Sentenza 16 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/01/2001, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2001 |
Testo completo
E N O 6 I 8 Z 9 60530 1 A A / I 5 R 4 . / T R 6 S N A I 2 - T . G R E B U . P R . B PUBBLICA ITALIANA . L I D L A R INN DE POPO. DITA ANO0 0 1 L A D T E . D B E I A T S T A N N I E COR EM ASSAZI E 1 S S 3 R Oggetto 1 I E E REGISTRO A . T N A SEZIONE TRIBUTARIA Prima casa M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13945/98 - Presidente Dott. Vincenzo CARBONE Rel. Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Cron.983 -- Consigliere Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere Rep. Dott. Eugenio AMARI Ud. 22/09/00 - Consigliere Dott. Antonio MERONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CANCELLERIA MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
C V - ricorre TE SUPREMA DI CASSAZIONE MPIONE CIVILE contro 60530 LUCIANO ANGELA;
intimato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE avverso la sentenza n. 289/97 della Commissione Richiesta copia studio tributaria II grado di BOLZANO, depositata il 31/10/97; dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1-8-GEN-2001- 1481 udienza del 22/09/00 dal Consigliere Dott. Enrico YL CANCELLIERE 1 འ ་ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ALTIERI;
Al Sig. Avv. Gen. StatoAvy. udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore rilasciata copia legple en. per notifica Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il Carta bollata L. 40.000 " 12.000 Dir. Copla rigetto;
52000 Totale L. Roma, 20 FEB 2001 $ 1. Svolgimento del processo IL CANCELLIERE conL'ufficio del Registro di Bolzano richiedeva avviso di liquidazione a LU NG il pagamento della normale imposta di registro, oltre alle sanzioni, per l'acquisto di una casa di civile abitazione, revo- cando le agevolazioni concesse ai sensi della legge n. 118/85 ( acquisto prima casa ), ritenendo che il con- har tribuente ne avesse già usufruito e che, pertanto, non potesse beneficiare dell'agevolazione concessa, anche aveva venduto la prima abitazione, con applicazione se del beneficio di cui alla legge n.168/82, comprandone un'altra. Su ricorso dell'interessato la Commissione Tributa- ria di primo grado di Bolzano annullava l'accertamento. L'appello dell'ufficio alla Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano veniva respinto con sen- tenza 28 - 31 ottobre 1997 . Secondo i giudici d'appello, il divieto di usu- 39 fruire più volte dell'agevolazione sussiste solo nell'ambito delle distinte disposizioni che la preve- 2 dono ( leggi n.168/82 e 118/85 ). Infatti, il sesto comma dell'art.1 della prima legge e l'art.2 della se- conda escludono l'agevolazione per coloro che hanno già usufruito del beneficio concesso dalla singola nor- ma. Pertanto, il citato articolo 2 esclude dal beneficio soltanto coloro che hanno già ottenuto lo stesso bene- ficio in base alla medesima legge, e non coloro che ab- biano ottenuto un simile beneficio in forza di altra legge. Nella specie, avendo il contribuente tutti requisi- ti per ottenere le agevolazioni concesse dall'art. 2 kar della legge n. 118/85, le stesse dovevano essere rico- nosciute, pur avendo lo steso contribuente già ottenuto l'applicazione del beneficio previsto dalla legge n.168/82, trattandosi di disposizioni del tutto autono- me. Avverso tale sentenza il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un mezzo d'annullamento. L'intimata non ha svolto attività difensiva. $ 2. Il motivo di ricorso Denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.l. 7 febbraio 1985, n.12, convertito con modifiche con legge 5 aprile 1985, n.118 e della legge all'art.360, n.3, n. 168 del 1982, in relazione 3 cod. proc. civ., 1'Amministrazione ricorrente deduce che le leggi in materia sono tutte finalizzate ad incorag- giare l'acquisto della prima casa, per cui non è possi- bile usufruire più volte di agevolazioni, anche se le stesse siano previste da diverse norme succedutesi nel tempo. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità ( sentenze 12 marzo 1996, n.2027, e 15 febbraio 1992, n.1896 ). $ 3. Motivi della decisione kar Il ricorso non può essere accolto. , n.448, ha L'art.7 della legge 23 dicembre 1998 testualmente stabilito, al nono comma, che « ai trasfe- rimenti a titolo oneroso di fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad uso di abitazione non di lusso, per i quali era stata richiesta l'agevolazione prevista dall'art. 2 del D.L. 7.2.1985, n.12, convertito con modi- ficazioni dalla L.
5.4.1985 n.118, ove ricorrano tutte le condizioni previste dallo stesso decreto legge, com- pete l'agevolazione anche qualora l'acquirente abbia già usufruito delle agevolazioni previste dall'art.
1. della L.22.4.1982 n.168 », precisando, al comma 10, che < le disposizioni di cui al comma 9 si applicano ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di en- trata in vigore della presente legge ». Poichè non risulta contestata l'esistenza delle 21 condizioni per ottenere le agevolazioni di cui alle ci- tate leggi 168/82 e 118/85 e, d'altra parte, il rappor- to tributario non è definito, il ricorso deve essere rigettato. Non avendo l'intimata svolto attività difensiva, nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
rigetta il ricorso, nella sulle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione Tributaria, il 22 settembre 2000. Il Presidente Il Consigliere estensore Enrico Altieri Vincenzo Carbone моих IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio UP DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 16 GEN. 2001 CASS IL CANCELLIERE Osvaldo Ascanio