Sentenza 2 dicembre 2016
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 186, comma secondo, lett. c) del codice della strada, la nozione di "appartenenza" del veicolo a persona estranea al reato non va intesa come proprietà o intestazione nei pubblici registri, ma come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali.
Commentario • 1
- 1. Guida in stato di ebbrezza: va confiscato il veicolo anche al possessore o detentore non occasionaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2023
La massima Ai fini della confisca prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada , la nozione di appartenenza del veicolo non va intesa soltanto in senso formale come proprietà o intestazione nei pubblici registri, ma anche in senso sostanziale, come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali (Cassazione penale , sez. I , 04/02/2020 , n. 14844). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? Vuoi consultare altre sentenze in tema di guida in stato di ebbrezza? La sentenza Cassazione penale , sez. I , 04/02/2020 , n. 14844 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/12/2016, n. 3311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3311 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2016 |
Testo completo
ACR 03311-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 02/12/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. ROCCO MA BLAIOTTA Dott. *2414/2016 - Consigliere - EMANUELE DI SALVO Dott. REGISTRO GENERALE N. 32844/2016 Dott. LOREDANA MICCICHE' - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. DANIELE CENCI - Consigliere - Dott. GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI MA OL GI N. IL 08/02/1968 avverso la sentenza n. 2674/2013 CORTE APPELLO di ANCONA, del 09/07/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/12/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DANIELE CENCI Udito il Procuratore Generale in persona debDotton Felicetta Manwell. che ha concluso per l'a lomado Nevo lle entire виш работить ев преспите нём ратните, Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. +1- m RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Ancona ha confermato integralmente la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Pesaro con la quale, all'esito del giudizio abbreviato condizionato all'acquisizione di documenti da parte della difesa, RC LO IO EL, imputato di avere condotto in stato di ebbrezza, con tasso alcoolemico di 1,63 grammi / litro alla prima prova e di 1,58 g / I alla seconda prova, in tempo di notte (art. 186, comma 2, lett. c, e comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), il veicolo Nissan IS targato CL 088 KT, fatto contestato come commesso il 27 settembre 2012, era stato condannato a pena convertita in lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285 del 1992. La sentenza di primo grado, confermata in appello, applica all'imputato la sospensione della patente di guida per due anni, sul rilievo dell'appartenenza del veicolo guidato a persona estranea al reato, cioè all'Associazione Arabel.
2. Appare opportuno precisare, per le considerazioni che si svolgeranno in prosieguo, che il giudice di primo grado così, integralmente, motiva la durata biennale della sospensione della patente di guida: «Segue [...] l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente per la durata di anni due, atteso che il veicolo apparteneva a persona estranea al reato, precisamente al legale rappresentante della Associazione Arabel Randagi Accoglienza. La circostanza che il EL avesse la piena disponibilità dell'autovettura, come emerge dalla documentazione prodotta dalla difesa non assume rilevanza ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida» (così alle pp.
3-4 della sentenza del Tribunale).
3. La difesa ha proposto appello - anche sullo specifico punto (pp.
5-6 dell'impugnazione), censurando la decisione per avere il Tribunale trascurato o frainteso il contenuto della documentazione prodotta dalla difesa ed acquisita, documentazione dalla quale si desumerebbe che dalla data dell'acquisto dell'automobile in poi il solo imputato aveva sempre avuto la piena ed esclusiva disponibilità del veicolo, che quindi non era dell'associazione Arabel ma, appunto, di RC EL, e che la intestazione del mezzo all'ente era fittizia. Ha concluso invocando, sia pure in via subordinata rispetto a richiesta liberatoria, l'applicazione della sospensione della patente di guida per un anno, pari alla durata minima, e anche della confisca del veicolo (nella prospettiva espressa della declaratoria di estinzione del reato, della riduzione della metà del 2 т periodo di sospensione del titolo abilitativo e della revoca della confisca, per l'evenienza dell'esito positivo del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, terzo periodo, d.lgs. n. 285 del 1992).
