Sentenza 4 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2004, n. 24562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24562 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 04/05/2004
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 2124
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 048193/2003
ha pronunciato la seguente: 000178/2004
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA RO N. IL 31/10/1946;
2) OZ UN N. IL 16/07/1962;
3) TI ER N. IL 06/06/1962;
4) CH AB N. IL 21/01/1959;
5) HI OL N. IL 02/06/1958;
6) ET RL N. IL 17/10/1959;
7) CH GI N. IL 22/03/1953;
avverso ORDINANZA del 07/11/2003 TRIB. LIBERTÀ di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MOCALI PIERO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Monetti per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale e il rigetto dei ricorsi.
Uditi i difensori Avv. Alberto Mielli, Stefano Del Corso e Giuseppe
Cosimo.
OSSERVA
Coll'ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale - costituito ai sensi dell'art. 310 c.p.p. e giudicando in sede di rinvio da questa Corte -
accoglieva l'appello proposto dal p.m. avverso quella del g.i.p. di
Livorno in data 13.6.2003, e applicava al HI, al Pacchini,
all'Andreacchio, al Francola, al TI e al EL la misura della custodia cautelare in carcere;
e al CA quella degli arresti domiciliari, siccome gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati finanziari.
Osservava il tribunale che l'ordinanza 17.1.2003, la quale,
accogliendo anche allora l'appello del p.m. avverso il rigetto delle misure cautelari richieste, aveva provveduto in conformità, era stata annullata esclusivamente per difetto di motivazione in ordine alla configurabilità del delitto di truffa ai danni dello Stato (non alla compatibilità astratta del concorso con altri reati) ed alla adeguatezza della custodia in carcere, fermo restando il quadro di gravità indiziaria su tutte le altre imputazioni. Per quanto concerneva il primo aspetto, era forse sfuggita al giudice di legittimità quella parte dell'ordinanza nella quale si rilevava che le condotte integrative dei reati tributarii (attraverso la complessa triangolazione della emissione di un imponente numero di fatture per operazioni inesistenti) non avevano esaurito l'efficacia criminosa delle condotte, in quanto, mediante comportamenti negativi ed omissivi correlativamente agli adempimenti fiscali, si erano realizzati gli artifizi e i raggiri costitutivi del reato di truffa,
coi danni erariali emergenti dalle note di polizia giudiziaria in atti.
In relazione al secondo aspetto, riteneva il tribunale di ribadire la ricorrenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. e)
c.p.p., (di cautele di altro tipo non si era mai parlato) in quanto le condotte criminose, protratte a lungo e in forma associata,
avevano creato una grave distorsione nel mercato peculiare al settore merceologico trattato;
la personalità degli indiziati emergeva dagli atti come particolarmente aggressiva e insidiosa verso i beni giuridici tutelati dalla normativa di riferimento;
le condotte illegali erano proseguite anche in costanza degli accertamenti preliminari e dalle intercettazioni eseguite era emerso che i soggetti interessati si ripromettevano apertamente una ripresa degli illeciti, dopo una breve sospensione cautelativa. Tali motivazioni non apparivano generiche neppure quanto alla individuazione della misura applicabile, mostrandosi quella custodiale la più idonea ed adeguata alla gravità degli addebiti e alla personalità dei loro autori, non essendo certamente ipotizzarle la irrogazione di una pena condizionalmente sospesa. La sporadicità dei controlli caratterizzante gli arresti domiciliari si palesava inadeguata a fronteggiare il rischio della reiterazione, consentendo anche attraverso intermediari e fiduciari la perpetuazione degli illeciti.
Le condotte criminose si erano estese fino al 2002 e quindi il giudizio socialpreventivo non poteva essere influenzato dal tempo trascorso e anzi restava inalterato quanto alla gravità e reiterabilità delle condotte.
Al solo CA, nei cui confronti il p.m. aveva chiesto non la custodia cautelare in carcere ma gli arresti domiciliari, doveva applicarsi quest'ultima misura.
Avverso tale pronuncia ricorrevano per Cassazione tutti gli indiziati.
Nell'interesse del HI, il difensore preliminarmente deduceva l'illegittimità costituzionale dell'art. 623 c. 1 lett. a) c.p.p. e della normativa in punto di incompatibilità del giudice, ad esso collegata, per violazione degli artt. 3, 24, 2 e 111 Cost, nella parte in cui non è previsto che, nel caso di annullamento di ordinanze rese in materia di libertà personale, il giudizio di rinvio non sia devoluto a giudice diversamente composto, rispetto a quello che si era pronunciato sul provvedimento impugnato.
