Sentenza 23 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2004, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINI Giovanni - Presidente -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - rel. Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. MELONCELLI Achille - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZE MA ME OB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRONTO 32, presso lo studio dell'avvocato GIULIO MUNDULA, che lo difende unitamente dall'avvocato ROBERTO GIACOBINA, giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco pro tempore e per esso l'Assessore agli Affari legali, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 12, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO COLARIZI, che lo difende unitamente agli avvocati LUCIANO MIRAVALLE, GIAMBATTISTA RIZZA, giusta procura a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 58/00 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 05/10/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/06/03 dal Consigliere Dott. Eugenia MARIGLIANO;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato MUNDULA che si riporta agli scritti ed ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per il resistente, l'Avvocato COLARIZI che si riporta agli scritti ed ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO
ZE AM, esercente di commercio ambulante, ricorreva innanzi alla C.T.P. di Torino avverso una cartella di pagamento per tassa smaltimento rifiuti urbani per l'anno 1998, eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva per aver ceduto in locazione detta attività alla RL of CE SA e, nel merito, contestava il fatto di essere stato assoggettato ad imposizione annuale anziché su base giornaliera.
La C.T. adita accoglieva il ricorso riconoscendo la carenza di legittimazione passiva;
avverso detta pronuncia proponeva appello il comune di Torino e la C.T.R. del Piemonte riformava l'impugnata sentenza, ritenendo che "sia la forma societaria della RL of CE SA sia il contratto di affitto evidenzia(vano) come la soggettività passiva del tributo resti in capo al sign. ZE AM " per essere la società in accomandata semplice formata da due soli soci lo stesso ZE AM, quale socio accomandatario, e la moglie quale socia accomandante, e, quindi, da ritenere detta società "uno schermo in veste societaria di un'impresa che di fatto è individuale". Riconosceva, inoltre, la legittimità dell'imposizione annuale in quanto il contribuente era titolare di tre licenze con le quali era autorizzato ad occupare spazi per sei giorni alla settimana per un totale di 312 giorni annui, quindi superiori ai 183 giorni che costituiscono il limite per la tassazione giornaliera.
Avverso detta decisione ZE AM propone ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi;
resiste con controricorso il comune di Torino.
DIRITTO
Con il primo motivo si lamenta la violazione di legge ed, in particolare, degli artt. 2247 e ss., 2266 e 2267 c.c., nonché l'insufficienza della motivazione. Contesta il ricorrente il fatto che sia stata richiesto a lui, persona fisica, il pagamento della tassa rifiuti, quando titolare dell'autorizzazione dell'attività di commercio su area pubblica e delle concessioni di posteggio è, invece, la RL of CE SA , persona giuridica, senza che il giudice tributario abbia spiegato le ragioni giuridiche e di fatto di tale attribuzione.
Con la seconda censura si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 42, secondo comma, e 47, primo comma, d.lgs. n. 507/1993 sostenendo che, poiché le concessioni sono tre e la tassazione deve essere in relazione alla stessa area di riferimento, ogni concessione da luogo ad un rapporto tributario diverso e, pertanto, la tassazione andava applicata facendo riferimento alle singole autorizzazione e non ad esse cumulativamente. Da detto esame sarebbe risultato che solo una di esse (la n. 20) superava il limite di 183 giorni, mentre le altre sono inferiori a detto limite, per cui il metodo adottato dal Comune sarebbe illegittimo.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo,sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della insufficienza, della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione. Nella specie, il giudice del merito, pur dando atto di taluni elementi di fatto, come l'esistenza di una società ( la RL of service SA ) cui sarebbe stata concessa in affitto la licenza, non ha poi spiegato le ragioni di diritto per le quali la titolarità del rapporto tributario scaturente da tale situazione debba restare in capo alla persona fisica e non alla società, ne' dalla lettura della decisione è dato conoscere l'iter logico giuridico che lo ha portato a tale conclusione.
Tutto ciò premesso, la Corte accoglie il primo motivo del ricorso e, dichiarato assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, rinviando la causa, anche per le spese, ad altra sezione della C.T.R. del Piemonte.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della C.T.R. del Piemonte. Così deciso in Roma, il 30 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004