4. La Corte di appello, nel confermare integralmente la sentenza di primo grado, così, testualmente ed integralmente, si è espressa sull'aspetto della sanzione amministrativa accessoria: «Infondata è la censura afferente l'entità della sospensione della patente di guida per le ragioni già espresse dal primo giudice;
l'appartenenza del veicolo alla associazione Arabel alla quale era intestato non è contrastata dalla documentazione prodotta nel giudizio abbreviato;
da un lato infatti al momento dell'accertamento e del sequestro e sino alla celebrazione del giudizio nessuna allegazione di proprietà o esclusiva disponibilità del mezzo è stata avanzata dall'imputato, per altro verso la dichiarazione a firma del responsabile dell'associazione, datata 16 maggio 2013, di utilizzo del bene da parte del Mar[t]inelli ed appartenenza al medesimo soggetto, non soddisfa la prova a supporto della richiesta difensiva, non essendovi dimostrazione né che il pagamento dell'autocarro Nissan IS sia stato eseguito, come si sostiene, dall'imputato (potendolo provare l'interessato) né che costui fosse il solo ed esclusivo utilizzatore in luogo dell'Associazione e suoi aderenti o collaboratori»> (pp.
2-3 della sentenza impugnata).
5. Mediante articolato atto di impugnazione ricorre il difensore di RC LO IO EL, denunziando violazione di legge, anche sotto il profilo di omissione di pronunzia, e difetto motivazionale, anche sotto il profilo del travisamento della prova, quanto al mancato riconoscimento da parte dei giudici di merito dell'appartenenza del veicolo proprio all'imputato, e non già ad altri, e della conseguente, erronea, applicazione di una disciplina sulla sospensione della patente di guida diversa da quella correttamente applicabile, con illegittimo aggravio, in definitiva, della posizione dell'imputato, destinatario di due anni, anziché di uno solo, di durata della sospensione del titolo abilitativo. Il contenuto dei documenti già prodotti in sede di ammissione dell'abbreviato, allegati al ricorso, dimostrerebbe l'errore in cui è incorsa la Corte di appello, cui dovrebbe conseguire si assume · l'annullamento della sentenza, - con eventuale adozione da parte della S.C. dei necessari provvedimenti. I documenti in questione sono essenzialmente rappresentati: 1) dalla missiva raccomandata del 6 ottobre 2012 inviata dal legale dell'associazione Arabel a EL, missiva ove si evidenzia che il furgone Nissan IS bianco targato CL 088 KT sarebbe stato acquistato nel 2005-2006 da RC EL e 3 m sempre dallo stesso mantenuto ed utilizzato, che non sarebbe mai stato nella disponibilità dell'ente e che la intestazione formale all'associazione deriverebbe soltanto da una cortesia nei suoi confronti, favorire cioè il finanziamento a carico di EL del pagamento del furgone (all. n. 4 al ricorso); 2) e dalla dichiarazione del 21 maggio 2013 con cui la presidente dell'associazione Arabel, Giovanna Grianti, ribadisce quanto esposto nella missiva dell'avvocato (all. n. 8). CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito specificati, e merita accoglimento. Va preliminarmente osservato che, a proposito della nozione utilizzata dall'art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285 de 1992, di "appartenenza" del veicolo a persone estranea al reato (quale presupposto per il raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, prevista altrimenti per un tempo da uno a due anni, oltre che quale presupposto per la non applicazione della confisca del veicolo con il quale è stato commesso reato), appare utile il richiamo alla precisazione svolta da Sez. 4, n. 20610 del 26/02/2010, Messina, Rv. 247326, nella cui motivazione si legge che «[...] ad inibire il provvedimento ablativo, secondo la disposizione dell'art. 186 C.d.S. è la "appartenenza" del veicolo a persona estranea al reato, pertanto, di contro, per consentirlo è necessario che esso "appartenga" all'imputato. Il termine utilizzato dal legislatore non ha uno specifico significato tecnico come potrebbero invece esserlo i termini "proprietà" o "intestazione" nei registri. Ciò significa che il concetto di "appartenenza" deve inteso in una diversa accezione e cioè come effettivo e concreto dominio