Denunciava, poi:
violazione di legge e vizio della motivazione, sul ritenuto concorso fra truffa e reato tributario ex art. 8 d. lgs. n. 74/2000. Tra il primo e l'altro reato intercorre rapporto di specialità, colla conseguente esclusione della truffa, in quanto l'art. 8 richiede il fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e quindi il dolo specifico;
gli artifizi e i raggiri necessari per l'evasione fiscale, assorbono quelli tipici della truffa, realizzandone una ipotesi specifica;
violazione di legge, in punto di ritenute esigenze cautelari. Il
tribunale argomentava apparentemente circa il tempo trascorso non solo dalla cessazione delle condotte incriminate, ma dall'applicazione (rispettata) della misura interdittiva da parte del g.i.p.; l'ordinanza era al riguardo generica ne' valutava approfonditamente la congruità di più miti misure cautelari, al fine di fronteggiare il paventato rischio della reiterazione criminosa, da parte peraltro di soggetto incensurato e di nessuna pericolosità sociale.
Nell'interesse del Pacchilli, il difensore denunciava violazione di legge e vizio della motivazione in punto di esigenze cautelari.
Il tribunale aveva argomentato negli stessi termini dell'ordinanza già cassata;
aveva valutato complessivamente e genericamente posizioni soggettive diverse, il che, specie con riguardo alla scelta della misura da applicare, era illegittimo;
aveva del tutto trascurato il tempo trascorso, in relazione alla persistenza della cautela socialpreventiva affermata.
Nell'interesse dell'Andreacchio, il difensore denunciava violazione di legge, in punto di esigenze cautelari e di scelta della misura.
Al ricorrente era stata già applicata una misura interdittiva, dal cui rispetto era stato eliminato il pericolo della recidiva;
ed invero, il tribunale non menzionava alcuna concreta situazione che potesse dimostrare l'attualità dell'affermata esigenza di socialprevenzione. Del resto, dalla contestazione accusatoria era già trascorso più di un anno, senza che l'Andreacchio incorresse in condotte censurabili. Del tutto apodittica era la ribadita adeguatezza della misura custodiale, laddove il voluto isolamento dalla realtà esterna ben poteva essere più mitemente ottenuto.
Immotivato era anche il giudizio di non concedibilità, in futuro,
della sospensione condizionale della pena irroganda.
Nell'interesse del EL, il difensore denunciava violazione di legge e vizio della motivazione. Il tribunale, limitandosi a richiamare la motivazione dell'ordinanza impugnata, non aveva ottemperato alle direttive impartite in sede di annullamento, laddove cioè di tale motivazione era stata censurata l'inadeguatezza; in ogni caso, i giudici di merito avevano genericamente riaffermato la compatibilità della truffa cogli altri reati, senza un approfondito esame delle condotte incriminate. Altrettanto andava detto quanto alle ritenute esigenze cautelari e alla scelta della misura, sempre giustificate negli stessi termini del provvedimento impugnato, senza la minima considerazione per il tempo ormai trascorso e per la necessità effettiva di una segregazione degli indagati, dal mondo esterno. Paradossalmente, il tribunale aveva censurato la decisione di legittimità, sottraendosi all'ottemperanza alle direttive impartite dalla Corte di Cassazione.
Nell'interesse del TI, il difensore denunciava:
violazione di legge e vizio della motivazione, in punto di ritenuto concorso fra truffa e reato tributario. Il tribunale si era limitato alla astratta compatibilità delle due ipotesi criminose, negli stessi termini di cui all'ordinanza annullata, ignorando il rapporto di specialità che escludeva la sussistenza del delitto ex art. 640
c.p., stante anche il dato della non consumazione delle violazioni finanziarie alle quali era finalizzata la documentazione sequestrata;
violazione di legge in punto di esigenze cautelari. Il tribunale richiamava intercettazioni di conversazioni telefoniche, nelle quali peraltro il ricorrente non era coinvolto;
trascurava l'effetto del trascorrere del tempo e delle conseguenze positive della imposta misura interdittiva;
mancava ogni motivazione specificamente afferente al rischio di recidiva per il TI, la cui posizione era stata genericamente valutata insieme alle altre;
nessun dato concreto legittimava l'adozione della misura custodiale, oltre tutto a carico di soggetto incensurato;
violazione di legge per inadeguata motivazione della asserita non concedibilità della sospensione Condizionale della pena, essendosi basato il tribunale su osservazioni generiche anziché sui parametri di cui all'art. 133 c.p..
Nell'interesse del Francola, il difensore denunciava:
violazione di legge, per essere stata parzialmente analoga la composizione del tribunale, nelle due ordinanze in questione;
e per essere state ritenute esigenze cautelari, nonostante la marginalità
della posizione assunta nel processo dal ricorrente;
vizio della motivazione, per la inadeguatezza e la genericità degli argomenti ribaditi dal tribunale, ad onta dell'annullamento intervenuto;
mancava l'indicazione di fatti concreti e da nessun dato effettivo poteva correttamente desumersi il pericolo della recidiva specifica, anche per la globalità della trattazione di posizioni processuali ben differenziate.
