Sentenza 3 febbraio 2011
Massime • 1
In tema di confisca, non integra la nozione di "appartenenza a persona estranea al reato" la mera intestazione a terzi del bene mobile utilizzato per realizzare il reato stesso, quando precisi elementi di fatto consentano di ritenere che l'intestazione sia del tutto fittizia e che in realtà sia l'autore dell'illecito ad avere la sostanziale disponibilità del bene. (Fattispecie relativa all'alienazione del bene successiva alla consumazione del reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2011, n. 13360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13360 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 03/02/2011
Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 376
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 50845/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CE EL, N. IL 11/06/1982;
2) CE EL VITO, N. IL 21/10/1981;
avverso la sentenza n. 135/2010 TRIB.SEZ.DIST. di RUTIGLIANO, del 05/05/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/02/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Sentito il Sostituto Procuratore Generale Dr. Fraticelli Mario il quale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi. Letti i ricorsi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO
Il Tribunale di Bari, con sentenza emessa in data 05.05.2010, su richiesta ex art. 444 c.p.p., applicava agli odierni ricorrenti:
CE EL;
CE EL VITO;
le pene indicate in sentenza per il reato contestato di concorso in tentata rapina in danno di RM AL e, successivamente, in danno di LI RA, unificati dal vicolo della continuazione, ritenuta la recidiva, ed applicata la riduzione per il rito.
Ricorrono per Cassazione gli l'imputati deducendo:
Cioce:
- Violazione di legge per mancata motivazione in ordine all'applicazione della sospensione condizionale della pena;
Misceo:
- violazione del giudicato cautelare che si era creato a favore della posizione del ricorrente atteso che, in sede di convalida dell'arresto, il Gip aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere solo in relazione alla tentata rapina subita dall'RM AL, non essendovi prova della responsabilità per l'altro episodio;
Chiedono l'annullamento della sentenza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono del tutto infondati.
Infondato è il motivo relativo al c.d. "giudicato cautelare" atteso che il medesimo riguarda esclusivamente la fase cautelare e non si estende ne' esplica alcun effetto riguardo alla fase del giudizio;
si è infatti ritenuto che le valutazioni in tema di validità e utilizzabilità della prova, compiute in sede di giudizio incidentale promosso per il riesame di misure cautelari personali, anche se con il vaglio della Corte di cassazione, non possono ritenersi vincolanti per il giudice del dibattimento. Questi, invero, non può subire limiti e condizionamenti su questioni attinenti alla prova, che proprio nel dibattimento si pongono e assumono definitivo rilievo e che solo in sede dibattimentale possono trovare il momento finale, naturale e necessario, di verifica;
ciò non potendosi ritenere con riguardo al procedimento cautelare, in considerazione dei peculiari limiti che lo caratterizzano in vista della sua accessorietà e specificità; (Cassazione penale, sez. 4, 04/12/2006, n. 19331). Nè può ritenersi fondata la censura implicitamente espressa di mancata motivazione riguardo alla penale responsabilità in ordine ad entrambi gli episodi contestati, atteso che la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che nel caso di sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. si può proporre impugnazione per cassazione solo laddove risultava evidente la possibilità di un proscioglimento con formula ampia. (Cass. Pen. Sez. 1, 10.01.2007 n. 4688). Si è infatti espresso il principio per il quale è inammissibile il ricorso per cassazione proposto per asserita mancanza di motivazione, in ordine alla sussistenza di una causa di non punibilità ex art.129 c.p.p., della sentenza del giudice di merito emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., qualora, dal testo della sentenza impugnata, non appaia "ictu oculi" la ricorrenza di una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p., "essendo sufficiente, in questo caso, una implicita motivazione sulla insussistenza delle ipotesi in questione." Cassazione penale, sez. 3, 01 ottobre 2009, n. 39987. Nella specie il giudice del merito ha espresso una motivazione specifica ai sensi dell'art. 129 c.p.p., evidenziando come, in luogo di prove evidenti di innocenza sussistono, al contrario sufficienti elementi di responsabilità, richiamando all'uopo: - il verbale di arresto;
-le denunce sporte dalle parti offese RM e LI;
il certificato medico della LI;
individuazione di persona effettuato da RE AL;
indicando in tal modo le prove ritenute sufficienti per ritenere la penale responsabilità sia per il primo che per il secondo degli episodi contestati.
Per altro, l'applicazione concordata della pena presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato. Cosicché, in questa prospettiva, l'obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto tra le parti e dell'effettuato controllo degli elementi di cui all'art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge." Cassazione penale. sez. 2, 14 gennaio 2009, n. 5240. Uguale discorso deve farsi per la motivazione sulla pena, atteso che la stessa è stata irrogata in maniera conforme alle richieste formulate dagli stessi imputati e sono state ritenute congrue dal giudice.
È noto che in materia di pena, specie nel caso di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., non sia richiesta una motivazione specifica ma sia sufficiente una motivazione sintetica, che dia conto dell'avvenuta valutazione da parte del giudice. Cassazione penale, sez. 5, 17 novembre 1993. Del pari infondato è il motivo relativo alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, atteso che l'omessa motivazione del giudice in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena in tanto rileva in quanto vi sia stata la relativa richiesta, in giudizio, da parte dell'imputato, (Cassazione penale, sez. 3, 08 aprile 2009, n. 23206) circostanza esclusa nella specie nella quale, anzi, la relativa richiesta non ha fatto parte del patto intervenuto tra le parti. Ugualmente infondato è, infine, il motivo relativo alla confisca del ciclomotore, atteso che in tema di confisca, non integra la nozione di "appartenenza a persona estranea al reato" la mera intestazione a terzi del bene mobile utilizzato per realizzare il reato stesso, quando precisi elementi di fatto consentano di ritenere che l'intestazione sia del tutto fittizia e che in realtà sia l'autore dell'illecito ad avere la sostanziale disponibilità del bene. In una tale prospettiva, il giudice, nel valutare la ricorrenza dell"altruità" del veicolo, deve essere rigoroso e accertare, specie quando l'alienazione del bene sia avvenuta dopo l'accertamento del reato, se l'alienazione stessa sia effettiva ovvero se essa nasconda un'intestazione fittizia. (Cassazione penale, sez. 4, 14/01/2010, n. 11230). La sentenza impugnata risulta incensurabile, avendo fatto buon uso di tale principio dal momento che il Tribunale ha congruamente motivato il provvedimento di confisca, osservando che intestazione del veicolo alla GI appariva fittizia, sia perché dagli atti emergeva che erano gli imputati ad avere la reale disponibilità della moto e sia perché l'età giovanissima della GI ne evidenziava l'aspetto meramente formale dell'intestazione suddetta. I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell'art.606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicché sono da ritenersi inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del pocedimento nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1500,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 febbraio 2011. Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2011