sulla cosa, indipendentemente dalla formale intestazione del bene e che può assumere sia le forme del possesso che della detenzione, escludendosi solamente forme di dominio del tutto occasionali. Nel caso de quo, in modo coerente il Tribunale ha ritenuto che la signoria sulla cosa fosse dell'imputato (PA EP di anni 39 al momento del fatto e conducente del motoveicolo) e non della madre ricorrente, di anni 67 e pertanto verosimilmente inidonea alla guida di uno scooter>>. L'affermazione che si è riferita è ribadita da Sez. 4, n. 36425 del 29/03/2013, Bernacca, Rv. 256762, secondo cui «Ai fini della confisca prevista dall'art. 186, comma secondo, lett. c), cod. strada, la nozione di "appartenenza" del veicolo a persona estranea al reato non va intesa come proprietà o intestazione nei pubblici registri, ma come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali»; si è inoltre affermato che «In tema di confisca, non integra la 4 m nozione di "appartenenza a persona estranea al reato" la mera intestazione a terzi del bene mobile utilizzato per realizzare il reato stesso, quando precisi elementi di fatto consentano di ritenere che l'intestazione sia del tutto fittizia e che in realtà sia l'autore dell'illecito ad avere la sostanziale disponibilità del bene» (Sez. 2, n. 13360 del 03/02/2011, Cioce e altro, Rv. 249885; in senso conforme, v. Sez. 2, n. 29495 del 10/06/2009, Di Stefano, Rv. 244435). Condividendosi le affermazioni richiamate, in ragione del mancato impiego da parte del legislatore di termini quali "proprietario" o "intestatario" nei registri automobilistici, ciò che trova spiegazione, da un lato, nella scelta di approntare una risposta ordinamentale più severa nei confronti di chi si ponga, sotto l'influenza dell'alcool, alla guida di autovetture altrui e, dall'altro, nella esigenza di giustizia sostanziale di sottrarre al patrimonio dei privati i veicoli utilizzati per il reato, la cui disponibilità potrebbe mantenere viva l'attrattiva per l'illecito, a meno che sugli stessi eserciti poteri sostanzialmente dominicali persona estranea all'illecito, deve, dunque, ritenersi che "appartenenza", nell'accezione rilevante al fine in esame, sia sinonimo di utilizzazione uti dominus della cosa, ossia di esercizio sulla stessa, in maniera non occasionale, di poteri, effettivi e concreti, corrispondenti a quelli tipici del proprietario. Ciò esige una puntuale verifica di fatto, non consentita alla Corte di legittimità, da svolgersi da parte del giudice di merito, verifica necessaria al fine di applicare correttamente gli istituti del raddoppio della durata della sanzione amministrativa accessoria e della confisca del veicolo: e nel corso di tale verifica il giudice di merito non può non tenere conto delle deduzioni e delle allegazioni delle parti, naturalmente da sottoporre al necessario vaglio critico.
2.Tanto premesso in linea di principio, si osserva che il giudice di appello nell'ultima parte, invero piuttosto oscura, della motivazione della sentenza impugnata adopera i termini "appartenenza", "proprietà", "disponibilità" ed "utilizzo" in maniera promiscua ed impropria, mostrando di non cogliere il portato della norma di cui è chiamato a fare applicazione e, nel contempo, di trascurare la richiamata interpretazione della Corte di legittimità. Come si è visto (v. punto n. 4 del “ritenuto in fatto"), infatti, assume la Corte di appello di Ancona che il veicolo "apparterrebbe" all'associazione Arabel, alla quale era intestato, e non già all'imputato, che tale appartenenza non sarebbe contrastata dalla documentazione prodotta dalla difesa e che la dichiarazione dell'associazione Arabel, datata 16 maggio 2013, di utilizzo del bene da parte di EL e di appartenenza allo stesso non soddisferebbe l'assunto difensivo, per tre ordini di ragioni: m -1) in primis, a causa sembra di comprendere - dei tempi della produzione documentale, svolta solo nel giudizio;
2) poi, in quanto non vi sarebbe dimostrazione che il pagamento dell'autocarro sia stato eseguito dall'imputato; 3) infine, poiché non vi sarebbe dimostrazione che l'imputato fosse il solo ed esclusivo utilizzatore «in luogo dell'Associazione e suoi aderenti o collaboratori»> (pp.