Con motivi nuovi di ricorso, il difensore produceva decreto di archiviazione pronunciato dal g.i.p. del tribunale di Roma
l'8.1.2004, reiterando altresì la questione di incompatibilità del tribunale di Firenze, nella composizione suddetta.
Nell'interesse del CA, il difensore denunciava violazione di legge e vizio della motivazione. Il tribunale aveva completamente ignorato le direttive impartitegli dal giudice di legittimità,
all'atto dell'annullamento della precedente ordinanza. Sulla
compatibilità del reato di truffa con quello tributario, si era letteralmente riportato a quanto già affermato col primo provvedimento, ritenendone l'astratto concorso senza specifici riferimenti di fatto al caso in esame e, particolarmente, ignorando la necessità che al dolo specifico del reato tributario si accompagni una ulteriore e diversa finalità. Sulle esigenze cautelari era il tribunale che, paradossalmente, censurava la Corte
di cassazione, sottraendosi all'osservanza dei principi di diritto formulati coll'annullamento e contenendosi in ambito di assoluta genericità argomentativa;
anche il richiamo di una conversazione telefonica intercettata era irrilevante, non essendovi coinvolto l'attuale ricorrente. Infine, era stata ignorata la necessità -
imposta dal giudice di legittimità - di valutare se, alla stregua del tipo di compendio probatorio (precipuamente documentale), fosse ipotizzabile il rischio dell'inquinamento previsto dall'art. 274
lett. a) c.p.p..
I ricorsi sono fondati e l'ordinanza impugnata deve essere annullata.
Ciò comporta, anzitutto, l'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dedotta nell'interesse del HI e delle più generiche osservazioni in tema di incompatibilità del giudice, sostenute a vantaggio del Francola.
Il provvedimento esaminato costituisce un esempio - fortunatamente raro, ma patente - di violazione dell'art. 627 c. 3 c.p.p., ovvero del divieto di fondare - in presenza di un annullamento per vizio della motivazione - la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Suprema Corte, libero restando,
ovviamente, il giudice del rinvio di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità,
ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso resultato decisorio della pronuncia annullata (cfr. Sez. 6^,
29.3.2000, Grisorio).
Nel caso in esame il tribunale, sul primo punto colpito dall'annullamento - ovvero la coesistenza, nella concreta fattispecie, del delitto tributario con quello di truffa aggravata a carico dello Stato -ha in via preliminare censurato la disattenzione di questa Corte nella lettura del provvedimento annullato e ha poi,
in buona sostanza, ripetuto le stesse argomentazioni che al riguardo lo sostenevano. E tuttavia, appare evidente che il giudice del rinvio sia venuto apertamente meno alla direttiva impartitagli, perché la motivazione originaria sul punto - che il Collegio ha letto attentamente - e quella odierna peccano certamente di genericità e,
in particolare, non colgono il punto centrale del principio di diritto affermato in sede di annullamento, ovvero la motivazione in punto di dolo del delitto di truffa, che consente di specificarne la compatibilità concreta con quello finanziario, secondo l'autorevole pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, citata nella sentenza di annullamento. L'ordinanza impugnata descrive sommariamente la condotta, ma nulla dice sull'elemento psicologico e quindi va sul punto annullata di nuovo.
Altrettanto va detto sull'altra questione, afferente le esigenze cautelari;
il tribunale ha ristretto il suo esame a quella contemplata nell'art. 274 lett. c) c.p.p. - osservando che di pericolo di inquinamento probatorio non si era mai parlato da parte del P.M. che aveva chiesto la misura - ma anche sotto tale angolazione decisionale impugnata presta il fianco a censura;
è vero che nelle ipotesi concorsuali o associative, ai fini del pericolo della recidiva, la condotta dell'indagato va esaminata con riferimento all'intera vicenda criminosa alla quale egli ha partecipato e non soltanto alla singola azione concretamente realizzata (cfr. Sez. 2^, 4.5.2000, Clarino), ma questo non significa che una motivazione come quella dell'ordinanza "de qua", che fa anche riferimento a specifici dati probatori (come conversazioni intercettate) circa l'intendimento di riprendere l'attività
criminosa, possa adattarsi a tutti i soggetti coinvolti, dei quali non è stata esaminata la personalità alla luce dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., per l'individuazione degli elementi sintomatici della pericolosità di ciascuno, ai fini che qui rilevano (cfr. Sez.
3^, 29.3.2000, Penna). È dunque ancora presente il denunciato vizio di motivazione.
Accertata la ricorrenza di esigenze cautelari, dovrà seguire la valutazione della scelta della misura, alla luce del disposto dell'art. 275 c.p.p..
Le osservazioni sin qui svolte valgono, ovviamente, per tutte le posizioni processuali esaminate, che del resto concordano sulla individuazione delle carenze del provvedimento di riesame.
Se ne deve dunque disporre l'annullamento, con rinvio al medesimo tribunale, che procederà a nuova deliberazione tenendo conto dei principi di diritto sopra enunciati e colmando le riscontrate lacune argomentative.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2004