Sentenza 8 settembre 2015
Massime • 1
È configurabile il reato di omissione d'atti d'ufficio, previsto dall'art. 328, comma secondo, cod. pen., nei confronti del dirigente dell'unità amministrativa che, a seguito della ricezione di una diffida indirizzata impersonalmente al suo ufficio, ometta di fornire qualunque risposta oltre il termine di trenta giorni, quando non è stato individuato il responsabile del procedimento, posto che, a norma dell'art. 5, comma secondo, della legge n. 241 del 1990, il dirigente rimane responsabile dell'azione della P.A. nei confronti del privato finché non sia stata effettuata la nomina nei confronti del privato finché non sia stata effettuata la nomina del responsabile del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/09/2015, n. 38905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38905 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2015 |
Testo completo
38 9 05/ 15 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Sent. n. sez. 1406 Composta da: Antonio Agrò - Presidente - CC -08/09/2015 R.G.N. 15437/2015 Giacomo Paoloni Domenico Carcano Anna Petruzzellis -· Relatore - Stefano Mogini ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da P.m. presso il Tribunale di Sulmona SA CA, nato a [...] il [...], parte civile avverso la sentenza del 28/01/2015 del Gup del Tribunale di Sulmona, emessa nei confronti di 1. SC IO, nato a [...], il [...] visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Cristiano Maria Sicari per il SC, che si è riportato alle conclusioni del P.g.; RITENUTO IN FATTO 1. Il Gup del Tribunale di Sulmona, con sentenza del 28/01/2015, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di SC IO in ordine al reato di cui all'art. 328 comma 2 cod. pen. per insussistenza del fatto in quanto la diffida inoltrata dal privato interessato, a seguito del silenzio dell'amministrazione, non era stata indirizzata al responsabile del procedimento ma genericamente all'amministrazione, in violazione delle disposizioni dettate sul punto dalla legge n. 241 del 1990 che disciplina il procedimento amministrativo, e conseguentemente non poteva considerarsi quale attività efficace a porre in mora il responsabile, circostanza che impediva la configurazione del reato contestato.
2. Con il ricorso proposto dalla pubblica accusa si contesta la legittimità del provvedimento impugnato, all'atto in cui ha fatto riferimento alla necessità di individuazione personale del responsabile cui indirizzare la diffida, conclusione che non ha tenuto conto della circostanza che, per la totale inerzia della p.a., all'atto della formulazione della sollecitazione ad intervenire, non era stata effettuata alcuna comunicazione all'interessato riguardante la nomina del responsabile del procedimento che, in forza della legge n. 241 del 1990, doveva individuarsi quindi nel responsabile dell'unità organizzativa, identificabile nel responsabile dell'ufficio del Genio civile a cui era stata proposta la richiesta, carica rivestita dal SC. La circostanza escludeva la legittimità delle conclusioni raggiunte nel provvedimento impugnato.
3. Le medesime considerazioni sono svolte nel ricorso proposto dalla parte civile, che richiama i principi costituzionali in materia di responsabilità dei pubblici funzionari, e la loro concreta applicazione per effetto dei modelli di procedimento disegnati nella l.n. 241 del 1990. 4. Entrambi i ricorrenti sollecitano l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Gup competente.
5. La difesa di SC ha depositato memoria nei termini con la quale si deduce l'inammissibilità del gravame proposto, nel presupposto che il principio di immedesimazione organica del rappresentante dell'unità organizzativa non possa conciliarsi con il principio della natura personale della responsabilità penale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati.
2. Le disposizioni previste dalla legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo prevedono all'art. 4, in attuazione dell'obbligo di trasparenza ed efficienza dell'apparato amministrativo, la previa determinazione del riparto delle funzioni all'interno dell'unità organizzativa, e la sua pubblicità, oltre che, all'art. 5 la nomina di un responsabile del procedimento, che da tale comunicazione costituisce il diretto interlocutore del cittadino istante. La medesima disposizione al secondo comma precisa che, fino a quando la nomina non sia stata effettuata, rimane responsabile dell'azione amministrativa il dirigente dell'unità organizzativa. Nella specie tale carica era pacificamente rivestita dal SC, sicché l'atto di messa in mora indirizzato all'unità organizzativa risulta comunicato all'autorità che, secondo lo stadio del procedimento, aveva il compito di provvedere. 2 Cassazione sezione VI, rg. 15437/2015 È bene evidenziare che anche tali adempimenti intermedi sono assistiti da tutela penale, tanto che questa Corte ha già valutato che il silenzio serbato dall'amministrazione oltre il termine di trenta giorni, a seguito di richiesta del privato riguardante l'identificazione dell'unità organizzativa responsabile o sulla nomina del responsabile del procedimento (Sez. 6, n. 32837 del 23/04/2009 - dep. 12/08/2009, Musacco, Rv. 244605) realizza la fattispecie contestata. La situazione di fatto descritta, ricostruita sulla base di quanto emerge dalla pronuncia, esclude la fondatezza della conclusione in essa raggiunta ove, sulla base di un non corretto esame delle attribuzioni di responsabilità, si è pervenuti a determinazioni giuridicamente non corrette, quanto all'inefficacia dell'atto di messa in mora inviato a destinatario persona fisica non predeterminata ed indirizzato all'unità organizzativa, posto che in presenza di tale generica individuazione, e della dimostrazione della mancata comunicazione all'interessato del responsabile del procedimento, la missiva non poteva che essere diretta al responsabile dell'unità, pacificamente identificabile nel SC, il quale risulta aver serbato il silenzio anche a seguito della ricezione della missiva, oltre il termine di trenta giorni fissato dalla legge per la configurazione del reato.
3. A fronte della decisione di insussistenza del fatto, non corretta per i motivi indicati, non assumono rilievo le osservazioni formulate dalla difesa dell'imputato, riguardanti il riferimento ai principi di responsabilità personale, deduzioni che attengono alla verifica della concreta conoscenza dell'atto di messa in mora da parte del destinatario, così come normativamente individuato, essenziale al fine di verificare l'elemento psicologico del reato che non si pone in alcuna relazione con il contenuto nella sentenza impugnata, che ha fermato la sua verifica ad un aspetto preliminare, antecedente a tale approfondimento di fatto.
4. Per l'effetto deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Sulmona per nuova deliberazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Sulmona. Così deciso il 08/09/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente An nna Petruzzellis Depositato in Cancelleria 24 SET. 2015 D E R oggi, P IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pierz ESPOSITO Cassazione sezione VI, rg. 15437/2015