanare la nullità dei contratti già rogati.
Ma è evidente il vizio di illogicità in cui incorrono sia il primo che il secondo giudice del merito. È sfuggito infatti ad entrambi che la sclassificazione dei terreni destinati ad usi civici ai sensi dell'art. 829 cod. civ., come in genere la sclassificazione dei beni demaniali, può fondarsi anche su fatti concludenti. Eloquente è al riguardo la costante giurisprudenza della cassazione civile, che in sede di interpretazione del cit. art. 829 ha affermato che la sdemanializzazione di un bene può avvenire anche tacitamente, mediante atti univoci e concludenti della p.a., incompatibili con la volontà di conservare la destinazione di quel bene all'uso pubblico, con la conseguenza che la sdemanializzazione non è necessariamente collegata ad un atto formale dell'autorità amministrativa (Cass. Sez. II n. 3925 del 2/10/1975; Sez.II Puccio- Ente Ferrovie del 24/4/1991; Sez. II Calabrese-Barbera del 6/10/1995; Sez. I n. 2635 del 4/3/1993; Sez. II n. 3451 del 12/4/1996). Nella fattispecie i giudici del merito, pur avendo accertato che fin dal 1965 il Comune aveva compiuto gli atti, innanzi ricordati,univocamente rivelatori della volontà di dare ai terreni una destinazione diversa da quella originaria, non ne hanno tratto le debite conseguenze, e cioè che, essendo venuta meno da tempo l'originaria destinazione dei fondi agli usi civici, conseguentemente gli atti rogati non potevano essere considerati nulli, e perciò la condotta del notaio rogante non avrebbe potuto qualificarsi contra legem, ai fini dell'applicazione dell'art. 323 c.p.. Ma v'è di più: con sentenza n. 511 in data 19-30/12/1991 la Corte Costituzionale, chiamata a valutare la legittimità costituzionale dell'art. 10 legge 3/3/1988 della Regione Abruzzo, nel dichiarare non fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale della norma in relazione all'art. ll7 Cost., nella parte in cui vulnerava il principio della imprescrittibilità dei diritti di uso civico, posto dalla legge 16/6/1927 n. 1766, ha ritenuto legittima la sclassificazione dei beni demaniali (art. 829 c.c.), fondata sul fatto che le terre civiche, ivi considerate, avevano da tempo perso irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale dei terreni agrari, definendo la sclassificazione "un atto di natura dichiarativa, che accerta la perdita delle caratteristiche, che qualificavano i terreni come beni di demanio collettivo, con conseguente esclusione di quella specifica ragione di nullità della vendita stipulata senza le condizioni dell'art. 12 della legge del 1927, e quindi, se la vendita fosse già avvenuta, restando esclusa la necessità di rinnovazione del contratto". Orbene non v'è motivo di ritenere non applicabili gli argomenti suddetti anche con riferimento alle disposizioni della legge regionale sarda. In verità il giudice di primo grado aveva riconosciuto che il decreto assessorile, che aveva dichiarato la sclassificazione dei terreni de quibus, ha natura meramente dichiarativa, ma con incoerenza aveva ritenuto di non poter giungere, in base a tale elemento, ad affermare l'iniziale legittimità degli atti, in contrasto con il principio dettato dalla Corte Costituzionale, ignorando che proprio dalla natura dichiarativa dell'atto, destinato, a differenza dell'atto costitutivo, a ratificare una situazione di fatto già preesistente, derivava la piena validità delle compravendite rogate dall'imputato in un'epoca, in cui il mutamento di destinazione dei terreni era maturato da oltre venti anni, e scaturiva da una pregressa situazione tacita, e quindi l'esclusione di ogni antigiuridicità della sua condotta. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma il 17 dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 17 GENNAIO 2003.