Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/12/2016, n. 3311
CASS
Sentenza 2 dicembre 2016

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Massime1

In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 186, comma secondo, lett. c) del codice della strada, la nozione di "appartenenza" del veicolo a persona estranea al reato non va intesa come proprietà o intestazione nei pubblici registri, ma come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali.

Commentario1

  • 1Guida in stato di ebbrezza: va confiscato il veicolo anche al possessore o detentore non occasionale
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2023

    La massima Ai fini della confisca prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada , la nozione di appartenenza del veicolo non va intesa soltanto in senso formale come proprietà o intestazione nei pubblici registri, ma anche in senso sostanziale, come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali (Cassazione penale , sez. I , 04/02/2020 , n. 14844). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? Vuoi consultare altre sentenze in tema di guida in stato di ebbrezza? La sentenza Cassazione penale , sez. I , 04/02/2020 , n. 14844 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/12/2016, n. 3311
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3311
Data del deposito : 2 dicembre 2016

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