2-3 della sentenza impugnata). Così argomentando, però, la Corte territoriale trascura di considerare che, secondo la lettura che si è richiamata dell'art. 186, comma 2, lett, c), d. lgs. n. 285 del 1992, la nozione di appartenenza rilevante al fine in esame non discende dalla proprietà del veicolo né dalla sua intestazione ma, come si è visto, dall'effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali» (Sez. 4, n. 36425 del 29/03/2013, Bernacca, Rv. 256762, cit.), dominio che i giudici di merito negano sulla base di tre argomenti, nessuno dei quali, però, congruente: del tutto insignificante, infatti, è il riferimento al momento della produzione documentale, operata in sede di giudizio abbreviato, cioè nel momento dell'avvio del processo, non comprendendosi perché mai l'imputato, che sino a quel momento non aveva avuto nessun contatto con il giudice, essendo destinatario di decreto penale di condanna opposto, avrebbe dovuto depositarla prima (a meno che il passaggio non alluda, piuttosto sibillinamente, ad un sospetto di insincerità contenutistica dei documenti, in ogni caso non ulteriormente argomentata né sviluppata dal giudicante); è irrilevante il riferimento all'indimostrato pagamento dell'autocarro da parte dell'imputato, in quanto è ben noto che il pagamento del corrispettivo per l'acquisto non sarebbe idoneo ad individuare il proprietario, che ben potrebbe essere diverso dal "finanziatore"; -infine, il riferimento alla supposta presenza di soci, dipendenti e/o collaboratori dell'associazione Arabel, persone ipoteticamente patentate e dedite alla guida dell'autoveicolo Nissan IS bianco targato CL 088 KT, costituisce, a ben vedere, un'affermazione meramente assertiva che la Corte di appello non giustifica in alcun modo.
3. Dunque, "tirando le fila" del ragionamento, deve ritenersi che il giudice dell'appello sia incorso in due errori: il primo, integrante violazione di legge, consistente in travisamento, denotato dalla confusa motivazione sul punto, della nozione di appartenenza rilevante ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285 del 1992; m il secondo, costituente serio difetto motivazionale, emergente, a ben vedere, dallo stesso testo del provvedimento impugnato, non avendo offerto risposta dotata di congruità al motivo di appello (pp.
4-6 dell'impugnazione di merito) che era incentrato proprio sulla "appartenenza", nell'accezione di cui si è detto, del veicolo all'imputato, il cui interesse a vedere affermata tale appartenenza risulta evidente ove si consideri la non applicazione, in tesi, del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida: dispone, infatti, l'art. 186, comma 2, lett. c), secondo e terzo periodo, del d.lgs. n. 285 del 1992 che «All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata».
4. L'impossibiltà di accesso diretto agli atti, corollario della funzione di legittimità della Corte di cassazione, impone l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata, limitatamente al punto della durata della sospensione della patente di guida. Il giudice del rinvio, da individuarsi nella Corte di appello di Perugia (art. 623, lett. c, cod. proc. pen.) dovrà, dunque, esaminati e valutati gli atti ed i documenti di causa ed anche, eventualmente, effettuate le opportune verifiche, se necessario, di ufficio, sciogliere il nodo circa la "appartenenza" o meno all'imputato, nell'accezione di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), del codice della strada, del veicolo in sequestro, traendone le necessarie conseguenze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria, con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia. Così deciso il 02/12/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Darnele Senci Rocco Março Blaiotta Ка Depositata in Carcellerie Oggi Mam Pa 7